REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1411

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (art. 5, L.R. 8/94 come modificato dall'art. 3 della L.R. 6/00 (proposta della Giunta regionale in data 22 febbraio 2000, n. 259)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 259 del 22              
febbraio 2000, recante in oggetto " Indirizzi regionali per la                  
pianificazione faunistico-venatoria provinciale (art. 5, L.R. 8/94).            
Proposta al Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive              
integralmente:                                                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 10 a           
norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale e' soggetto            
a pianificazione faunistico-venatoria;                                          
richiamati, in particolare:                                                     
- il comma 7 del sopracitato articolo, a norma del quale, ai fini               
della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le           
Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i               
Piani faunistico-venatori;                                                      
- il comma 10 del medesimo articolo che prevede che le Regioni                  
attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il                      
coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneita'            
e congruenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;                    
visti:                                                                          
- il primo documento orientativo sui criteri di omogeneita' e                   
congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria a cura                    
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, trasmesso alle                  
Regioni dal Ministero Agricoltura in data 3 settembre 1992 con nota             
prot. 12146 e trattenuto agli atti dell'Assessorato competente per              
materia;                                                                        
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione                
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e             
la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994,           
n. 8 ôDisposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                
l'esercizio dell'attivita' venatoria'" ed in particolare l'art. 3               
della L.R. 8/94, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/00, secondo           
il quale gli indirizzi regionali per la pianificazione                          
faunistico-venatoria provinciale, insieme con la Carta regionale                
delle vocazioni faunistiche del territorio, rappresentano i                     
fondamentali strumenti regionali di pianificazione e programmazione;            
- l'art. 5 della L.R. 8/94 come modificato dall'art. 3 della L.R.               
6/00 nel quale si prevede che gli indirizzi regionali facciano                  
riferimento alla carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle             
situazioni ambientali e socio-economiche della regione, che siano               
elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al               
Piano territoriale regionale, che siano corredati dall'individuazione           
della superficie agro-silvo-pastorale derivante dai dati ISTAT e che            
individuino per ogni Provincia la superficie agro-silvo-pastorale               
sulla base della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di            
cui all'art. 8 della L.R. 8/94;                                                 
considerato che gli indirizzi per la pianificazione faunistico                  
venatoria provinciale hanno durata quinquennale, in base all'art. 5,            
comma 2, della citata L.R. 8/94 e che pertanto gli indirizzi                    
approvati con deliberazione consiliare n. 1915 del 15 marzo 1994 sono           
scaduti il 15 marzo 1999;                                                       
vista la deliberazione n. 1116 del 7 aprile 1999, con la quale il               
Consiglio regionale ha prorogato i sopracitati indirizzi regionali              
per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale fino                     
all'approvazione dei nuovi indirizzi in quanto, al momento, non era             
ancora disponibile la nuova Carta delle vocazioni faunistiche;                  
considerato che e' stato ultimato e divulgato tale importante                   
strumento regionale di pianificazione e programmazione;                         
valutata pertanto l'opportunita' di procedere all'approvazione degli            
indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale,               
secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale                
parte integrante;                                                               
sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni               
venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute,               
nonche' le Amministrazioni provinciali e acquisito il parere                    
dell'INFS di cui alla nota prot. n. 0831/T-A66 del 17 febbraio 2000;            
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato in merito alla                
