REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 1378

Direttiva regionale in materia di affidamento familiare (proposta della Giunta regionale in data 1 febbraio 2000, n. 118)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 118 dell'1              
febbraio 2000, recante in oggetto "Direttiva regionale in materia di            
affidamento familiare. Proposta al Consiglio regionale" e che qui di            
seguito si trascrive integralmente:                                             
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso che:                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento               
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della                     
maternita' e dell'infanzia" ha trasferito, tra l'altro, alle Regioni            
i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e           
private per la protezione e l'assistenza della maternita' e                     
dell'infanzia, nonche' la disciplina dell'esercizio delle funzioni              
trasferite;                                                                     
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui                 
all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382" con particolare                  
riferimento agli artt. 23 e 25, ha trasferito ai Comuni, tra le                 
altre, le funzioni amministrative relative agli interventi in favore            
dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie              
minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e alle           
Regioni il compito di determinare gli ambiti adeguati alla gestione             
dei servizi sociali e sanitari;                                                 
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e                    
dell'affidamento dei minori" afferma il diritto del minore ad essere            
educato nell'ambito della propria famiglia o, qualora essa risulti              
temporaneamente non idonea, in altro nucleo familiare, assegnando               
alle Regioni il compito di "determinare le condizioni e le modalita'            
di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che            
hanno minori in affidamento affinche' tale affidamento si possa                 
fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza                      
indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80, terzo                  
comma);                                                                         
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie locali"           
e successive modificazioni ed integrazioni, conferma la centralita'             
di Comuni e Province nella elaborazione delle politiche sociali e               
nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando              
fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di           
promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di                   
positiva e costante interazione tra pubblica Amministrazione, realta'           
sociale e cittadini;                                                            
- la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della                 
Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre           
1989", enunciando i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini,            
afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse            
superiore del minore deve essere una considerazione preminente,                 
rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di                
rendere tali diritti effettivi e concreti, e stabilisce, all'art. 20,           
per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo            
ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale                  
ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione,               
anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;                             
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal DLgs 7 dicembre               
1993, n. 517 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"                   
valorizza ulteriormente il ruolo dei servizi sociali nel contesto               
sanitario e la capacita' dei vari soggetti pubblici di individuare              
forme di coordinamento e di integrazione nella gestione degli                   
interventi;                                                                     
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di            
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza" e'                    
finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la                    
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la                 
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e                  
dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno              
alla relazione genitori-figli, di contrasto della poverta' e della              
violenza, nonche' misure alternative al ricovero dei minori in                  
istituti educativo-assistenziali" (art. 4);                                     
- la Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione              
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per                   
l'infanzia" all'art. 4, comma 3, stabilisce che "le Regioni, in                 
raccordo con le Amministrazioni provinciali, prevedano idonee misure            
di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di                       
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e           
dell'adolescenza" in ambito regionale, fornendo annualmente i dati              
raccolti allo Stato;                                                            
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 132, prevede             
che la legge regionale conferisca ai Comuni e agli altri Enti locali            
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali            
relativi ai minori;                                                             
- il DLgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del            
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30                
novembre 1998, n. 419" con particolare riferimento all'art. 3                   
quinquies, da' mandato alle Regioni di disciplinare l'organizzazione            
dei distretti in modo da garantire la continuita' assistenziale,                
l'erogazione di prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se                   
delegate dai Comuni, nonche' le attivita' o i servizi consultoriali             
per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della                   
famiglia;                                                                       
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle                
funzioni di assistenza sociale" e successive modificazioni ed                   
integrazioni, disciplina, fra l'altro, le finalita' degli interventi            
di assistenza sociale alla famiglia, alla maternita', all'infanzia ed           
eta' evolutiva (art. 33) stabilendo che gli stessi devono essere, in            
particolare, volti ad assicurare le condizioni materiali, familiari,            
affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo            
psico-fisico del bambino e dell'adolescente, nonche' la vigilanza sul           
funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale            
(art. 36, lett. b) e prevede che la Regione emani indirizzi e                   
direttive per la sua attuazione (art. 10, punto 6);                             
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione             
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni            
di cura verso i figli", riconoscendo l'altissima rilevanza personale            
e sociale della paternita' e maternita', sostiene la                            
corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione           
dei figli e impegna la Regione ad orientare i propri strumenti di               
programmazione al perseguimento delle finalita' della legge                     
potenziando le politiche di settore, adottando criteri tesi a                   
garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarieta' delle                
stesse, verificandone l'attuazione;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale", all'art. 183, impegna la Regione a promuovere ed incentivare           
l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali di competenza dei            
Comuni con quelle delle Aziende sanitarie, attraverso la                        
sottoscrizione di accordi, basati su indirizzi definiti dalla Regione           
in accordo con gli Enti locali, per individuare i modelli                       
organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati                        
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive                
competenze, e, all'art. 187, stabilisce che fino all'entrata in                 
vigore della riforma organica dell'assistenza sociale, sia confermata           
la titolarita' delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R.                    
