REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

Avviso pubblico n. 1 - Riapertura dei termini per la denuncia dei pozzi

Recenti norme (Legge 136/99, Legge 290/99 e DLgs 258/00) hanno                  
riaperto i termini per la denuncia dei pozzi, sia ad uso domestico              
sia ad uso extradomestico, anche se non vengono utilizzati.                     
Inoltre ulteriori disposizioni di legge hanno stabilito che tutte le            
acque superficiali, sotterranee e sorgive sono un bene pubblico (DPR            
238/99).                                                                        
Cosa bisogna fare                                                               
Per i pozzi ad uso domestico                                                    
(pozzi presso abitazioni private, usati per annaffiare orti e                   
giardini o per abbeverare animali ad uso della famiglia)                        
- e' sufficiente la denuncia, che va presentata entro il 31 dicembre            
2000;                                                                           
- la denuncia non comporta alcuna spesa.                                        
Per i pozzi ad uso extra-domestico                                              
(pozzi ad uso irriguo, industriale, potabile, etc.)                             
- se non si intende utilizzare l'acqua del pozzo e' sufficiente:                
 la denuncia, entro il 31 dicembre 2000                                         
- se si intende utilizzare l'acqua del pozzo sono necessarie:                   
 la denuncia, entro il 31 dicembre 2000                                         
 la richiesta di concessione, entro il 31 dicembre 2000(chi deve                
presentare entrambe puo' farlo con un'unica istanza).                           
Attenzione                                                                      
La richiesta di concessione per l'uso extra-domestico e' d'obbligo              
anche per chi ha gia' fatto denuncia in occasione di precedenti                 
sanatorie o per chi e' gia' in possesso di autorizzazione alla                  
ricerca. Anche in questo caso vale la scadenza del 31 dicembre 2000.            
Abusi e sanzioni - (L.R. 3/99, art. 155 - DLgs 152/99, art. 23, comma           
4)                                                                              
La presentazione della denuncia comporta, per i pozzi ad uso                    
extradomestico perforati abusivamente nei territori comunali                    
assoggettati a tutela della pubblica Amministrazione, l'applicazione            
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 21                 
aprile 1999, n. 3 (Lire 400.000 quale minimo piu' favorevole).                  
considerato abuso utilizzare acque sotterranee per uso                          
extra-domestico senza aver richiesto la concessione entro la data               
indicata.                                                                       
In questo caso sono previsti i seguenti provvedimenti:                          
- cessazione dell'utilizzo del pozzo;                                           
- multe da Lire 5.000.000 a Lire 50.000.000 nei casi piu' gravi, e da           
Lire 500.000 a Lire 3.000.000 nei casi meno gravi;                              
- pagamento dei canoni non corrisposti per l'utilizzo abusivo                   
dell'acqua.                                                                     
Tutte le informazioni e la modulistica si possono ottenere presso i             
Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse                 
forestali, competenti per territorio (vedi elenco).                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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