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata                     
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dott. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente                  
deliberazione ai sensi dei medesimi articoli di legge e                         
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi per           
la elaborazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, secondo il           
testo che si allega alla presente deliberazione quale parte                     
integrante dando atto che detti indirizzi sono formulati tenendo                
conto delle modificazioni apportate alla legislazione vigente dalla             
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;                                                    
di pubblicare gli indirizzi regionali nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria                  
provinciale                                                                     
Finalita'                                                                       
La Regione e le Province dell'Emilia-Romagna nell'osservanza della              
Legge 157/92 e della legge regionale vigente, predispongono e attuano           
la pianificazione faunistico-venatoria visto il primo documento                 
orientativo sui criteri di omogeneita' e congruenza per la                      
pianificazione faunistico-venatoria elaborato dall'INFS e in                    
conformita' con la Carta delle vocazioni faunistiche della Regione              
Emilia-Romagna, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione             
n. 1036 del 23/11/1998.                                                         
La predisposizione delle proposte di Piano avviene a norma dei                  
seguenti orientamenti:                                                          
- tutto il territorio agro-silvo-pastorale e' soggetto a                        
pianificazione;                                                                 
- la pianificazione faunistica e' riferita a comprensori aventi                 
caratteristiche ambientali omogenee facenti capo a una o piu'                   
province;                                                                       
- le presenze faunistiche sono promosse con la conservazione o il               
ripristino degli ambienti e la destinazione differenziata del                   
territorio alle attivita' gestionali necessarie;                                
- il prelievo venatorio deve essere programmato dai rispettivi                  
istituti di gestione in attuazione del Piano faunistico-venatorio               
provinciale e in funzione delle finalita' perseguite in ciascun                 
comprensorio omogeneo.                                                          
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria                  
Con il Piano faunistico venatorio la Provincia individua gli                    
interventi di propria competenza, di cui alla Legge 157/92, ed alla             
L.R. 15/2/1994, n. 8 e successive modifiche, nonche' i criteri per lo           
svolgimento degli interventi tecnici di interesse faunistico di                 
competenza degli organismi direttivi negli Ambiti territoriali di               
caccia e dei concessionari delle Aziende venatorie, delle Zone per              
l'addestramento e per le gare cinofile, dei Centri privati di                   
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.                         
Sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 2, del DPR 357/97,              
regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa               
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche'               
della flora e della fauna selvatiche, il Piano faunistico-venatorio             
provinciale deve essere corredato da una relazione documentata per              
individuare e valutare i principali effetti che il Piano stesso puo'            
avere sui siti di importanza comunitaria, tenuto conto degli                    
obiettivi di conservazione del medesimo.                                        
Il Piano provinciale di durata quinquennale e' attuato dalla                    
Provincia con programmi annuali di intervento.                                  
Detti programmi annuali devono essere corredati dai dati di cui                 
all'Allegato A), facente parte integrante della presente                        
deliberazione.                                                                  
Gli strumenti tecnici di base per la programmazione                             
faunistico-veriatoria sono la Carta regionale delle vocazioni                   
faunistiche e i Piani faunistico-venatori provinciali. I Piani                  
faunistico-venatori provinciali, elaborati sulla base degli indirizzi           
regionali e della Carta regionale delle vocazioni faunistiche,                  
entrano a far parte integrante del Piano faunistico-venatorio                   
regionale. Cio' rende necessario che la loro realizzazione avvenga              
attraverso criteri omogenei e quanto piu' oggettivi, allo scopo di              
uniformarne l'approccio metodologico e i contenuti tecnici.                     
