DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1411
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (art. 5, L.R. 8/94 come modificato dall'art. 3 della L.R. 6/00 (proposta della Giunta regionale in data 22 febbraio 2000, n. 259)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 259 del 22
febbraio 2000, recante in oggetto " Indirizzi regionali per la
pianificazione faunistico-venatoria provinciale (art. 5, L.R. 8/94).
Proposta al Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 10 a
norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale e' soggetto
a pianificazione faunistico-venatoria;
richiamati, in particolare:
- il comma 7 del sopracitato articolo, a norma del quale, ai fini
della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le
Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i
Piani faunistico-venatori;
- il comma 10 del medesimo articolo che prevede che le Regioni
attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il
coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneita'
e congruenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
visti:
- il primo documento orientativo sui criteri di omogeneita' e
congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria a cura
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, trasmesso alle
Regioni dal Ministero Agricoltura in data 3 settembre 1992 con nota
prot. 12146 e trattenuto agli atti dell'Assessorato competente per
materia;
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e
la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994,
n. 8 ôDisposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria'" ed in particolare l'art. 3
della L.R. 8/94, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/00, secondo
il quale gli indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria provinciale, insieme con la Carta regionale
delle vocazioni faunistiche del territorio, rappresentano i
fondamentali strumenti regionali di pianificazione e programmazione;
- l'art. 5 della L.R. 8/94 come modificato dall'art. 3 della L.R.
6/00 nel quale si prevede che gli indirizzi regionali facciano
riferimento alla carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle
situazioni ambientali e socio-economiche della regione, che siano
elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al
Piano territoriale regionale, che siano corredati dall'individuazione
della superficie agro-silvo-pastorale derivante dai dati ISTAT e che
individuino per ogni Provincia la superficie agro-silvo-pastorale
sulla base della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di
cui all'art. 8 della L.R. 8/94;
considerato che gli indirizzi per la pianificazione faunistico
venatoria provinciale hanno durata quinquennale, in base all'art. 5,
comma 2, della citata L.R. 8/94 e che pertanto gli indirizzi
approvati con deliberazione consiliare n. 1915 del 15 marzo 1994 sono
scaduti il 15 marzo 1999;
vista la deliberazione n. 1116 del 7 aprile 1999, con la quale il
Consiglio regionale ha prorogato i sopracitati indirizzi regionali
per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale fino
all'approvazione dei nuovi indirizzi in quanto, al momento, non era
ancora disponibile la nuova Carta delle vocazioni faunistiche;
considerato che e' stato ultimato e divulgato tale importante
strumento regionale di pianificazione e programmazione;
valutata pertanto l'opportunita' di procedere all'approvazione degli
indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale,
secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante;
sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni
venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute,
nonche' le Amministrazioni provinciali e acquisito il parere
dell'INFS di cui alla nota prot. n. 0831/T-A66 del 17 febbraio 2000;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.1396
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi dei medesimi articoli di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi per
la elaborazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, secondo il
testo che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante dando atto che detti indirizzi sono formulati tenendo
conto delle modificazioni apportate alla legislazione vigente dalla
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;
di pubblicare gli indirizzi regionali nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale
Finalita'
La Regione e le Province dell'Emilia-Romagna nell'osservanza della
Legge 157/92 e della legge regionale vigente, predispongono e attuano
la pianificazione faunistico-venatoria visto il primo documento
orientativo sui criteri di omogeneita' e congruenza per la
pianificazione faunistico-venatoria elaborato dall'INFS e in
conformita' con la Carta delle vocazioni faunistiche della Regione
Emilia-Romagna, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 1036 del 23/11/1998.
La predisposizione delle proposte di Piano avviene a norma dei
seguenti orientamenti:
- tutto il territorio agro-silvo-pastorale e' soggetto a
pianificazione;
- la pianificazione faunistica e' riferita a comprensori aventi
caratteristiche ambientali omogenee facenti capo a una o piu'
province;
- le presenze faunistiche sono promosse con la conservazione o il
ripristino degli ambienti e la destinazione differenziata del
territorio alle attivita' gestionali necessarie;
- il prelievo venatorio deve essere programmato dai rispettivi
istituti di gestione in attuazione del Piano faunistico-venatorio
provinciale e in funzione delle finalita' perseguite in ciascun
comprensorio omogeneo.
