COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RAVENNA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18 marzo 2000, n. 41

Lavori di pronto intervento per il ripristino delle strade comunali Via Cerro (localita' Valdifusa), Via Cestina (localita' Zabatto) e San Ruffillo (localita' Chiesuola). Approvazione progetto esecutivo

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)                                                                       
- visto l'allegato progetto dei lavori predisposto dall'Ufficio                 
Tecnico comunale, costituito da:                                                
(omissis)                                                                       
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;             
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare il progetto elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale             
in data 16/3/2000 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza lungo            
alcune strade comunali (omissis);                                               
2) - 13) (omissis);                                                             
14) di dare atto che per la realizzazione del progetto, in localita'            
Chiesuola, occorre procedere all'acquisire di alcuni immobili di                
proprieta' privata (foglio n. 28, mappale 103-parte) mediante l'avvio           
della procedura espropriativa, salva la possibilita' di addivenire              
alla cessione bonaria nel corso del procedimento ablativo;                      
15) di approvare l'allegato Piano particellare d'esproprio e dei beni           
da indennizzare, contenente anche il calcolo degli indennizzi per               
l'occupazione d'urgenza;                                                        
16) di dare avvio alla procedura espropriativa delle aree necessarie            
per la realizzazione delle opere in oggetto, (omissis);                         
17) di determinare, ai sensi della Legge 865/71, artt. 11 e seguenti,           
l'indennizzo provvisorio per l'esproprio e per l'occupazione                    
d'urgenza nella misura determinata nell'allegato Piano particellare             
in base ai valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni                 
compresi nella regione agraria n. 1 della provincia di Ravenna;                 
18) (omissis);                                                                  
19) di dichiarare che la procedura espropriativa iniziera' con atto             
separato entro 2 mesi dalla data di esecutivita' del presente                   
provvedimento e terminera' entro 5 anni dalla medesima data;                    
20) di stabilire che i lavori inizieranno entro 15 giorni dalla data            
di entrata in possesso dell'area e termineranno entro 1 mese dalla              
data stessa; ovvero inizieranno entro 6 mesi dalla data di                      
esecutivita' del presente provvedimento e si concluderanno entro 5              
anni ove non si proceda ad occupazione d'urgenza;                               
21) di dare atto che la presente deliberazione verra' notificata                
nelle forme di legge alla proprieta' interessata;                               
22) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione di questa regione e nel Fascicolo            
annunzi legali della Provincia di Ravenna;                                      
23) di dare atto che i proprietari espropriandi, entro 30 giorni                
dalla notifica del presente provvedimento, hanno diritto a convenire            
con il Comune, ai sensi dell'art. 12, Legge 865/71 e successive                 
modifiche, la cessione bonaria degli immobili in oggetto, per un                
prezzo non superiore all'indennita' stabilita dal Piano particellare            
d'esproprio, come pure possono comunicare al Comune di Casola                   
Valsenio se intendano accettare l'indennita' provvisoria stessa. In             
caso di silenzio l'indennita' si intende rifiutata (art. 12, Legge              
865/71 e successive modifiche);                                                 
24) di fare richiesta alla Giunta regionale, al termine della                   
procedura espropriativa in oggetto, di rimborso delle spese sostenute           
quale ente delegato, ai sensi della L.R. 18/75, art. 15, come                   
modificato dalla L.R. 5/78;                                                     
25) - 26) (omissis).                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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