La Carta regionale delle vocazioni faunistiche                                  
La Carta delle vocazioni faunistiche si propone come strumento                  
tecnico-scientifico di base nella programmazione degli interventi               
gestionali in campo faunistico-venatorio a livello regionale,                   
rappresentando un insostituibile ausilio per la realizzazione dei               
Piani faunistico-venatori provinciali. L'obiettivo centrale della               
Carta e' rappresentato dall'individuazione, all'interno del                     
territorio regionale e sulla base di parametri oggettivi, di fasce a            
omogenea vocazione faunistica e gestionale per le specie di maggiore            
interesse venatorio, al fine di indirizzare la programmazione degli             
interventi verso l'ottimizzazione del rapporto costi/benefici. La               
Carta fornisce inoltre un quadro attendibile e aggiornato su                    
argomenti quali: lo status di specie o gruppi di specie faunistiche             
di interesse in questo specifico ambito, eventuali particolarita'               
relative alle singole specie (espansione o contrazione dell'areale,             
conservazione ecc.). Caratteristica fondamentale che si e' voluto               
attribuire alla Carta, nell'ottica di una costante programmazione               
delle risorse e della creazione di un sistema funzionale in grado di            
affrontare i futuri sviluppi, e' la "flessibilita'", intesa sia come            
possibilita' di un agevole aggiornamento nel tempo in relazione alla            
disponibilita' di nuove fonti di dati ambientali o socio-economici,             
sia come possibilita' di calibrare le analisi a qualsiasi livello di            
dettaglio geografico desiderato, da quello regionale a quello                   
provinciale.                                                                    
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l'utilizzo di                    
strumenti e metodologie atte a conseguire:                                      
- l'acquisizione e l'analisi di dati ambientali, antropici e di uso             
del suolo misurabili quantitativamente su tutto il territorio                   
regionale;                                                                      
- l'acquisizione di dati di abbondanza e distribuzione faunistica per           
specie target riferibili a tutto il territorio regionale;                       
- l'elaborazione di modelli statistici di vocazione in grado di                 
individuare in modo quantitativo ed oggettivo i legami tra                      
l'abbondanza di ogni specie e le caratteristiche ambientali ed                  
antropiche del territorio;                                                      
- la realizzazione di cartografie in grado di rappresentare la                  
vocazione di ogni comparto territoriale per ogni specie oggetto di              
ricerca;                                                                        
- l'analisi della vocazione e della distribuzione effettiva delle               
specie per discuterne lo status e fornire proposte di gestione.                 
La caratteristica di flessibilita' e' garantita dall'insieme delle              
metodologie sinteticamente elencate, che costituisce pertanto una               
struttura di ricerca che puo' essere velocemente e con efficienza               
rivestito dal "corpo" di nozioni e dati faunistici disponibili per              
ogni realta' geografica e per ogni livello di dettaglio desiderato.             
L'utilizzo massiccio dell'informatica, della statistica e di tecniche           
standardizzate e ripetibili assicurano una facile implementazione del           
metodo in relazione a specifici ambiti geografici, specie animali e             
variabili ambientali.                                                           
I Piani faunistico-venatori provinciali                                         
Il corpo dei dati e dei risultati contenuti nella Carta delle                   
vocazioni faunistiche costituisce la parte propedeutica alla stesura            
dei Piani faunistico-venatori provinciali 2000/2005, anche se il                
livello di dettaglio studiato per uno strumento di programmazione a             
territorio vasto quale e' la Regione, puo' non essere                           
sufficientemente preciso quando si scende ad una scala minore.                  
Ciascuna Provincia pertanto, qualora non sia gia' in grado di fornire           
dati piu' dettagliati rispetto a quelli della Carta, deve prevedere,            
quale parte integrante del Piano faunistico-venatorio provinciale, la           
programmazione dell'attivita' necessaria nel corso del quinquennio              
per garantire un'analisi territoriale su scala locale, con                      
l'approfondimento delle tematiche gestionali specifiche di ciascuna             
realta' provinciale, ottenuta seguendo le metodologie utilizzate per            
la realizzazione della Carta regionale.                                         
Tale metodologia viene individuata come segue:                                  
- acquisizione di dati faunistici aggiornati (se disponibili), oppure           
definizione di Piani di campionamento e di censimento faunistico,               
almeno in aree campione rappresentative di tutto il territorio                  
provinciale;                                                                    
- realizzazione dei censimenti con l'utilizzo di tecniche                       
standardizzate di conteggio specie/specifiche secondo i criteri di              
omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria             
indicati dall'INFS;                                                             
- utilizzo di carte tematiche, possibilmente digitalizzate (uso del             
suolo, altimetria, sviluppo stradale, centri urbani ecc.),                      
comprendenti tutto il territorio oggetto di pianificazione;                     
- modelizzazione quantitativa e formale dei rapporti specie/ambiente            
attraverso appropriate elaborazioni matematiche e statistiche;                  
- realizzazione di carte di vocazione, o comunque descrittive di                
condizioni reali e/o potenziali del territorio oggetto di                       
pianificazione, ottenute per mezzo di classificazioni oggettivamente            
deducibili dai modelli elaborati.                                               
Dal corpo dei dati propedeutici alla stesura dei Piani, cosi' come              
precedentemente definiti, dalle indicazioni gestionali contenute                
nella Carta delle vocazioni faunistiche e da eventuali motivate                 
valutazioni dettate da esigenze economico-sociali locali, deve                  
seguire in modo congruente e deducibile, la pianificazione vere e               
propria.                                                                        
Componenti della pianificazione faunistico-venatoria provinciale:               
1) Comprensori omogenei                                                         
I Comprensori faunistici omogenei costituiscono l'articolazione                 
territoriale di base per la pianificazione faunistica provinciale e             
sono definiti individuando, sulla base di una o piu' caratteristiche            
ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla stesura del Piano                 
faunistico, fasce a omogenea vocazione faunistica e gestionale.                 