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
Con il Piano faunistico venatorio la Provincia individua gli
interventi di propria competenza, di cui alla Legge 157/92, ed alla
L.R. 15/2/1994, n. 8 e successive modifiche, nonche' i criteri per lo
svolgimento degli interventi tecnici di interesse faunistico di
competenza degli organismi direttivi negli Ambiti territoriali di
caccia e dei concessionari delle Aziende venatorie, delle Zone per
l'addestramento e per le gare cinofile, dei Centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 2, del DPR 357/97,
regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche'
della flora e della fauna selvatiche, il Piano faunistico-venatorio
provinciale deve essere corredato da una relazione documentata per
individuare e valutare i principali effetti che il Piano stesso puo'
avere sui siti di importanza comunitaria, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
Il Piano provinciale di durata quinquennale e' attuato dalla
Provincia con programmi annuali di intervento.
Detti programmi annuali devono essere corredati dai dati di cui
all'Allegato A), facente parte integrante della presente
deliberazione.
Gli strumenti tecnici di base per la programmazione
faunistico-veriatoria sono la Carta regionale delle vocazioni
faunistiche e i Piani faunistico-venatori provinciali. I Piani
faunistico-venatori provinciali, elaborati sulla base degli indirizzi
regionali e della Carta regionale delle vocazioni faunistiche,
entrano a far parte integrante del Piano faunistico-venatorio
regionale. Cio' rende necessario che la loro realizzazione avvenga
attraverso criteri omogenei e quanto piu' oggettivi, allo scopo di
uniformarne l'approccio metodologico e i contenuti tecnici.
La Carta regionale delle vocazioni faunistiche
La Carta delle vocazioni faunistiche si propone come strumento
tecnico-scientifico di base nella programmazione degli interventi
gestionali in campo faunistico-venatorio a livello regionale,
rappresentando un insostituibile ausilio per la realizzazione dei
Piani faunistico-venatori provinciali. L'obiettivo centrale della
Carta e' rappresentato dall'individuazione, all'interno del
territorio regionale e sulla base di parametri oggettivi, di fasce a
omogenea vocazione faunistica e gestionale per le specie di maggiore
interesse venatorio, al fine di indirizzare la programmazione degli
interventi verso l'ottimizzazione del rapporto costi/benefici. La
Carta fornisce inoltre un quadro attendibile e aggiornato su
argomenti quali: lo status di specie o gruppi di specie faunistiche
di interesse in questo specifico ambito, eventuali particolarita'
relative alle singole specie (espansione o contrazione dell'areale,
conservazione ecc.). Caratteristica fondamentale che si e' voluto
attribuire alla Carta, nell'ottica di una costante programmazione
delle risorse e della creazione di un sistema funzionale in grado di
affrontare i futuri sviluppi, e' la "flessibilita'", intesa sia come
possibilita' di un agevole aggiornamento nel tempo in relazione alla
disponibilita' di nuove fonti di dati ambientali o socio-economici,
sia come possibilita' di calibrare le analisi a qualsiasi livello di
dettaglio geografico desiderato, da quello regionale a quello
provinciale.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l'utilizzo di
strumenti e metodologie atte a conseguire:
- l'acquisizione e l'analisi di dati ambientali, antropici e di uso
del suolo misurabili quantitativamente su tutto il territorio
regionale;
- l'acquisizione di dati di abbondanza e distribuzione faunistica per
specie target riferibili a tutto il territorio regionale;
- l'elaborazione di modelli statistici di vocazione in grado di
individuare in modo quantitativo ed oggettivo i legami tra
l'abbondanza di ogni specie e le caratteristiche ambientali ed
antropiche del territorio;
- la realizzazione di cartografie in grado di rappresentare la
vocazione di ogni comparto territoriale per ogni specie oggetto di
ricerca;
- l'analisi della vocazione e della distribuzione effettiva delle
specie per discuterne lo status e fornire proposte di gestione.