12/1/1985, n. 2;                                                                
- la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 1997, n. 777             
"Indirizzi per la definizione delle tipologie di intervento sociale a           
favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere                       
socio-assistenziale" delinea l'affidamento familiare come un                    
intervento di alta complessita' educativa e psico-sociale che                   
richiede elevate competenze professionali, una forte collaborazione             
interdisciplinare, attraverso il coinvolgimento di diversi servizi,             
con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari,             
in ragione della necessita' di garantire interventi adeguati sia ai             
bisogni del bambino che della sua famiglia d'origine, sia al sostegno           
della famiglia affidataria, sia al riconoscimento economico                     
dell'importante opera di cura effettuata tramite l'affidamento;                 
- la propria deliberazione 30 dicembre 1998, n. 2863 "Programma per             
la costruzione di un sistema informativo regionale sulla condizione             
dell'infanzia e dell'adolescenza in Emilia-Romagna";                            
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 settembre 1999, n. 1235           
"Piano sanitario regionale 1999/2001", al Cap. 8, afferma il ruolo              
strategico dell'integrazione socio-sanitaria nella programmazione,              
organizzazione e gestione dei servizi, prevedendo tra i progetti                
speciali quello relativo al sostegno alle famiglie, all'infanzia ed             
eta' evolutiva;                                                                 
considerato che e' obiettivo della Regione Emilia-Romagna valorizzare           
l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo           
nella rete di opportunita' volte a salvaguardare il diritto del                 
minore alla sua famiglia, allo sviluppo in un contesto familiare                
adeguato, per dare una risposta efficace ai bisogni dei bambini e               
degli adolescenti ed un serio aiuto alle difficolta' familiari e                
genitoriali, valorizzando le risorse di accoglienza e di "normale               
solidarieta'" tra famiglie che la comunita' esprime;                            
valutato che in questo contesto la Regione Emilia-Romagna ha condotto           
e finanziato, negli anni 1996, 1997, 1998, attraverso i fondi della             
L.R. 27/89, artt. 11 e 12, un progetto di verifica, valutazione e               
rilancio promozionale dell'affidamento familiare su tutto il                    
territorio regionale, accompagnato da un percorso formativo degli               
operatori dei servizi, che ha consentito di mettere in evidenza i               
nodi problematici nell'attuazione dell'intervento e quindi di                   
elaborare proposte strategiche per uno sviluppo omogeneo su tutto il            
territorio regionale della qualita' dell'intervento stesso;                     
considerato che per raggiungere tale scopo siano sempre piu'                    
necessari operatori con adeguata competenza e preparazione                      
professionale e servizi integrati, e che pertanto risulta                       
imprescindibile attivare quelle strategie operative che possano                 
garantire, su tutto il territorio, modalita' omogenee e concertate di           
gestione degli interventi di affidamento familiare e di aiuto alla              
famiglia, anche migliorando la collaborazione "di rete";                        
ritenuto inoltre che la corretta progettazione, organizzazione e                
gestione dell'affidamento familiare, sia come intervento complesso di           
politica sociale, che come intervento specifico sulla singola                   
situazione, riguardi non solo gli enti, i servizi e gli operatori               
pubblici cui le norme attribuiscono direttamente compiti e funzioni             
in materia di tutela, protezione, intervento in favore dell'infanzia            
e dell'adolescenza, ma riguardi altresi' tutti quei servizi che,                
operando in favore di adulti, entrino in contatto o vengano a                   
conoscenza di situazioni di disagio e di sofferenza di bambini e                
adolescenti, che vanno segnalate ai servizi competenti, nella                   
considerazione del preminente interesse del minore;                             
valutato pertanto di assumere le seguenti direttive quale strumento             
utile per individuare orientamenti e metodologie di lavoro comuni a             
livello territoriale;                                                           
considerato che la proposta di documento e' stata sottoposta                    
all'attenzione dei Coordinatori sociali delle Aziende sanitarie, dei            
Responsabili dei Servizi per l'infanzia e l'eta' evolutiva dei Comuni           
e delle Amministrazioni provinciali, nonche' delle associazioni                 
familiari della regione, che hanno espresso le loro osservazioni ed             
il loro parere favorevole;                                                      
ritenuto che la direttiva allegata costituisca sia un dovuto atto               
conclusivo di un percorso di ricerca, studio e formazione che ha                
coinvolto operatori delle varie Amministrazioni pubbliche interessate           
e delle organizzazioni private, ma anche e soprattutto un atto di               
stimolo e di supporto per la costruzione di un lavoro di rete sempre            
piu' competente, con adeguati livelli organizzativi e di gestione,              
omogeneo su tutto il territorio regionale, in un quadro di chiarezza            
e di garanzie reciproche;dato atto del parere favorevole espresso dal           
Direttore generale alle Politiche sociali dott. Francesco Cossentino            
e dalla Responsabile del Servizio Politiche familiari, per l'infanzia           
e l'adolescenza dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini in merito                      
rispettivamente alla legittimita' e alla regolarita' tecnica del                
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e                
della propria deliberazione 2541/95;                                            
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di proporre al Consiglio regionale, per i motivi indicati in                 
premessa, di approvare l'allegato documento "Direttiva regionale in             
materia di affidamento familiare", che fa parte sostanziale ed                  
integrante della presente deliberazione;                                        
b) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna, assicurandone la piu' ampia diffusione.                 
DIRETTIVA REGIONALE                                                             
IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE                                             
1) Premessa                                                                     
L'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e a quelle bambine,           
ragazze e ragazzi appartenenti a nuclei familiari nei quali "i                  
momenti di disagio e di particolare difficolta' non si concretizzano            
in una forma esplicita di abbandono morale e materiale di figli/e, ma           
in cui un'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe                
incidere negativamente sul loro sviluppo. In tali casi l'inserimento            
della/del bambina/o in una famiglia affidataria offre un ambiente               
idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del            
suo nucleo d'origine" (cfr "Infanzia e adolescenza, diritti e                   
opportunita'", Centro nazionale di documentazione ed analisi                    
sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998).                                  
L'affidamento familiare trova fondamento nel costante, preminente               
impegno che la legislazione italiana - dalla Costituzione alle leggi:           
4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento              
dei minori", 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della               
Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre           
1989" e 28 agosto 1997,  n.285 "Disposizioni per la promozione di               
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza" - ha                  
assunto nell'ambito dei compiti di protezione e promozione                      
dell'infanzia, dell'adolescenza e della maternita', quali categorie             
sociali cui accordare una particolare qualita' ed intensita' di                 
tutela.                                                                         
Si tratta di un tipo di protezione che passa prioritariamente                   
attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle                  
funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione                 
sostitutiva, ove questi legami non garantiscano in modo adeguato i              
diritti del bambino. In tal caso spetta alla societa' civile -                  
istituzioni e cittadini - la capacita' di costruire un sistema                  
solidale di reti formali ed informali, professionali ed                         
associazionistiche, che guarda ai bambini e agli adolescenti come a             
un bene comune da salvaguardare e curare.                                       
L'affidamento in se' e' una pratica sociale che nasce gia' molto                
tempo prima della Legge 184/83, come intervento assistenziale con               
finalita' protettive di minori abbandonati o con situazioni familiari           
fortemente compromesse, e riparativo di danni derivanti da                      
istituzionalizzazioni prolungate.                                               
Le trasformazioni avvenute nell'ultimo ventennio hanno tuttavia                 
profondamente modificato il quadro nel quale si colloca l'esperienza            
dell'affidamento familiare. Si e' infatti affermata a livello                   
internazionale e nazionale una cultura piu' attenta ai bisogni                  
dell'infanzia e dell'eta' evolutiva, per cui le persone sono oggi               
complessivamente piu' sensibili e consapevoli dei diritti e delle               
esigenze di crescita e sviluppo dei bambini e degli adolescenti e               
piu' competenti nell'affrontare i loro problemi.                                
