REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 11 luglio 2000, n. 6398

Aggiornamento quote di partecipazione finanziaria e indennita' di frequenza - Direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Viste:                                                                          
- la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe             
della formazione alle professioni" e successive modificazioni;                  
- la L.R. 18 giugno 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche                  
regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego";                              
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1475 dell'1 agosto 1997,           
esecutiva, avente ad oggetto "Direttive attuative per la formazione             
professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999";                       
- la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 20 aprile 1999,            
esecutiva, con la quale si e' provveduto ad integrare e a modificare            
le citate Direttive attuative;                                                  
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 6304 del 22 dicembre              
1999 avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione delle politiche            
del lavoro, della programmazione e dell'istruzione. Triennio                    
2000/2002" (Proposta della Giunta regionale n. 2336 del 7 dicembre              
1999);                                                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 539 dell'1/3/2000,                 
esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione Direttive regionali                  
stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006", ed in               
particolare il punto 5 del dispositivo;                                         
premesso che:                                                                   
- per l'avvio delle attivita' comprese nel Programma operativo                  
regionale Obiettivo 3 FSE 2000/2006, in corso di approvazione da                
parte della Commissione Europea, occorre aggiornare le Direttive                
vigenti, d'ora in poi denominate Direttive stralcio, limitatamente al           
Cap. V.5 - Quote di partecipazione finanziaria - al fine di favorire            
l'accesso e la permanenza nelle attivita' di formazione finalizzate             
all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate,               
delle donne, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, e                    
sostenere le transizioni al lavoro degli immigrati;                             
- il campo di applicazione del presente stralcio e' relativo ai piani           
e ai progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei vari                 
settori della formazione, nella prima fase applicativa dei nuovi                
documenti di programmazione comunitaria;                                        
- tale documento stralcio e' stato preceduto da fasi di confronto con           
le parti istituzionali e sociali interessate;                                   
considerato che:                                                                
- per lo sviluppo delle iniziative volte a favorire l'ingresso o il             
reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati e                   
sostenere i processi di inclusione sociale, per offrire risposte                
articolate e complete ai bisogni di sostegno espresso dalle diverse             
categorie di possibili beneficiari, per dare precise indicazioni nei            
bandi in scadenza, e' opportuno e urgente aggiornare le Direttive               
vigenti sopra richiamate, procedendo alla parziale eliminazione delle           
quote di partecipazione finanziaria e all'innalzamento della somma              
relativa agli assegni di frequenza;                                             
ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento              
del Cap. V.5 Quote di partecipazione finanziaria, oggetto del                   
presente atto;                                                                  
sentite le Province delegate;                                                   
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- dei pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Responsabile del           
Servizio "Sviluppo dei sistemi formativi" dott. Maurizio Pozzi e                
dalla Responsabile del Servizio "Gestione diretta delle attivita'               
della direzione lavoro, formazione professionale, integrazione dei              
sistemi formativi" dr.ssa Annuska Figna in merito alla regolarita'              
tecnica del presente atto;                                                      
- della legittimita' del presente provvedimento,                                
determina:                                                                      
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,                       
l'aggiornamento del Cap. V.5 - Quote di partecipazione finanziaria              
delle prorogate Direttive attuative per la formazione professionale e           
per l'orientamento - triennio 1997/1999 di cui alla deliberazione               
della Giunta regionale 1475/97 e successive modificazioni e                     
integrazioni, sostituendo integralmente il testo vigente con il                 
seguente:                                                                       
"V.5 Quota di partecipazione finanziaria                                        
A. Le quote di partecipazione finanziaria                                       
I lavoratori dipendenti ed autonomi che si iscrivono ad attivita' di            
formazione continua non promosse dalla propria impresa e le imprese             
che promuovono o usufruiscono di progetti aziendali o interaziendali            
di formazione debbono contribuire al finanziamento di tali iniziative           
e nella misura minima del 20%.                                                  
B. Gli assegni di frequenza                                                     
Possono essere corrisposti assegni di frequenza nella misura di Lire            
6.000 (pari a Euro 3,10) per ora frequentata sino ad un massimo di              
Lire 800.000 (pari ad Euro 413,17) mensili, oltre alle spese per                
vitto, alloggio, trasporti di cui al punto 3, Cap.V.3 delle medesime,           
a persone non occupate che usufruiscano dei servizi di cui al DLgs              
469/97, partecipanti a percorsi di tirocinio, orientamento,                     
formazione ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro e che                 
rientrino nelle seguenti condizioni:                                            
a) donne inserite in percorsi specifici (Asse E) e finalizzati ad               
agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;             
b) persone disabili di cui alla Legge 68/99;                                    
c) persone in condizioni di svantaggio sociale e/o individuale di cui           
alla L.R. 14/00 (soggetti in situazione di disagio sociale o                    
familiare, ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque               
anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e                   
detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta',                 
persone sottoposte al trattamento curativo per tossicodipendenza o              
alcoolismo cosi' come segnalate dai competenti Servizi, nonche' altre           
categorie sulla base delle determinazioni previste al comma 2, art. 2           
della citata L.R. 14/00);                                                       
d) detenuti e internati;                                                        
e) cittadini provenienti da aree extra Unione Europea con regolare              
permesso di soggiorno e domiciliati in Emilia-Romagna;                          
f) disoccupati di lunga durata secondo le disposizioni della Unione             
Europea.                                                                        
L'indennita' di frequenza agli allievi e' commisurata alle ore                  
d'effettiva presenza dei partecipanti alle attivita' corsuali a                 
prescindere dal fatto che abbiano, o no, concluso le attivita'                  
stesse. Agli eventuali subentranti in caso di dimissioni dei                    
destinatari delle azioni potra' essere corrisposta l'indennita' di              
frequenza dal giorno d'effettivo subentro. Fermo restando la norma              
che considera partecipanti effettivi coloro che hanno frequentato               
almeno il 70% delle ore approvate, gli assegni di frequenza                     
corrisposti mensilmente ai partecipanti saranno comunque rimborsati             
all'Ente anche qualora si accerti in rendicontazione una presenza               
inferiore.                                                                      
Le aziende ospitanti i soggetti teste' richiamati nonche' giovani               
impegnati in attivita' di tirocinio e stage potranno corrispondere              
loro borse-lavoro (comprensive di IRPEF, esenti da contributi                   
previdenziali) finalizzate a facilitarne la partecipazione alle                 
iniziative, non cumulabili con l'assegno di frequenza.                          
Detti assegni non sono altresi' cumulabili con indennita' di                    
disoccupazione o di mobilita'.";                                                
2) di dare atto che le presenti Direttive stralcio, cosi' come                  
motivato in premessa saranno oggetto di una successiva complessiva              
revisione;                                                                      
3) di disporre infine, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 19/79, la               
pubblicazione per esteso del presente atto nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Cristina Balboni                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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