La caratteristica di flessibilita' e' garantita dall'insieme delle
metodologie sinteticamente elencate, che costituisce pertanto una
struttura di ricerca che puo' essere velocemente e con efficienza
rivestito dal "corpo" di nozioni e dati faunistici disponibili per
ogni realta' geografica e per ogni livello di dettaglio desiderato.
L'utilizzo massiccio dell'informatica, della statistica e di tecniche
standardizzate e ripetibili assicurano una facile implementazione del
metodo in relazione a specifici ambiti geografici, specie animali e
variabili ambientali.
I Piani faunistico-venatori provinciali
Il corpo dei dati e dei risultati contenuti nella Carta delle
vocazioni faunistiche costituisce la parte propedeutica alla stesura
dei Piani faunistico-venatori provinciali 2000/2005, anche se il
livello di dettaglio studiato per uno strumento di programmazione a
territorio vasto quale e' la Regione, puo' non essere
sufficientemente preciso quando si scende ad una scala minore.
Ciascuna Provincia pertanto, qualora non sia gia' in grado di fornire
dati piu' dettagliati rispetto a quelli della Carta, deve prevedere,
quale parte integrante del Piano faunistico-venatorio provinciale, la
programmazione dell'attivita' necessaria nel corso del quinquennio
per garantire un'analisi territoriale su scala locale, con
l'approfondimento delle tematiche gestionali specifiche di ciascuna
realta' provinciale, ottenuta seguendo le metodologie utilizzate per
la realizzazione della Carta regionale.
Tale metodologia viene individuata come segue:
- acquisizione di dati faunistici aggiornati (se disponibili), oppure
definizione di Piani di campionamento e di censimento faunistico,
almeno in aree campione rappresentative di tutto il territorio
provinciale;
- realizzazione dei censimenti con l'utilizzo di tecniche
standardizzate di conteggio specie/specifiche secondo i criteri di
omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria
indicati dall'INFS;
- utilizzo di carte tematiche, possibilmente digitalizzate (uso del
suolo, altimetria, sviluppo stradale, centri urbani ecc.),
comprendenti tutto il territorio oggetto di pianificazione;
- modelizzazione quantitativa e formale dei rapporti specie/ambiente
attraverso appropriate elaborazioni matematiche e statistiche;
- realizzazione di carte di vocazione, o comunque descrittive di
condizioni reali e/o potenziali del territorio oggetto di
pianificazione, ottenute per mezzo di classificazioni oggettivamente
deducibili dai modelli elaborati.
Dal corpo dei dati propedeutici alla stesura dei Piani, cosi' come
precedentemente definiti, dalle indicazioni gestionali contenute
nella Carta delle vocazioni faunistiche e da eventuali motivate
valutazioni dettate da esigenze economico-sociali locali, deve
seguire in modo congruente e deducibile, la pianificazione vere e
propria.
Componenti della pianificazione faunistico-venatoria provinciale:
1) Comprensori omogenei
I Comprensori faunistici omogenei costituiscono l'articolazione
territoriale di base per la pianificazione faunistica provinciale e
sono definiti individuando, sulla base di una o piu' caratteristiche
ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla stesura del Piano
faunistico, fasce a omogenea vocazione faunistica e gestionale.
Per ciascun comprensorio individuato devono essere indicati i confini
nella carta di cui al punto 6) e la relativa superficie
agro-silvo-pastorale.
2) Fauna selvatica
In ciascun comprensorio omogeneo le specie di fauna selvatica di
interesse gestionale, devono essere analizzate mediante il raffronto
tra la vocazionalita' espressa dal territorio per ciascuna specie e
la distribuzione, lo status e le problematiche economico-sociali
locali esistenti.