Tale cambiamento culturale ha altresi' trovato espressione ed e'                
stato acquisito in modo pregnante in numerosi atti legislativi,                 
quali, appunto, la Legge 176/91, che facendo propria l'enunciazione             
dei diritti fondamentali irrinunciabili dei fanciulli fatta dall'ONU            
ha assunto l'impegno di rendere tali diritti effettivi e concreti, e            
la Legge 285/97 finalizzata alla realizzazione di interventi che                
favoriscano la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo               
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione                     
dell'infanzia e dell'adolescenza.                                               
La stessa applicazione della Legge 184/83 ha progressivamente                   
prodotto importanti effetti tra i protagonisti dell'affidamento                 
familiare:                                                                      
- le famiglie affidatarie hanno acquisito nel tempo una maturita'               
nello svolgimento del proprio ruolo che le ha rese sempre piu'                  
competenti nell'esercitare la tutela dei bambini loro affidati e                
capaci, se necessario, di sollecitare i servizi ad un piu' incisivo             
ruolo di supporto;                                                              
- i servizi degli Enti locali e delle Aziende sanitarie offrono oggi            
ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie una rete maggiormente              
articolata e strutturata di opportunita', di supporto alla                      
genitorialita', anche attraverso l'attivazione di forme di confronto            
strutturato e di sostegno reciproco tra le famiglie affidatarie;                
- le stesse famiglie d'origine appaiono essere interlocutori piu'               
consapevoli sia all'interno dei progetti di recupero che le                     
riguardano sia nella fruizione delle opportunita' offerte ai loro               
figli;                                                                          
- in diverse realta' si sono stabilite forme di confronto e di                  
collaborazione tra i servizi e l'associazionismo, che hanno prodotto            
importanti risultati sul piano della promozione dell'affidamento                
familiare e della tutela dei minori.                                            
Con l'affermarsi di una maggior consapevolezza dei danni derivanti              
dall'istituzionalizzazione, e con il crescere di una maggiore                   
sensibilita' politica e capacita' progettuale, si e' registrato anche           
sul piano quantitativo un andamento dell'affidamento familiare che,             
pur con qualche difficolta' in alcuni periodi, rivela un'evoluzione             
positiva, come si evince dai dati di seguito riportati.                         
Andamento degli affidamenti familiari                                           
in Emilia-Romagna dal 1981 al 1997                                              
  1981  1984  1987  1989  1993  1995  1997                                      
  288  323  233  422  391  383  526                                             
Allo stato attuale l'affidamento familiare si caratterizza                      
soprattutto come intervento particolarmente significativo di risposta           
alle esigenze dei minori e di sostegno ai genitori in difficolta':              
- all'interno di una rete di opportunita' di tipo educativo,                    
assistenziale, psicologico ed economico, tutte volte a salvaguardare            
il diritto del bambino e dell'adolescente alla sua famiglia e,                  
comunque, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato;                      
- mirato a garantire la vitalita' del soggetto in eta' evolutiva e              
delle sue relazioni familiari, attraverso possibili sistemi di                  
"caring" che siano insieme personalizzati e di tipo comunitario;                
- capace di esprimere una forte valenza riparativa e solidaristica,             
tanto piu' efficace quanto piu' espressione di un sistema integrato             
di cui fanno parte i servizi, ma anche le risorse di accoglienza, le            
associazioni familiari, i gruppi informali che la comunita' puo'                
offrire.                                                                        
2) Oggetto della direttiva                                                      
Tra le ipotesi di affidamento previste dalla Legge 4 maggio 1983, n.            
184 si qualifica come affidamento familiare quell'intervento attuato            
inserendo il minore presso una "famiglia" in senso proprio, cioe'               
presso un "nucleo caratterizzato da una propria autonomia di vita               
familiare secondo il costume comune e che, conformemente allo stato             
di famiglia anagrafico, puo' anche essere unipersonale" (cfr. L.                
Sacchetti, "L'affidamento familiare", Maggioli Editore, 1986).                  
Oggetto della presente direttiva e' l'intervento di affidamento                 
familiare delineato dalla legge di cui sopra, ovvero l'affidamento di           
un minore, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare               
idoneo, ad un'altra famiglia - coppia, coppia con figli, persona                
singola (art. 2). Essa lo accoglie e provvede al suo mantenimento ed            
alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni              
dei genitori ancora esercenti la potesta' o del tutore, ed osservando           
le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autoria' affidante                 
(artt. 4 e 5), sulla base di condizioni e modalita' determinate dalle           
Regioni affinche' tale affidamento si possa fondare sulla                       
disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza, indipendentemente dalle           
condizioni economiche (art. 80).                                                
3) Destinatari                                                                  
Alla luce della Legge 176/91, che sancisce come "in tutte le                    
decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve           
essere una considerazione preminente" e coerentemente con gli                   
obiettivi contenuti nella L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del                
sistema regionale e locale" relativamente all'integrazione delle                
attivita' socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle               
delle Aziende sanitarie locali, sono destinatari della presente                 
direttiva:                                                                      
- gli enti, i servizi e gli operatori pubblici cui le norme statali e           
regionali attribuiscono compiti e funzioni in materia di tutela,                
protezione, intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;               
- i servizi e gli operatori che, occupandosi di adulti, entrano in              
contatto o vengono a conoscenza di situazioni di disagio e sofferenza           
di bambini o adolescenti, o siano in possesso di competenze in grado            
di contribuire alla realizzazione di interventi appropriati ed                  
efficaci sul piano diagnostico, prognostico e di sostegno                       
terapeutico;                                                                    
- i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intervento, affinche'            
possano trovare nel presente atto lo strumento per operare in un                
sistema chiaro e definito di compiti, ruoli e garanzie.                         