Per ciascun comprensorio individuato devono essere indicati i confini           
nella carta di cui al punto 6) e la relativa superficie                         
agro-silvo-pastorale.                                                           
2) Fauna selvatica                                                              
In ciascun comprensorio omogeneo le specie di fauna selvatica di                
interesse gestionale, devono essere analizzate mediante il raffronto            
tra la vocazionalita' espressa dal territorio per ciascuna specie e             
la distribuzione, lo status e le problematiche economico-sociali                
locali esistenti.                                                               
Sulla base di tale analisi le Province operano scelte motivate dalle            
condizioni faunistiche verificate e dalle problematiche                         
economico-sociali esistenti a livello locale per definire gli                   
obiettivi di breve, medio e lungo termine per ciascuna specie e le              
strategie gestionali da utilizzare per il loro raggiungimento anche             
orientando la pianificazione faunistica degli Ambiti territoriali di            
caccia (ATC) e delle Aziende venatorie.                                         
3) Miglioramenti ambientali                                                     
L'art. 10, comma 7 della Legge 157/92 prevede che le Province, al               
fine di favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica,                   
predispongano Piani di miglioramento ambientale.                                
La programmazione dei miglioramenti ambientali in ciascun                       
comprensorio omogeneo deve essere effettuata in funzione delle                  
specifiche caratteristiche ambientali e gestionali e tenendo conto              
delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche verso le quali               
sono prevalentemente indirizzati gli interventi. Detti interventi               
dovranno pertanto risultare in linea con le indicazioni e i risultati           
contenuti nella Carta delle vocazioni faunistiche della Regione                 
Emilia-Romagna e sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche              
disponibili in letteratura.                                                     
Le principali tipologie di miglioramento ambientale di interesse                
faunistico possono essere individuate come segue:                               
a) coltivazioni a perdere allo scopo di aumentare le disponibilita'             
trofiche naturali;                                                              
b) coltivazione, impianto o ripristino di siepi, arbusteti e piante             
arboree allo scopo di favorire l'alimentazione, la nidificazione e il           
rifugio della fauna selvatica;                                                  
c) creazione o ripristino di zone umide;                                        
d) creazione o ripristino di biotopi e ambienti naturali minacciati,            
rari o scarsamente rappresentati;                                               
e) creazione o ripristino di radure e chiarie all'interno di                    
complessi forestali allo scopo di favorire l'alimentazione della                
fauna ungulata;                                                                 
f) governo del bosco differenziato.                                             
Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere concentrati nei               
comprensori omogenei caratterizzati da scarsa presenza di                       
coltivazioni (comprensori alto collinari e montani a forte prevalenza           
di boschi e aree incolte) o da coltivazioni intensive a elevata                 
meccanizzazione (comprensori di pianura e bassa collina a forte                 
prevalenza di colture specializzate ecc.)                                       
Gli interventi di cui al punto b) dovranno essere concentrati nei               
comprensori omogenei caratterizzati da scarsa o nulla presenza di               
vegetazione arborea e arbustiva naturale anche in forma residuale               
(comprensori di pianura e bassa collina estensamente coltivati).                