Sulla base di tale analisi le Province operano scelte motivate dalle
condizioni faunistiche verificate e dalle problematiche
economico-sociali esistenti a livello locale per definire gli
obiettivi di breve, medio e lungo termine per ciascuna specie e le
strategie gestionali da utilizzare per il loro raggiungimento anche
orientando la pianificazione faunistica degli Ambiti territoriali di
caccia (ATC) e delle Aziende venatorie.
3) Miglioramenti ambientali
L'art. 10, comma 7 della Legge 157/92 prevede che le Province, al
fine di favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica,
predispongano Piani di miglioramento ambientale.
La programmazione dei miglioramenti ambientali in ciascun
comprensorio omogeneo deve essere effettuata in funzione delle
specifiche caratteristiche ambientali e gestionali e tenendo conto
delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche verso le quali
sono prevalentemente indirizzati gli interventi. Detti interventi
dovranno pertanto risultare in linea con le indicazioni e i risultati
contenuti nella Carta delle vocazioni faunistiche della Regione
Emilia-Romagna e sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche
disponibili in letteratura.
Le principali tipologie di miglioramento ambientale di interesse
faunistico possono essere individuate come segue:
a) coltivazioni a perdere allo scopo di aumentare le disponibilita'
trofiche naturali;
b) coltivazione, impianto o ripristino di siepi, arbusteti e piante
arboree allo scopo di favorire l'alimentazione, la nidificazione e il
rifugio della fauna selvatica;
c) creazione o ripristino di zone umide;
d) creazione o ripristino di biotopi e ambienti naturali minacciati,
rari o scarsamente rappresentati;
e) creazione o ripristino di radure e chiarie all'interno di
complessi forestali allo scopo di favorire l'alimentazione della
fauna ungulata;
f) governo del bosco differenziato.
Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere concentrati nei
comprensori omogenei caratterizzati da scarsa presenza di
coltivazioni (comprensori alto collinari e montani a forte prevalenza
di boschi e aree incolte) o da coltivazioni intensive a elevata
meccanizzazione (comprensori di pianura e bassa collina a forte
prevalenza di colture specializzate ecc.)
Gli interventi di cui al punto b) dovranno essere concentrati nei
comprensori omogenei caratterizzati da scarsa o nulla presenza di
vegetazione arborea e arbustiva naturale anche in forma residuale
(comprensori di pianura e bassa collina estensamente coltivati).
Dal momento che gli interventi di miglioramento ambientale hanno come
scopo quello di migliorare la vocazione dell'ambiente per una o piu'
specie faunistiche, essi dovranno essere preferibilmente programmati
e realizzati nei territori aventi caratteristiche di vocazionalita'
intermedie, in quanto piu' adatti al raggiungimento di condizioni
ottimali, le quali sono peraltro presumibilmente gia' presenti nei
territori ad alta vocazione.
4) Istituti faunistici
L'individuazione dell'idoneita' territoriale alla realizzazione degli
istituti di gestione faunistico-venatoria aventi differenti finalita'
deve discendere coerentemente dai dati contenuti nella parte
propedeutica alla stesura dei Piani faunistico-venatori tenuto conto
di quanto espresso nel primo documento orientativo sui criteri di
omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria
elaborato dall'INFS.
In particolare per la realizzazione dei nuovi istituti faunistici le
Province dovranno valutare quanto indicato di seguito per ogni
singolo istituto, mentre per tutti quelli gia' esistenti il Piano
faunistico dovra' riportare un'analisi critica rispetto alle medesime
indicazioni.
Inoltre per quanto riguarda gli Istituti di protezione la cui
gestione compete alla Provincia, nel Piano dovranno essere indicate
per ciascun Istituto le linee di gestione per il prossimo quinquennio
sulla base dei dati tecnici propedeutici alla stesura del Piano
stesso e in conformita' con le indicazioni gestionali contenute nella
Carta.
- Oasi di protezione della fauna
L'istituzione delle oasi ha come obiettivi prioritari la salvaguardia
delle emergenze naturalistiche e faunistiche nonche' il mantenimento
o l'incremento delle popolazioni selvatiche, della diversita'
biologica, dell'equilibrio delle comunita', e quindi, piu' in
generale, la conservazione o il ripristino di condizioni il piu'
possibile vicine a quelle di naturalita'.
