REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 30 agosto 2000, n. 8152

Ditta Azienda Gas Acqua consorziale - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso consumo umano dalle falde sotterranee in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, all'Azienda            
Gas Acqua consorziale con sede in Via Gastinelli n. 30 del comune di            
Reggio Emilia legalmente domiciliata presso la sede del Comune di               
Sant'Ilario d'Enza, la concessione di derivazione di acqua pubblica             
dalle falde sotterranee in localita' Bellarosa del comune di                    
Sant'Ilario d'Enza (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua stabilita           
fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,22 (l/s 22) per            
uso consumo umano e piu' precisamente per il rifornimento                       
acquedottistico del comune di Sant'Ilario d'Enza; (omissis)                     
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3679 di rep. del 29/1/1998                         
(omissis)                                                                       
Art. 7 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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