Dal momento che gli interventi di miglioramento ambientale hanno come           
scopo quello di migliorare la vocazione dell'ambiente per una o piu'            
specie faunistiche, essi dovranno essere preferibilmente programmati            
e realizzati nei territori aventi caratteristiche di vocazionalita'             
intermedie, in quanto piu' adatti al raggiungimento di condizioni               
ottimali, le quali sono peraltro presumibilmente gia' presenti nei              
territori ad alta vocazione.                                                    
4) Istituti faunistici                                                          
L'individuazione dell'idoneita' territoriale alla realizzazione degli           
istituti di gestione faunistico-venatoria aventi differenti finalita'           
deve discendere coerentemente dai dati contenuti nella parte                    
propedeutica alla stesura dei Piani faunistico-venatori tenuto conto            
di quanto espresso nel primo documento orientativo sui criteri di               
omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria             
elaborato dall'INFS.                                                            
In particolare per la realizzazione dei nuovi istituti faunistici le            
Province dovranno valutare quanto indicato di seguito per ogni                  
singolo istituto, mentre per tutti quelli gia' esistenti il Piano               
faunistico dovra' riportare un'analisi critica rispetto alle medesime           
indicazioni.                                                                    
Inoltre per quanto riguarda gli Istituti di protezione la cui                   
gestione compete alla Provincia, nel Piano dovranno essere indicate             
per ciascun Istituto le linee di gestione per il prossimo quinquennio           
sulla base dei dati tecnici propedeutici alla stesura del Piano                 
stesso e in conformita' con le indicazioni gestionali contenute nella           
Carta.                                                                          
- Oasi di protezione della fauna                                                
L'istituzione delle oasi ha come obiettivi prioritari la salvaguardia           
delle emergenze naturalistiche e faunistiche nonche' il mantenimento            
o l'incremento delle popolazioni selvatiche, della diversita'                   
biologica, dell'equilibrio delle comunita', e quindi, piu' in                   
generale, la conservazione o il ripristino di condizioni il piu'                
possibile vicine a quelle di naturalita'.                                       
L'individuazione dei territori idonei all'istituzione delle oasi deve           
pertanto riguardare territori caratterizzati da una o piu' di tali              
esigenze, sulla base dei dati propedeutici alla stesura del Piano e             
di eventuali successivi dati o informazioni provenienti da studi e              
ricerche, o comunque opportunamente documentati.                                
Ai fini di tale individuazione puo' essere tenuto quale primo                   
riferimento la classificazione del territorio regionale in termini di           
valore naturalistico complessivo (VNC), di cui alla Carta delle                 
vocazioni faunistiche, capitolo terzo, privilegiando evidentemente              
aree ricadenti in toto o in massima parte in territori classificati a           
massimo VNC.                                                                    
L'estensione delle oasi deve garantire il raggiungimento delle                  
finalita' per le quali vengono istituite. Tale estensione puo' essere           
anche estremamente limitata nel caso di emergenze naturalistiche                
puntiformi (esempio garzaie ecc.).                                              
- Zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di                 
riproduzione della fauna e aziende faunistico-venatorie                         
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia,              
detti istituti devono perseguire la riproduzione di specie autoctone            
di fauna selvatica anche a fini di ripopolamento pertanto la loro               
individuazione deve riguardare territori che presentino vocazione               
ambientale per la o le specie in indirizzo.                                     
Sulla base della Carta delle vocazioni faunistiche della Regione                
Emilia-Romagna il comprensorio individuato dovrebbe ricadere per                
almeno il 60% della superficie in un'area indicata ad alta vocazione.           