L'individuazione dei territori idonei all'istituzione delle oasi deve
pertanto riguardare territori caratterizzati da una o piu' di tali
esigenze, sulla base dei dati propedeutici alla stesura del Piano e
di eventuali successivi dati o informazioni provenienti da studi e
ricerche, o comunque opportunamente documentati.
Ai fini di tale individuazione puo' essere tenuto quale primo
riferimento la classificazione del territorio regionale in termini di
valore naturalistico complessivo (VNC), di cui alla Carta delle
vocazioni faunistiche, capitolo terzo, privilegiando evidentemente
aree ricadenti in toto o in massima parte in territori classificati a
massimo VNC.
L'estensione delle oasi deve garantire il raggiungimento delle
finalita' per le quali vengono istituite. Tale estensione puo' essere
anche estremamente limitata nel caso di emergenze naturalistiche
puntiformi (esempio garzaie ecc.).
- Zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna e aziende faunistico-venatorie
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
detti istituti devono perseguire la riproduzione di specie autoctone
di fauna selvatica anche a fini di ripopolamento pertanto la loro
individuazione deve riguardare territori che presentino vocazione
ambientale per la o le specie in indirizzo.
Sulla base della Carta delle vocazioni faunistiche della Regione
Emilia-Romagna il comprensorio individuato dovrebbe ricadere per
almeno il 60% della superficie in un'area indicata ad alta vocazione.
L'estensione delle Zone di ripopolamento e cattura deve essere
rapportata alle esigenze delle specie in indirizzo sulla base delle
indicazioni fornite dalla Carta delle vocazioni faunistiche e dal
primo documento INFS.
Per quanto riguarda l'estensione dei Centri privati di riproduzione
della fauna e delle Aziende faunistico-venatorie si rinvia agli
specifici provvedimenti regionali emanati a norma della legge
regionale vigente.
Dal momento che la corretta programmazione degli interventi di
gestione puo' essere realizzata solo se il vincolo di protezione si
estende senza soluzione di continuita' per un congruo numero di anni,
idealmente per le zone di ripopolamento e cattura e per i Centri
pubblici, ma anche per le oasi di protezione della fauna non dovrebbe
sussistere a priori alcun limite di durata. L'interruzione del
vincolo, e quindi l'abbandono del programma di gestione deve essere
motivato da cause legate a sopravvenute modificazioni ambientali,
produttive, ad interventi antropici o ad altri fattori imprevisti,
tali comunque da compromettere la possibilita' di realizzare gli
obiettivi indicati in fase di costituzione. Per le Aziende
faunistico-venatorie e per i Centri privati si rimanda alle direttive
regionali in materia.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti alla base
dell'individuazione di tali istituti, la vocazione ambientale da un
lato e l'estensione e la durata dall'altro, sono collegati da un
rapporto di proporzionalita' inversa, in quanto tanto piu' e' alta la
vocazione ambientale, tanto piu' ridotte potranno risultare
l'estensione e la durata.
- Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia
Le aree di rispetto sono finalizzate alla protezione di talune specie
senza peraltro escludere la possibilita' di effettuare prelievi
venatori oculati su altre specie.
I prelievi ammessi, per la natura stessa di tali aree, devono quindi
essere effettuati utilizzando necessariamente forme di abbattimento a
basso impatto e un numero limitato di interventi.
Il ricorso all'istituzione di tali aree e' particolarmente opportuno
laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale e i
cervidi che a causa del forte impatto con le attivita' agricole,
sconsigliano l'istituzione di zone a totale protezione della fauna.
Per i cervidi e' consentita, sulla base di un Piano di abbattimento,
esclusivamente la caccia in selezione. Per quanto riguarda il
cinghiale, oltre alla caccia in selezione, e' consentita la caccia
con il metodo della girata. Puo' essere altresi' ammesso lo
svolgimento di non piu' di quattro battute o braccate nel corso della
stagione venatoria, con l'uso di non piu' di sei cani.