4) Obiettivi della direttiva                                                    
Il progetto regionale di valutazione, formazione e orientamento                 
all'affido familiare, attuato negli anni 1997/1999, ha impegnato                
servizi ed operatori, pubblici e privati, in una rilettura attenta ed           
approfondita dell'esperienza e le riflessioni emerse hanno                      
contribuito a mettere a fuoco nodi problematici e proposte                      
strategiche per la qualificazione dell'intervento.                              
Gli obiettivi che la Regione Emilia-Romagna intende perseguire con la           
presente direttiva sono:                                                        
- l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affidamento                 
familiare;                                                                      
- la qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare           
su tutto il territorio regionale;                                               
- la realizzazione di una forte integrazione tra istituzioni, enti e            
servizi, nonche' tra gli enti pubblici e le associazioni interessate            
all'intervento;                                                                 
- la realizzazione di un adeguato e continuo monitoraggio                       
dell'esperienza.                                                                
4.1 Una nuova cultura dell'affidamento familiare                                
Assumere l'affidamento in una logica di riprogettazione degli                   
interventi significa esplicitare anche le valenze molteplici che li             
connotano sul piano sociale e culturale. Si tratta infatti di                   
diffondere e far evolvere una cultura capace di cogliere                        
contemporaneamente piu' elementi:                                               
- la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla                
famiglia, diritto a che la sua famiglia sia sostenuta nelle sue                 
competenze genitoriali, sia aiutata a recuperare situazioni di crisi            
o difficolta' per poterlo riaccogliere, diritto a che sia un'altra              
famiglia a prenderne temporaneamente il posto nell'assolvere quelle             
funzioni che in quel momento la prima e' inabilitata ad assicurare;             
- il mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata,             
come condizione, e insieme esito, di una progettualita' educativa non           
meramente protettiva ed assistenzialistica, che richiede un efficace            
lavoro di integrazione tra soggetti e professionalita' diverse;                 
- la capacita' di fornire aiuto, superando l'improvvisazione,                   
prevedendo interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti           
positivi, in una logica di processo orientato non solo dai bisogni,             
ma soprattutto dalle risorse, presenti anche nelle famiglie                     
affidanti;                                                                      
- una concezione dell'aiuto come normalita', attenta al benessere e             
alla salute di tutti i bambini, con piena consapevolezza delle                  
esigenze che presentano quelli piu' in difficolta', in termini di               
cura e di interventi riparativi, tali da richiedere anche una forte             
presenza di servizi sanitari e di competenze terapeutiche.                      
4.2 Qualificare e rendere omogeneo l'affidamento familiare sul                  
territorio regionale                                                            
La qualificazione dell'intervento di affidamento familiare e la sua             
omogeneizzazione sul territorio regionale si sostanziano:                       
- nella definizione delle funzioni, dei compiti e delle                         
responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nell'affidamento                 
familiare;                                                                      
- nell'individuazione dell'assetto organizzativo maggiormente                   
rispondente ad un'adeguata ed efficace attuazione degli interventi in           
tutte le loro articolazioni;                                                    
- nella realizzazione di modalita' di integrazione operativa tra                
servizi e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la              
definizione di protocolli operativi:                                            
- nella definizione di condizioni di supporto alla gestione                     
quotidiana dell'affidamento di un minore.                                       
4.3 L'integrazione dei soggetti e delle competenze                              
Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni                  
diverse esercitano un ruolo importante nei processi di affidamento              
familiare:                                                                      
- il Comune, in quanto ente titolare delle funzioni                             
socio-assistenziali di protezione e tutela dei minori - e quindi                
anche dell'affidamento familiare - ma anche con compiti di sviluppo e           
gestione di servizi sociali ed educativi e, piu' in generale, di                
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di                    
valorizzazione dell'insieme delle risorse presenti nel proprio                  
territorio;                                                                     
- l'Azienda Unita' sanitaria locale, in quanto soggetto che dispone             
delle risorse e dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari al              
raggiungimento di obiettivi terapeutico/riabilitativi finalizzati al            
benessere e alla salute delle persone - minori e adulti - ed al                 
recupero di ogni capacita' residua. E' altresi' il soggetto cui i               
Comuni possono delegare l'esercizio delle funzioni in materia                   
socio-assistenziale minorile, da attuarsi tramite il Servizio                   
sociale;                                                                        
- l'Amministrazione provinciale, in quanto ente cui competono                   
funzioni di programmazione e coordinamento dei piani di sviluppo                
locali e compiti in materia di raccolta, analisi ed elaborazione di             
dati. Il ruolo ad esse attribuito dalle recenti leggi di riforma                
della pubblica Amministrazione, sottolineato e ripreso anche dalla              
delibera regionale di programma 915/98, attuativa della Legge 285/97,           
ne fanno il soggetto privilegiato per la funzione di coordinamento e            
di promozione di accordi sovraterritoriali;                                     
- la Magistratura minorile, che costituisce il fulcro dell'attivita'            
di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore.                   
Considerato che la Legge 184/83 stabilisce che l'affido familiare non           
esclude di per se' un eventuale stato di abbandono, si comprende il             
senso che la legge attribuisce al ruolo dell'Autorita' giudiziaria di           
garanzia dei diritti del minore rispetto a possibili situazioni di              
affidi a tempo indeterminato, quasi adozioni mascherate, o a                    
comportamenti di dismissione dei genitori dal proprio ruolo. Deriva             
da cio' l'importanza di mantenere con la Magistratura minorile un               
rapporto di confronto e collaborazione, aperto alla possibilita' di             
costruire e adeguare l'intervento alle esigenze reali, supportato e             
garantito dalle decisioni giudiziarie.                                          
La Legge 184/83 affida infatti:                                                 
- al Giudice tutelare il compito di rendere esecutivo il                        
provvedimento di affido familiare adottato dal Servizio territoriale            
con il consenso dei genitori. Nel caso di un minore che si trovi                
sotto tutela, competera' sempre al Giudice tutelare, ex art. 371                
Codice civile, su proposta del tutore, di disporre l'affidamento                
familiare;                                                                      
- al Tribunale per i minorenni il compito di delineare con proprio              
provvedimento - quale fonte legittimante l'intervento - un                      
affidamento proposto dal Servizio territoriale nell'interesse del               
minore in assenza del consenso dei genitori;                                    
- le famiglie disponibili all'affido e le Associazioni delle                    
famiglie.                                                                       
Le famiglie disponibili all'affido, accogliendo un minore in                    
difficolta' per mantenerlo ed educarlo, gli forniscono quei rapporti            
personalizzati indispensabili ad un adeguato sviluppo della                     
personalita'. Esse sono chiamate a collaborare, nel modo piu' diretto           
e coinvolgente, con i Servizi, nel rendersi esse stesse "servizio"              
per i bambini ed i ragazzi e a coltivare le capacita' educative e               
relazionali necessarie a garantire un intervento competente.                    