L'estensione delle Zone di ripopolamento e cattura deve essere                  
rapportata alle esigenze delle specie in indirizzo sulla base delle             
indicazioni fornite dalla Carta delle vocazioni faunistiche e dal               
primo documento INFS.                                                           
Per quanto riguarda l'estensione dei Centri privati di riproduzione             
della fauna e delle Aziende faunistico-venatorie si rinvia agli                 
specifici provvedimenti regionali emanati a norma della legge                   
regionale vigente.                                                              
Dal momento che la corretta programmazione degli interventi di                  
gestione puo' essere realizzata solo se il vincolo di protezione si             
estende senza soluzione di continuita' per un congruo numero di anni,           
idealmente per le zone di ripopolamento e cattura e per i Centri                
pubblici, ma anche per le oasi di protezione della fauna non dovrebbe           
sussistere a priori alcun limite di durata. L'interruzione del                  
vincolo, e quindi l'abbandono del programma di gestione deve essere             
motivato da cause legate a sopravvenute modificazioni ambientali,               
produttive, ad interventi antropici o ad altri fattori imprevisti,              
tali comunque da compromettere la possibilita' di realizzare gli                
obiettivi indicati in fase di costituzione. Per le Aziende                      
faunistico-venatorie e per i Centri privati si rimanda alle direttive           
regionali in materia.                                                           
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti alla base                      
dell'individuazione di tali istituti, la vocazione ambientale da un             
lato e l'estensione e la durata dall'altro, sono collegati da un                
rapporto di proporzionalita' inversa, in quanto tanto piu' e' alta la           
vocazione ambientale, tanto piu' ridotte potranno risultare                     
l'estensione e la durata.                                                       
- Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia              
Le aree di rispetto sono finalizzate alla protezione di talune specie           
senza peraltro escludere la possibilita' di effettuare prelievi                 
venatori oculati su altre specie.                                               
I prelievi ammessi, per la natura stessa di tali aree, devono quindi            
essere effettuati utilizzando necessariamente forme di abbattimento a           
basso impatto e un numero limitato di interventi.                               
Il ricorso all'istituzione di tali aree e' particolarmente opportuno            
laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale e i                 
cervidi che a causa del forte impatto con le attivita' agricole,                
sconsigliano l'istituzione di zone a totale protezione della fauna.             
Per i cervidi e' consentita, sulla base di un Piano di abbattimento,            
esclusivamente la caccia in selezione. Per quanto riguarda il                   
cinghiale, oltre alla caccia in selezione, e' consentita la caccia              
con il metodo della girata. Puo' essere altresi' ammesso lo                     
svolgimento di non piu' di quattro battute o braccate nel corso della           
stagione venatoria, con l'uso di non piu' di sei cani.                          
Nelle aree di rispetto puo' essere consentita la cattura di fauna               
selvatica a fini di ripopolamento.                                              
Ciascuna area di rispetto e' soggetta ad un apposito regolamento di             
gestione che l'ATC deve trasmettere alla Provincia mediante il                  
programma annuale di attivita'.                                                 
La Provincia verifica l'uniformita' tra i regolamenti delle singole             
aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed                   
integrata del territorio provinciale.                                           
- Aziende agri-turistico-venatorie                                              
In conformita' con le finalita' previste per questi istituti, le                
Aziende agri-turistico-venatorie dovranno essere preferibilmente                
individuate nei territori di cui all'art. 16, comma 2 della Legge               
157/92. L'individuazione dei territori di scarso rilievo faunistico             
nell'ambito di ciascun comprensorio omogeneo deve essere fatta sulla            
base delle indicazioni ricavate dal corpo dei dati propedeutici alla            
stesura del Piano.                                                              
La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di               
almeno il 23% del territorio agro-silvo-pastorale, di cui                       
all'Allegato B facente parte integrante della presente deliberazione,           
destinato a zone di protezione della fauna selvatica di cui all'art.            