Nelle aree di rispetto puo' essere consentita la cattura di fauna
selvatica a fini di ripopolamento.
Ciascuna area di rispetto e' soggetta ad un apposito regolamento di
gestione che l'ATC deve trasmettere alla Provincia mediante il
programma annuale di attivita'.
La Provincia verifica l'uniformita' tra i regolamenti delle singole
aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed
integrata del territorio provinciale.
- Aziende agri-turistico-venatorie
In conformita' con le finalita' previste per questi istituti, le
Aziende agri-turistico-venatorie dovranno essere preferibilmente
individuate nei territori di cui all'art. 16, comma 2 della Legge
157/92. L'individuazione dei territori di scarso rilievo faunistico
nell'ambito di ciascun comprensorio omogeneo deve essere fatta sulla
base delle indicazioni ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla
stesura del Piano.
La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di
almeno il 23% del territorio agro-silvo-pastorale, di cui
all'Allegato B facente parte integrante della presente deliberazione,
destinato a zone di protezione della fauna selvatica di cui all'art.
10, commi 3 e 4 della Legge 157/92.
Possono entrare a far parte di detta percentuale le Aree di rispetto
nelle quali l'esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie.
Nel caso in cui le Aree di rispetto siano istituite in zone collinari
e montane dove sia consentita la sola caccia al cinghiale o ai
cervidi, con le modalita' descritte nell'alinea "Aree di rispetto",
motivata da documentati problemi gestionali, la percentuale suddetta
puo' scendere in proporzione a dette Aree e comunque non al di sotto
del 20% del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
Tutte le altre Aree di rispetto non possono essere incluse nel
territorio destinato a protezione.
In ogni Provincia pertanto la superficie complessivamente destinata a
istituti di protezione e produzione deve rispettare i seguenti
rapporti minimi:
- sino a un cacciatore ogni 20 ettari di s.a.s.p.: almeno il 15% di
istituti di protezione e produzione oppure il 14% nel caso in cui il
restante 1% sia rappresentato da aree di rispetto aventi le
caratteristiche soprariportate;
- sino a un cacciatore ogni 25 ettari di s.a.s.p.: almeno il 25% di
istituti di protezione e produzione o il 23% nel caso in cui il
restante 2% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra;
- sino a un cacciatore ogni 30 ettari ed oltre di s.a.s.p.: almeno il
30% di istituti di protezione e produzione o il 27% nel caso in cui
il restante 3% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra.
Ai fini dell'individuazione di tale rapporto le Province devono
considerare la rispettiva superficie agro-silvo-pastorale complessiva
ed il numero complessivo delle iscrizioni negli ATC provinciali.
Le Province destinano all'istituzione delle Aziende venatorie i
territori compresi fra l'8 ed il 12% della s.a.s.p. provinciale,
definendo inoltre, per ogni comprensorio faunistico omogeneo la
densita', la collocazione e l'estensione massima di tali Aziende.
Nelle quote sopra indicate non sono comprese le zone per
l'addestramento e le gare cinofile, i centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale, per i quali resta
disponibile il restante territorio fino al 15% della s.a.s.p. di ogni
provincia.
5) Ambiti territoriali di caccia
Sul rimanente territorio non destinato a protezione della fauna e a
gestione privata le Province istituiscono gli Ambiti territoriali di
caccia (ATC).
L'organizzazione degli ATC e' disciplinata dal Capo IV della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche.
Fermo restando quanto stabilito con le norme sopra citate ogni ATC e'
determinato con riferimento alla collocazione geografica, e
precisamente mediante due lettere corrispondenti alla sigla
automobilistica del capoluogo di provincia, seguite da un numero
arabo progressivo designato partendo dall'ATC posto a N-O del
territorio provinciale e procedendo in senso orario (N-O; N-E; S-E;
S-O).
Le aree contigue ai parchi possono essere comprese nell'ATC dove
ricadono.