Attraverso la condivisione della vita quotidiana esse possono meglio            
cogliere i segnali evolutivi delle situazioni e dei rapporti e                  
collaborare all'adeguamento dell'intervento.                                    
Le associazioni delle famiglie rivestono un ruolo importante, non               
solo nella promozione dell'affidamento familiare e nella formazione e           
sostegno alle famiglie affidatarie nelle varie fasi dell'intervento,            
ma anche per sollecitare nella comunita' e nei servizi un'attenzione            
piu' mirata ai diritti e alle esigenze dei minori, prospettano e                
promuovono reti di mutuo-aiuto; contribuiscono alla lettura dei                 
bisogni e all'analisi delle esperienze; costituiscono un                        
interlocutore privilegiato dei servizi per la qualificazione ed il              
monitoraggio dell'affidamento familiare;                                        
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni impegnate nel             
settore con finalita' assistenziali, solidaristiche, culturali e                
ricreative;                                                                     
- la scuola, in quanto ambito quotidiano di vita, di educazione, di             
socializzazione. Essa riveste un ruolo di grande rilevanza nel                  
sostenere la positivita' dell'esperienza di affidamento ed e'                   
coinvolta, in particolare, a due livelli:                                       
- nelle attivita' di sensibilizzazione all'affidamento e nei percorsi           
formativi dei propri operatori, nonche' su un piano culturale e                 
promozionale piu' diffuso;                                                      
- nelle singole situazioni, laddove la consapevolezza, la                       
preparazione e il coinvolgimento dell'insegnante diventano elemento             
spesso cruciale nelle relazioni tra i diversi soggetti e nel processo           
di accettazione sociale del minore;                                             
- i Centri per le Famiglie. Presenti ormai pressoche' in tutti i                
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, essi                       
rappresentano una risorsa importante per le attivita' che gia'                  
svolgono e per le potenzialita' che li connotano, in particolare per            
quanto riguarda:                                                                
- l'organizzazione di uno sportello informativo (almeno                         
quindicinale), per accogliere le prime forme di interessamento                  
personale e di domanda di ulteriore conoscenza del problema da parte            
di famiglie. Se il numero di famiglie disponibili lo consente, si               
introducono, accanto ad incontri di coppia, incontri di gruppo che              
verranno riproposti nel corso dell'esperienza di affidamento;                   
- il necessario supporto che essi possano offrire (anche logistico e            
organizzativo) alle attivita' di accompagnamento e sostegno ai gruppi           
di famiglie affidatarie, di promozione di forme sperimentali di                 
aiuto, mutuo-aiuto, di accoglienza leggera e sostegno scolastico, con           
particolare attenzione ai minori a rischio, ma non ancora segnalati             
ai servizi territoriali;                                                        
- la promozione di occasioni di incontro di gruppo e di                         
sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni e i diversi            
soggetti interessati.                                                           
4.4 L'assetto organizzativo                                                     
L'affidamento familiare e' un intervento di pertinenza del Servizio             
sociale dell'ente che gestisce le funzioni socio-assistenziali per i            
minori, il quale si rende garante dell'espletamento di tutte le                 
attivita' connesse sia alla gestione che alla progettazione e                   
promozione dell'intervento, nonche' della ricomposizione delle                  
competenze e degli interventi sulla singola persona.                            
Al Servizio sociale compete promuovere e stipulare accordi e                    
protocolli operativi e concordare le modalita' organizzative per la             
gestione integrata dell'affidamento con gli altri servizi coinvolti             
sia nella fase della lettura del bisogno che in quella attuativa                
dell'intervento, ottemperando cosi' anche al dettato dell'art. 183              
della L.R. 3/99.Infatti, ai sensi della L.R. 3/99, il comparto                  
sociale e il comparto sanitario, attraverso la sottoscrizione di                
accordi, basati su indirizzi definiti dalla Regione in collaborazione           
con gli Enti locali, sono tenuti a individuare i modelli                        
organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati                        
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive                
competenze, per garantire la ricomposizione degli interventi sulla              
persona.                                                                        
Il Servizio sociale inoltre attuera' una stretta collaborazione con i           
Centri per le Famiglie comunali o con altro servizio locale a valenza           
socio-educativa e con le associazioni di volontariato familiare, per            
le attivita' di accoglienza e orientamento delle famiglie disponibili           
all'affido, la promozione di reti di mutuo-aiuto, il sostegno e la              
formazione all'affido.                                                          
4.5 Il lavoro d'e'quipe: e'quipe centralizzata ed e'quipes                      
territoriali                                                                    
L'attuazione dell'affidamento familiare, per l'alta complessita'                
sociale che lo caratterizza, richiede l'apporto stabile e                       
continuativo di professionalita' diverse. Pertanto, l'ente                      
esercitante le funzioni in materia di affidamento familiare, si                 
dotera', in rapporto alla propria organizzazione territoriale, di due           
o piu' e'quipes, come indicate di seguito, alle quali attribuire                
compiti specifici:                                                              
1) un'e'quipe centralizzata, che garantisca le condizioni necessarie            
perche' l'affidamento familiare si realizzi in modo competente, in              
particolare per quanto riguarda: - la promozione e la                           
sensibilizzazione della comunita' all'affidamento familiare, nonche'            
l'orientamento e la valutazione delle famiglie candidate all'affido;            
- la formazione, l'aggiornamento e la supervisione degli operatori; -           
la proposta e la stipula di protocolli operativi con gli altri                  
servizi socio-sanitari ed educativi; - l'individuazione di indicatori           
di qualita' dell'intervento e di strumenti omogenei di monitoraggio             
dell'esperienza e di valutazione del servizio reso; - la cura dei               
rapporti istituzionali con i soggetti interessati e l'attivazione               
delle consulenze finalizzate a garantire l'apporto delle competenze             
specialistiche necessarie all'efficacia degli interventi; - la                  
realizzazione di reti familiari, la predisposizione di posti e                  
strutture di pronta accoglienza, onde evitare affidi, effettuati in             
condizioni di emergenza; - la cura delle informazioni attraverso la             
predisposizione di banche dati. L'esigenza di tempestivita' e                   
appropriatezza degli abbinamenti rendono necessaria la costituzione a           
livello centrale di una banca dati delle risorse familiari, cosi'               
