REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 3

Applicazione dell'art. 4 del DLgs 229/99. Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 concernente "Norme per il riordino              
del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30/12/1992, n.               
502, modificato dal DLgs 517/93;                                                
- il DLgs 19/6/1999, n. 229 concernente "Norme per la                           
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare           
il comma 1 bis dell'articolo 4 che specifica i requisiti che devono             
essere soddisfatti per la conferma delle Aziende Ospedaliere                    
costituite ai sensi della normativa soprariportata;                             
dato atto che nelle Aziende Ospedaliere di Bologna, Ferrara, Modena e           
Parma insiste la facolta' di Medicina e Chirurgia;                              
considerate la specificita' e la unicita' nell'ambito regionale delle           
procedure costitutive dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia,                
unica Azienda Ospedaliera della rete ospedaliera regionale gia'                 
costituita dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza dei              
Sindaci in accordo con l'Amministrazione provinciale;                           
verificate per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia           
le dimensioni, la complessita' di struttura, l'organizzazione                   
dipartimentale di tutte le Unita' operative, la presenza di un                  
Dipartimento di Emergenza-Urgenza, la presenza di Unita' operative di           
alta specialita', il ruolo di ospedale di riferimento in programmi              
integrati di assistenza su base regionale, il rispetto di criteri di            
economicita' nella gestione, la disponibilita' di un sistema di                 
contabilita' economica patrimoniale e di una contabilita' per centri            
di costo, la disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare                
adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita'            
istituzionali di tutela della salute ed erogazione delle prestazioni            
sanitarie;verificato altresi' che l'Azienda Ospedaliera di Reggio               
Emilia contempera la salvaguardia delle esigenze di integrazione                
della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio grazie             
alle politiche integrate per l'assistenza con l'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Reggio Emilia;                                              
dato atto che ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del DLgs 229/99 il           
procedimento ivi previsto non si applica alle Aziende Ospedaliere ove           
insista la facolta' di Medicina e Chirurgia prima della data indicata           
dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6              
della Legge 30 novembre 1998, n. 419 o, ove tale data non sia                   
prevista, prima dell'1 aprile 2000;                                             
considerato che in tale previsione rientrano le Aziende Ospedaliere             
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma;                                            
riscontrata nella Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia la permanenza            
delle condizioni previste dalla L.R. 19/94 al comma 3 dell'art. 5 e             
la presenza dei requisiti indicati ai punti a), b), c), d), e) ed h)            
del comma 1 bis dell'art. 4 del DLgs 229/99;                                    
valutati i contenuti del comma 1 sexies del citato art. 4 del DLgs              
299/99 in riferimento ai presidi attualmente costituiti in Aziende              
Ospedaliere;                                                                    
considerate le funzioni svolte dall'Azienda Ospedaliera di Reggio               
Emilia, di assoluto rilievo nella rete ospedaliera regionale                    
dell'Emilia-Romagna;                                                            
rilevata l'utilita' per la Regione Emilia-Romagna di confermare                 
l'esperienza di un'unica Azienda Ospedaliera in ambito regionale in             
cui non insiste la prevalenza del corso formativo del triennio                  
clinico della facolta' di Medicina e Chirurgia, al fine di:                     
- analizzare il rapporto costi/ricavi non essendo i primi influenzati           
dalla presenza di funzioni didattiche e di ricerca;                             
- determinare i reali scostamenti e le variazioni nell'equilibrio               
economico tra Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere integrate con           
l'Universita';                                                                  
- promuovere una sperimentazione gestionale con la partecipazione               
degli altri attori istituzionali, anche al fine di presentare un                
progetto di adeguamento in linea con le previsioni di cui al comma 1            
sexies dell'art. 4 del DLgs 229/99;dato atto, ai sensi dell'art. 4,             
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria                 
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, del parere favorevole sulla            
presente deliberazione in merito:                                               
- alla regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del Servizio               
Presidi Ospedalieri, dott. Sergio Venturi;                                      
- alla legittimita' espresso dal Direttore generale alla Sanita',               
dott. Franco Rossi;                                                             
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) la conferma del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio             
Emilia in Azienda Ospedaliera;2) di promuovere, per l'Azienda                   
Ospedaliera di Reggio Emilia, un progetto di sperimentazione                    
gestionale, che dovra' essere presentato all'Assessorato alla Sanita'           
della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre 270 giorni dalla data            
di adozione del presente atto;                                                  
3) di rinviare a successivo atto i provvedimenti relativi alle                  
Aziende Ospedaliere sui cui insiste la prevalenza del corso formativo           
del triennio clinico della facolta' di Medicina e Chirurgia, in                 
attesa delle disposizioni attuative della delega prevista dall'art. 6           
della Legge 30 novembre 1999, n. 419;                                           
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna e di darne comunicazione al Ministero della              
Sanita'.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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