La Provincia promuove, orientandola, la predisposizione per ciascun
ATC, di un programma annuale degli interventi di interesse
faunistico.
6) Cartografia
I Piani faunistico-venatori provinciali devono essere corredati da
una carta riportante i confini dei comprensori omogenei e da una
riportante gli istituti faunistici di cui al punto 4), esistenti al
momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' i
parchi e le riserve naturali nazionali e regionali.
In tale cartografia, riferita alla scala che si ritiene piu'
opportuna, deve comunque essere riportata la griglia corrispondente
alla carta tematica regionale 1:5000, cosi' da consentire un
immediato confronto con le informazioni contenute nella Carta delle
vocazioni faunistiche.
ALLEGATO A)
Dati da allegare ai programmi faunistico-venatori annuali
- Situazione degli Istituti faunistici ripartiti per Comprensori
omogenei, relativa estensione ed incidenza sugli ATC esistenti.
- Elenco dei Centri di recupero per la fauna selvatica autorizzati.
- Elenco degli allevamenti autorizzati esistenti suddivisi per
tipologia e indicazione delle specie in indirizzo produttivo con
relativi quantitativi.
- Dati relativi alle catture in ogni Zona di ripopolamento e cattura
suddivisi per specie.
- Piani di controllo:
numero di capi abbattuti in controllo suddivisi per specie;
corsi effettuati, numero di partecipanti, numero di abilitati.
- Gestione ungulati:
stime di consistenza complessiva sulla base di censimenti;
dati relativi al prelievo di ciascuna specie, percentuale di
realizzazione dei Piani di prelievo suddivisi per zone di caccia,
dati di sforzo di caccia;
corsi effettuati per l'abilitazione delle figure previste dal RR
21/95, numero di partecipanti, numero degli abilitati.
- Esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria:
numero di iscritti, numero di abilitati.
- Esami per l'abilitazione all'esercizio di Guardia giurata venatoria
volontaria:
numero di iscritti, numero di abilitati.
ALLEGATO B
Individuazione della superficie agro-silvo-pastorale regionale
suddivisa per province
Superficie
Provincia agro-silvo-pastorale
Ha (1)
Piacenza 229.998
Parma 299.232
Reggio Emilia 199.018
Modena 234.377
Bologna 322.146
Ferrara 235.610
Ravenna 164.465
Rimini (2) 38.206
Forli' (3) 220.233
Totale 1.943.285
(1) La superficie agro-silvo-pastorale e' ricavata dai dati
provinciali riportati nell'Annuario ISTAT n. 38, Ed. 93 "Statistiche
dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione anno 1990". A dette
superfici e' stata aggiunta la superficie delle zone umide piu'
significative riportate dal Piano territoriale paesistico regionale
(anno 1993) che riguardano in particolare le zone lagunari delle
province di Ferrara (Ha 17.105) e di Ravenna (Ha 6.258).
(2) Si e' ritenuta valida come s.a.s.p. quella riportata da "IV
Censimento generale dell'agricoltura, anno 1990 - Fascicolo
provinciale ISTAT - Forli'", ricavata dalla somma della superficie
dei singoli comuni facenti parte della Provincia di Rimini.
(3) S.a.s.p. come da (1) depurata dalla superficie di Rimini come da
(2).
Individuazione della superficie agro-silvo-pastorale per la
determinazione degli indici di densita' venatoria
Ai fini della determinazione degli indici di densita' venatoria di
cui all'art. 8 della L.R. 8/94 la superficie agro-silvo-pastorale di
ciascun ATC e' rappresentata dalla superficie effettivamente
destinata alla gestione programmata della caccia (art. 10, comma 6,
Legge 157/92).
La Regione stabilisce, con appositi atti amministrativi, le modalita'
per l'individuazione dei posti disponibili in ciascun ATC ai fini
dell'iscrizione e dell'ammissione in mobilita' per la caccia alla
fauna migratoria.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 2626 del 28 febbraio 2000;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 22 febbraio 2000, progr. n. 259, riportate nel
presente atto deliberativo.