come spetta al livello centralizzato garantire la raccolta, la                  
sintesi e l'invio alle Amministrazioni provinciali e regionale dei              
dati aggregati derivanti dalle informazioni acquisite a livello                 
territoriale;                                                                   
2) una o piu' e'quipes territoriali - di distretto, di zona, di                 
circoscrizione, in base all'organizzazione territoriale dei servizi             
dell'ente gestore che esercita la funzione - con il compito di                  
attuare gli affidamenti, in particolare per quanto riguarda: -                  
l'attivita' di accoglienza delle richieste di informazioni generali e           
l'invio all'e'quipe centralizzata delle famiglie disponibili; -                 
l'individuazione dei minori a rischio per i quali e' proponibile un             
intervento di affido familiare; - l'elaborazione e la gestione del              
progetto di intervento nei confronti del minore e della famiglia                
d'origine; - la formulazione del contratto di affido, quale                     
elaborazione scritta di traduzione operativa del progetto all'interno           
del quale sono definiti gli impegni che i servizi e le famiglie,                
d'origine e affidataria, si assumono; - la verifica periodica                   
dell'evoluzione della situazione e di eventuali affidamenti da                  
mettere in atto in stretto rapporto con la Magistratura minorile; -             
l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni sui singoli minori           
nella banca dati gestionale del sistema informativo socio-                      
assistenziale minori.                                                           
Tali e'quipes, costituite presso il Servizio sociale, sono composte,            
come minimo, da un'assistente sociale e da uno psicologo, assegnati a           
questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e sono                     
organizzate in modo da prevedere sia ore di lavoro congiunto che di             
lavoro individuale, per un monte ore determinato in accordo tra gli             
Enti e i Servizi interessati. Tale monte ore deve tener conto di                
tutto il complesso delle attivita' da assicurare a supporto                     
dell'affido.                                                                    
Le e'quipes possono essere integrate da altre professionalita',                 
soprattutto in relazione alle attivita' di promozione, di accoglienza           
e di orientamento delle disponibilita', di affiancamento e di                   
supporto all'azione educativa degli affidatari e al progetto di                 
recupero delle competenze educative degli affidanti.                            
Le e'quipes, secondo il loro diverso livello di competenza,                     
promuovono la collaborazione, anche continuativa, e attivano le                 
consulenze di altri Servizi - in particolare di quelli sanitari - e             
delle competenze professionali necessarie al buon esito                         
dell'intervento.                                                                
I Servizi e gli operatori interpellati sono tenuti ad aderire alla              
richiesta secondo le modalita' concordate tra Amministrazioni e/o tra           
Servizi.                                                                        
4.6 Il coordinamento provinciale                                                
Con l'obiettivo di individuare, all'interno di una dimensione                   
territoriale piu' ampia, strategie condivise ed efficaci per                    
l'attuazione degli interventi (di sensibilizzazione del tessuto                 
sociale e dei mass-media, di formazione e valutazione, di raccolta e            
di analisi dei dati e delle informazioni) e coerentemente con gli               
indirizzi regionali di attuazione della Legge 285/97, risulta                   
particolarmente significativo l'attuazione di un coordinamento, da              
realizzarsi su base provinciale, tra i diversi soggetti,                        
istituzionali e non, pubblici e privati e tra i servizi.                        
L'e'quipe centralizzata e/o il coordinamento provinciale redigeranno            
annualmente una relazione valutativa, che illustri le attivita'                 
svolte e le decisioni prese in materia di affido nel proprio                    
territorio, sulla base di strumenti omogenei e di indicatori                    
concordati a livello regionale, tenendo conto dei diversi destinatari           
- il proprio ente, la Regione, l'Autorita' giudiziaria, la                      
cittadinanza - nel rispetto dei diritti di riservatezza e con la                
tutela dell'anonimato delle persone.                                            
Alla redazione della relazione annuale partecipano in forma                     
paritetica rappresentanti delle associazioni che si occupano                    
dell'affido in ambito territoriale con la facolta' di redigere in               
appendice le proprie osservazioni sull'attivita' svolta.                        
La relazione annuale sara' resa pubblica.                                       
5) Le responsabilita' dei Servizi verso i protagonisti                          
dell'affidamento familiare                                                      
L'affidamento familiare va visto come un processo dinamico in                   
rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e             
dei bisogni del minore, nonche' sulla base della verifica e della               
valutazione dei risultati in divenire.                                          
Esso implica la fiducia da parte degli operatori e della famiglia               
affidataria nella possibilita' di mutare la situazione di disagio e             
di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa            
la capacita' della famiglia d'origine di esprimere e sviluppare forme           
di autopromozione e tutela.                                                     
5.1 Gli interventi a favore del minore                                          
Una condizione preliminare per l'attuazione di un affidamento e'                
quella di prefigurarne la portata, in termini di una doppia                     
appartenenza familiare, che esso propone ad un bambino, soprattutto             
se le difficolta' familiari e le sue situazioni di sofferenza                   
richiedono una separazione di non breve durata.                                 
La valutazione dell'attaccamento tra genitori e bambino e degli                 
elementi di qualita' che lo connotano, e' decisiva per un corretto              
utilizzo dell'affidamento, affinche' esso davvero costituisca per il            
bambino una nuova occasione di crescita e non una semplice                      
collocazione dettata da ragioni meramente assistenziali o, ancor                
peggio, un ulteriore fattore di rischio.                                        
Le e'quipes incaricate dovranno pertanto:                                       
- svolgere un percorso valutativo approfondito, diagnostico e                   
prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni,             
le modalita' relazionali, le disfunzionalita', le difficolta' e le              
risorse presenti nella famiglia considerata incidono sul vissuto del            
bambino;                                                                        
- individuare una figura autorevole che, in modo continuativo, curi             
una relazione fiduciaria col bambino;                                           
- attuare un progetto capace di far interagire gli ambienti e le                
figure piu' significative nell'esperienza di vita del bambino, in una           
logica di integrazione sul piano istituzionale e professionale.                 
