DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2000, n. 879
Riaffidamento di un incarico speciale al Consigliere regionale Alfredo Bertelli
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 121 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e visto in particolare il
comma 4 che accentua i poteri del Presidente della Giunta regionale
concentrando su tale organo compiti e funzioni che ne valorizzano
significativamente il ruolo politico istituzionale;
- il decreto presidenziale n. 216 in data 22/5/2000 col quale e'
stata disposta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della citata
Legge costituzionale 1/99, la nomina dei componenti della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna;
atteso che, con lo stesso decreto, sono state specificate le
attribuzioni dedotte nell'incarico attribuito a ciascun componente la
Giunta regionale e sono state altresi' indicate le materie che il
Presidente ha riservato alla propria competenza;
considerato che in relazione alle accresciute responsabilita' di
governo e all'aggravio di compiti derivato dall'assunzione in capo al
Presidente delle attribuzioni riferite alle materie dettagliate nel
citato decreto 216/00, si rende necessario riattribuire al
Consigliere Alfredo Bertelli, proclamato eletto alla carica di
consigliere regionale a seguito delle consultazioni elettorali del
16/4/2000, l'incarico di coadiuvare e supportare il Presidente della
Giunta nelle sue attivita' e nei rapporti politici interni ed esterni
all'Ente;
ritenuto altresi' che, analogamente a quanto si ritiene per il
Governo della Repubblica, le indicazioni costituzionali e statutarie
non esauriscono la disciplina di un organo complesso come il governo
di una Regione per cui appaiono possibili e legittime prassi di
integrazione - cui, peraltro, si e' gia' fatto ricorso nel corso
delle due ultime legislature - come l'affidamento di compiti speciali
a consiglieri regionali, almeno a condizione che tali incarichi non
comportino l'esercizio dell'azione amministrativa in senso proprio e,
quindi, l'emanazione di atti;
ritenuto, pertanto di nominare il Consigliere Alfredo Bertelli a
Consigliere alla Presidenza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Presidenza in ordine alla legittimita' e regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e
delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
su proposta del Presidente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) al Consigliere Alfredo Bertelli e' riconferito, senza soluzione di
continuita' rispetto al precedente incarico attribuitogli con
deliberazione di Giunta n. 190 del 10/3/1999, l'incarico di
Consigliere alla Presidenza con il compito di coadiuvare e supportare
il Presidente della Giunta regionale nelle sue attivita' e nei
rapporti politici esterni e interni, in conformita' agli indirizzi,
alle direttive e alle deleghe conferitegli dal Presidente. A tale
fine, il Consigliere Bertelli puo' intrattenere i necessari rapporti
con le Amministrazioni e con i soggetti interessati e ha diritto ad
ottenere dagli uffici regionali e dagli Enti e Aziende dipendenti
dalla Regione ogni notizia utile allo svolgimento dei propri compiti;
2) l'incarico, la cui durata coincide con la permanenza in carica
della Giunta nominata in data 22/5/2000, non comporta l'emanazione di
atti amministrativi ne' l'attribuzione delle prerogative proprie dei
componenti la Giunta regionale. Comporta pero' la partecipazione del
Consigliere Bertelli alle sedute di Giunta, senza diritto di voto;
3) nell'esercizio dei compiti dedotti nell'incarico conferito col
presente atto, il Consigliere Bertelli si potra' avvalere delle
risorse umane e strumentali della Presidenza;
4) al Consigliere Alfredo Bertelli e' consentito, ai sensi dell'art.
10 della L.R. 45/92 come modificato con L.R. 33/96, di usufruire di
autovetture di servizio per l'espletamento dell'incarico
conferitogli;
5) le spese sopportate per l'adempimento dell'incarico, tra cui
quelle di viaggio e di missione, sono liquidate nelle stesse forme e
nelle stesse misure previste per gli Assessori;
6) il Direttore generale alla Presidenza e' incaricato
dell'esecuzione della presente deliberazione ed e' delegato ad
emanare gli atti necessari per la sua attuazione.