10, commi 3 e 4 della Legge 157/92.                                             
Possono entrare a far parte di detta percentuale le Aree di rispetto            
nelle quali l'esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie.                
Nel caso in cui le Aree di rispetto siano istituite in zone collinari           
e montane dove sia consentita la sola caccia al cinghiale o ai                  
cervidi, con le modalita' descritte nell'alinea "Aree di rispetto",             
motivata da documentati problemi gestionali, la percentuale suddetta            
puo' scendere in proporzione a dette Aree e comunque non al di sotto            
del 20% del territorio agro-silvo-pastorale regionale.                          
Tutte le altre Aree di rispetto non possono essere incluse nel                  
territorio destinato a protezione.                                              
In ogni Provincia pertanto la superficie complessivamente destinata a           
istituti di protezione e produzione deve rispettare i seguenti                  
rapporti minimi:                                                                
- sino a un cacciatore ogni 20 ettari di s.a.s.p.: almeno il 15% di             
istituti di protezione e produzione oppure il 14% nel caso in cui il            
restante 1% sia rappresentato da aree di rispetto aventi le                     
caratteristiche soprariportate;                                                 
- sino a un cacciatore ogni 25 ettari di s.a.s.p.: almeno il 25% di             
istituti di protezione e produzione o il 23% nel caso in cui il                 
restante 2% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra;                 
- sino a un cacciatore ogni 30 ettari ed oltre di s.a.s.p.: almeno il           
30% di istituti di protezione e produzione o il 27% nel caso in cui             
il restante 3% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra.              
Ai fini dell'individuazione di tale rapporto le Province devono                 
considerare la rispettiva superficie agro-silvo-pastorale complessiva           
ed il numero complessivo delle iscrizioni negli ATC provinciali.                
Le Province destinano all'istituzione delle Aziende venatorie i                 
territori compresi fra l'8 ed il 12% della s.a.s.p. provinciale,                
definendo inoltre, per ogni comprensorio faunistico omogeneo la                 
densita', la collocazione e l'estensione massima di tali Aziende.               
Nelle quote sopra indicate non sono comprese le zone per                        
l'addestramento e le gare cinofile, i centri privati di riproduzione            
della fauna selvatica allo stato naturale, per i quali resta                    
disponibile il restante territorio fino al 15% della s.a.s.p. di ogni           
provincia.                                                                      
5) Ambiti territoriali di caccia                                                
Sul rimanente territorio non destinato a protezione della fauna e a             
gestione privata le Province istituiscono gli Ambiti territoriali di            
caccia (ATC).                                                                   
L'organizzazione degli ATC e' disciplinata dal Capo IV della L.R. 15            
febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche.                                     
Fermo restando quanto stabilito con le norme sopra citate ogni ATC e'           
determinato con riferimento alla collocazione geografica, e                     
precisamente mediante due lettere corrispondenti alla sigla                     
automobilistica del capoluogo di provincia, seguite da un numero                
arabo progressivo designato partendo dall'ATC posto a N-O del                   
territorio provinciale e procedendo in senso orario (N-O; N-E; S-E;             
S-O).                                                                           
Le aree contigue ai parchi possono essere comprese nell'ATC dove                
ricadono.                                                                       
La Provincia promuove, orientandola, la predisposizione per ciascun             
ATC, di un programma annuale degli interventi di interesse                      
faunistico.                                                                     
6) Cartografia                                                                  
I Piani faunistico-venatori provinciali devono essere corredati da              
una carta riportante i confini dei comprensori omogenei e da una                
riportante gli istituti faunistici di cui al punto 4), esistenti al             
momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' i            
parchi e le riserve naturali nazionali e regionali.                             