All'e'quipe territoriale e' attribuita la regia del progetto, con la            
prerogativa di richiedere il coinvolgimento degli altri operatori o             
servizi necessari per condurre un intervento complessivamente                   
efficace. Considerata inoltre la complessita' che tale intervento               
comporta, in particolare per l'intenso lavoro di rete che esso                  
richiede tra servizi e tra famiglie e' necessario inoltre individuare           
chi ne tiene il filo conduttore, ovvero una figura di riferimento,              
con compiti di coordinamento (degli incontri, degli impegni assunti,            
ecc.). Tale figura professionale, stante la priorita' attribuita                
all'interesse del minore, e' individuata nella figura dell'assistente           
sociale dell'e'quipe incaricata, alla quale compete altresi'                    
coordinare il risultato degli interventi delle varie professionalita'           
che lavorano su quel progetto di affido.                                        
Tale figura opera con le reti formali ed informali, sanitarie ed                
educative, collaborando con il Tribunale per i minorenni e il Giudice           
tutelare, affinche' l'affidamento abbia l'esito progettato nei tempi            
concordati, o venga rielaborato un progetto piu' adeguato ai problemi           
che talvolta emergono nel corso stesso dell'affidamento e che non               
possono essere rigidamente definiti a priori.                                   
5.2 Gli interventi a favore della famiglia d'origine                            
Il progetto di affidamento e' anche un progetto di cura del legame              
con i genitori.                                                                 
I genitori in difficolta' sono adulti che faticano a sostenere un               
bagaglio personale di sofferenza, ad uscire da eventi critici                   
familiari, quali lutti, perdite, trasferimenti, fallimenti o altre              
vicende dolorose. Spesso si tratta di adulti soli e con l'aggravante            
di un contesto socio-economico e culturale sfavorevole e che possono            
tuttavia, se aiutati, migliorare la loro situazione e quella dei                
figli.                                                                          
Un affidamento adeguatamente progettato e monitorato costituisce                
anche una strategia di intervento educativo, sia a carattere                    
preventivo che a carattere riparativo/terapeutico, attraverso la                
trasformazione che le relazioni affidatarie possono determinare anche           
nelle relazioni sviluppatesi all'interno del nucleo di appartenenza.            
Per avere successo il progetto di affidamento va il piu' possibile              
condiviso con i genitori, condizione favorevole per una migliore                
accettazione dello stesso anche da parte del bambino.                           
Le e'quipes incaricate dovranno pertanto:                                       
- effettuare una valutazione diagnostica e prognostica approfondita             
delle capacita' genitoriali e degli interventi possibili utili alla             
loro evoluzione, anche con il contributo dei servizi di cura                    
specialistica (SERT, Salute mentale), soprattutto se hanno gia' in              
carico i genitori;                                                              
- attuare una presa in carico differenziata, e connessa con i                   
medesimi servizi di cura degli adulti, dei problemi dei genitori                
attraverso interventi di facilitazione all'accesso e all'uso di                 
risorse e servizi di sostegno, di mediazione, terapeutici, a seconda            
delle difficolta' riscontrate;                                                  
- monitorare il processo evolutivo della famiglia d'origine per                 
valutare e regolare i rapporti con il bambino e la famiglia                     
affidataria, programmando modi e tempi per il rientro del minore in             
famiglia o per assumere tempestivamente altre decisioni che si                  
rendessero necessarie.                                                          
Il contesto valutativo della situazione familiare e' preliminare                
all'intervento, sia che questo si possa costruire attraverso la                 
richiesta d'aiuto degli interessati sia che avvenga su disposizione             
della Magistratura minorile.                                                    
Qualora la valutazione si sia conclusa costruttivamente, con una                
prognosi favorevole alla ripresa dell'adeguatezza genitoriale,                  
nonche' con la disponibilita' della famiglia a farsi aiutare, si                
potra' procedere contestualmente da un lato agli interventi in favore           
dei genitori, dall'altro all'affidamento del minore, che fruira'                
cosi' dei rapporti positivi presenti nella famiglia affidataria,                
mentre i suoi genitori sono aiutati a cambiare e a prepararsi al suo            
rientro.                                                                        
5.3 Gli interventi a favore della famiglia affidataria                          
La famiglia affidataria e' un nucleo mono o pluriparentale che,                 
accogliendo il minore al proprio interno, gli offre un contesto                 
positivo sul piano relazionale ed educativo, con l'obiettivo di                 
restituirgli il senso della normalita', della crescita e del suo                
percorso di vita. I genitori affidatari sono innanzitutto adulti che            
hanno fiducia nei cambiamenti: in quelli propri e in quelli delle               
famiglie dei bambini.                                                           
Sono genitori disposti a tollerare la crescita lenta ed incerta del             
bambino affidato, ma soprattutto dei suoi genitori; sono veramente              
interessati al rientro del bambino a casa sua, a collaborare con gli            
operatori, con altre famiglie, col giudice, se necessario.                      
Sono i referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio,             
di evoluzione e di cambiamento del bambino affidato che possono                 
contribuire ad adeguare tempestivamente l'intervento al modificarsi             
della situazione.                                                               
Le e'quipes incaricate dovranno pertanto:                                       
- condurre l'indagine motivazionale sulle singole famiglie in senso             
dinamico e processuale, non solo al momento della dichiarazione di              
disponibilita', ma anche nel corso e al termine dell'esperienza;                
- offrire un percorso orientativo e formativo delle famiglie                    
accoglienti, particolarmente intenso per gli affidamenti di tipo                
riparativo/terapeutico;                                                         
- predisporre attivita' di sostegno alle singole famiglie durante e             
al termine dell'esperienza di affidamento e attivita' di confronto e            
motivazionali di gruppo con famiglie gia' affidatarie e con affidi in           
atto;                                                                           
- facilitare l'uso e l'accesso del nucleo affidatario, in quanto                
nucleo di riferimento per quel bambino in quel dato periodo, ai                 
servizi di sostegno al bambino e alla genitorialita', di mediazione,            
offerti dal territorio;                                                         
- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza;                  
- determinare l'importo del contributo economico mensile in relazione           
alle condizioni del bambino e degli obiettivi da raggiungere, nonche'           
fornire le informazioni relative agli adempimenti ed agli impegni               
connessi all'accoglienza di un minore.                                          
6) Il sistema informativo                                                       
L'intervento di affido familiare in tutte le sue fasi e i suoi                  
aspetti promozionali e gestionali, richiede l'uso di strumenti                  
informativi in grado di cogliere gli elementi piu' significativi                
relativi sia alle singole situazioni che di contesto.                           