In tale cartografia, riferita alla scala che si ritiene piu'                    
opportuna, deve comunque essere riportata la griglia corrispondente             
alla carta tematica regionale 1:5000, cosi' da consentire un                    
immediato confronto con le informazioni contenute nella Carta delle             
vocazioni faunistiche.                                                          
ALLEGATO A)                                                                     
Dati da allegare ai programmi faunistico-venatori annuali                       
- Situazione degli Istituti faunistici ripartiti per Comprensori                
omogenei, relativa estensione ed incidenza sugli ATC esistenti.                 
- Elenco dei Centri di recupero per la fauna selvatica autorizzati.             
- Elenco degli allevamenti autorizzati esistenti suddivisi per                  
tipologia e indicazione delle specie in indirizzo produttivo con                
relativi quantitativi.                                                          
- Dati relativi alle catture in ogni Zona di ripopolamento e cattura            
suddivisi per specie.                                                           
- Piani di controllo:                                                           
numero di capi abbattuti in controllo suddivisi per specie;                     
corsi effettuati, numero di partecipanti, numero di abilitati.                  
- Gestione ungulati:                                                            
stime di consistenza complessiva sulla base di censimenti;                      
dati relativi al prelievo di ciascuna specie, percentuale di                    
realizzazione dei Piani di prelievo suddivisi per zone di caccia,               
dati di sforzo di caccia;                                                       
corsi effettuati per l'abilitazione delle figure previste dal RR                
21/95, numero di partecipanti, numero degli abilitati.                          
- Esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria:              
numero di iscritti, numero di abilitati.                                        
- Esami per l'abilitazione all'esercizio di Guardia giurata venatoria           
volontaria:                                                                     
numero di iscritti, numero di abilitati.                                        
ALLEGATO B                                                                      
Individuazione della superficie agro-silvo-pastorale regionale                  
suddivisa per province                                                          
    Superficie                                                                  
Provincia  agro-silvo-pastorale                                                 
     Ha (1)                                                                     
Piacenza  229.998                                                               
Parma  299.232                                                                  
Reggio Emilia  199.018                                                          
Modena  234.377                                                                 
Bologna  322.146                                                                
Ferrara  235.610                                                                
Ravenna  164.465                                                                
Rimini (2)  38.206                                                              
Forli' (3)    220.233                                                           
Totale  1.943.285                                                               
(1) La superficie agro-silvo-pastorale e' ricavata dai dati                     
provinciali riportati nell'Annuario ISTAT n. 38, Ed. 93 "Statistiche            
dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione anno 1990". A dette           
superfici e' stata aggiunta la superficie delle zone umide piu'                 
significative riportate dal Piano territoriale paesistico regionale             
(anno 1993) che riguardano in particolare le zone lagunari delle                
province di Ferrara (Ha 17.105) e di Ravenna (Ha 6.258).                        
(2) Si e' ritenuta valida come s.a.s.p. quella riportata da "IV                 
Censimento generale dell'agricoltura, anno 1990 - Fascicolo                     
provinciale ISTAT - Forli'", ricavata dalla somma della superficie              
dei singoli comuni facenti parte della Provincia di Rimini.                     
(3) S.a.s.p. come da (1) depurata dalla superficie di Rimini come da            
(2).                                                                            
Individuazione della superficie agro-silvo-pastorale per la                     
determinazione degli indici di densita' venatoria                               
Ai fini della determinazione degli indici di densita' venatoria di              
cui all'art. 8 della L.R. 8/94 la superficie agro-silvo-pastorale di            
ciascun ATC e' rappresentata dalla superficie effettivamente                    
destinata alla gestione programmata della caccia (art. 10, comma 6,             
Legge 157/92).                                                                  
La Regione stabilisce, con appositi atti amministrativi, le modalita'           
per l'individuazione dei posti disponibili in ciascun ATC ai fini               
dell'iscrizione e dell'ammissione in mobilita' per la caccia alla               
fauna migratoria.".                                                             
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 2626 del 28 febbraio 2000;                                 
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 22 febbraio 2000, progr. n. 259, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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