La presenza di un sistema informativo assicura la disponibilita' dei            
dati significativi per la lettura dello stato dei servizi e degli               
interventi, nonche' per l'analisi dei bisogni e delle risorse                   
necessari alla programmazione e ad un corretto utilizzo delle stesse            
risorse.                                                                        
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675,           
si precisa che i soggetti operanti nel sistema di promozione e                  
protezione sociale sono tenuti a fornire i dati necessari al sistema            
informativo alle Regioni e alle Province, e che tali istituzioni sono           
autorizzate al trattamento, comunicazione e diffusione in forma                 
aggregata dei dati raccolti, con modalita' che non consentano                   
l'identificazione personale.                                                    
Allo scopo di consentire l'attivita' informativa necessaria alla                
conoscenza e valutazione sistematica dell'affidamento familiare in              
Emilia-Romagna si rendono necessari alcuni strumenti, quali:                    
- l'utilizzo del sistema informativo socio-assistenziale regionale              
minori, predisposto dalla Regione con la deliberazione 30 dicembre              
1998, n. 2863 ed in fase di realizzazione, come strumento gestionale            
di organizzazione delle informazioni relative alle singole                      
situazioni, utile sia agli operatori che hanno in carico i casi, che            
per la raccolta sistematica di dati di sintesi ad uso dei livelli di            
programmazione degli enti;                                                      
- la predisposizione di una banca dati delle risorse familiari a                
livello centralizzato e/o provinciale, finalizzata sia alla                     
conoscenza delle famiglie disponibili al momento in cui si rende                
necessario effettuare un affido, sia allo scambio di informazioni tra           
le varie realta' territoriali, anche laddove l'affidamento non sia              
possibile nel territorio di appartenenza del bambino;                           
- l'utilizzo di sistemi informativi, di cui sono dotati o si                    
doteranno i servizi territoriali, se compatibili, o resi tali, con le           
informazioni e le modalita' di, raccolta dei dati richieste dal                 
sopraddetto sistema informativo socio-assistenziale regionale minori.           
Al fine di garantire la massima sicurezza dell'accesso ai dati,                 
verra' previsto un sistema informatico di custodia e controllo ai               
dati personali, accessibile solo ai responsabili incaricati.                    
Tali strumenti fanno parte integrante dei flussi informativi e                  
conoscitivi sulla condizione dei minori in Italia che le Regioni e le           
Province autonome sono tenute a fornire al Centro nazionale di                  
documentazione per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'art. 4              
della Legge 451/97. Sono altresi' compresi tra gli elementi                     
costitutivi del progetto istitutivo dell'Osservatorio regionale                 
sull'infanzia e l'adolescenza.                                                  
7) Il contributo economico                                                      
Investire economicamente sull'affidamento non vuol dire solo                    
aumentare il contributo a favore delle famiglie affidatarie per                 
sollevarle dagli oneri derivanti dal mantenimento di un minore al               
quale non sono tenute, ma significa riconoscere il grande rilievo del           
ruolo sociale che esse rivestono in questa fase, nonche' l'importante           
lavoro educativo e di cura che esse agiscono nei confronti del                  
bambino e del ragazzo che hanno accolto.                                        
La Regione, con la deliberazione 10 dicembre 1997, n. 777, ha                   
individuato come soglia minima mensile di contributo per le famiglie            
affidatarie una quota almeno pari al minimo vitale definito                     
annualmente dall'ISTAT.                                                         
Il rapporto 1998 "Famiglie e politiche sociali in Emilia-Romagna"               
rileva peraltro come il costo medio di un figlio in una famiglia nel            
nord si aggiri tra 940.000 e 2.600.000 lire mensili.                            
La quota precedentemente indicata dalla Regione come contributo                 
mensile a sostegno dell'affidamento familiare e' pertanto da                    
ritenersi non piu' adeguata, e viene conseguentemente ridefinita, ai            
sensi dell'art. 80 della Legge 184/83, nel modo seguente:                       
- la soglia minima di contributo a sostegno dell'affidamento                    
familiare a tempo pieno e' quantificata in Lire 1.000.000 mensili a             
partire dall'approvazione del presente atto, con adeguamenti annuali            
progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolato in              
base agli indici ISTAT;                                                         
- possibili variazioni vanno previste esclusivamente in aumento, in             
relazione a bisogni o situazioni specifiche (presenza di bambini                
disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi, ecc.);                   
- a fronte di particolari situazioni e obiettivi andranno previste le           
necessarie integrazioni.                                                        
8) Impegni della Regione Emilia-Romagna                                         
La Regione Emilia-Romagna si impegna, dal canto suo, attraverso                 
l'adozione di propri provvedimenti a:                                           
- delineare, di concerto con gli Assessorati competenti - in                    
particolare gli Assessorati alla Sanita' e alla Scuola - e di                   
concerto con gli Enti locali, possibili agevolazioni sul costo di               
servizi (rette di iscrizione ai servizi educativi, refezioni                    
scolastiche, buoni libro, soggiorni di vacanza, ecc.) da applicare              
alle famiglie che hanno in affido un minore, indipendentemente dal              
loro reddito;                                                                   
- attivare un tavolo di coordinamento regionale in materia di                   
affidamento familiare, con la presenza dei soggetti pubblici e                  
privati interessati, con il compito di verificare e monitorare                  
l'applicazione della presente direttiva e formulare proposte di                 
adeguamento, di sviluppo e di formazione;                                       
- individuare le modalita' piu' opportune per sostenere, anche                  
economicamente, la qualificazione e lo sviluppo dell'affidamento                
familiare nel territorio regionale ed il raggiungimento degli                   
obiettivi previsti dalla presente direttiva.".                                  
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Sicurezza sociale" di questo Consiglio regionale, giusta             
nota prot. n. 2069 del 18 febbraio 2000;                                        
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 1 febbraio 2000, progr. n. 118, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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