REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 23 luglio 1999, n. 41

Ordinanza emessa il 23 luglio 1999 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 24 gennaio 2000) dal Giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra Boni Anna e Provincia di Bologna (n. 41, Reg. ord. 2000)

ORDINANZA FUORI UDIENZA                                                         
Nella presente causa si e' controverso in merito ad una richiesta di            
risarcimento prodotta dalla signora Boni Anna contro                            
l'Amministrazione provinciale di Bologna, per i danni prodotti alla             
sua auto da un cinghiale (sbucato sulla strada provinciale  n.52, in            
prossimita' di Castel di Casio (BO). Il fatto e' avvenuto in data               
23/8/1997, alle ore una del mattino.                                            
Dopo sei udienze dirette ad accertare il fondamento della predetta              
richiesta, nella fase decisoria il giudicante deve rilevare d'ufficio           
un sospetto di incostituzionalita' della normativa da applicare al              
caso in esame, non manifestamente infondato e basato sulle seguenti             
considerazioni:                                                                 
- gli animali selvatici, in forza di quanto previsto dall'art. 1                
della Legge 27/12/1977, n. 968 debbono essere considerati di                    
proprieta' dello Stato;                                                         
- quest'ultimo, con la successiva Legge 11/2/1992, n. 197 ha delegato           
la Regione alla emanazione di norme relative alla gestione ed alla              
tutela di tutte le specie di fauna selvatica;                                   
- la Regione Emilia-Romagna, a sua volta, con l'art. 16 della L.R.              
15/2/1994, n. 8 ha delegato alle Province "il controllo delle specie            
di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i           
parchi e le riserve naturali";                                                  
- con la citata Legge 8/94 la Regione Emilia-Romagna ha istituito un            
fondo per coprire i danni che gli animali selvatici possano arrecare            
alle produzioni agricole (art. 17) ed anche "per far fronte ai danni            
non altrimenti risarcibili perche' prodotti nell'intero territorio da           
specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attivita'                 
venatoria (art. 18, comma 2)";                                                  
- la Corte di Cassazione, con le sentenze della Sezione III,  n.8788            
del 12/8/1991 e n. 2192 del 15/3/1996 ha stabilito il principio                 
secondo cui nei casi di danneggiamenti a persone e/o a cose causati             
da animali selvatici non si applica l'art. 2052 Codice civile, ma               
l'art. 2043 Codice civile, il che comporta che il danneggiato e'                
tenuto a provare la esistenza della colpa da parte della pubblica               
Amministrazione;                                                                
- la citata sentenza 8788/91 sottolinea che "il sistema vigente                 
prevede la risarcibilita' dei danni all'agricoltura provocati da                
animali selvatici in via generale e non piu' limitatamente a                    
territori determinati": vedasi art. 26 della Legge 27/12/1977, n.               
968, con il quale lo Stato da' direttive alle Regioni di istituire un           
fondo regionale "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili             
arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita'            
venatorie";                                                                     
- dall'esame di tutta la normativa citata e da quanto si puo'                   
rilevare dai principi enunciati nelle citate sentenze si ricava che             
il conduttore di attivita' agricole sarebbe esentato, a differenza di           
chi subisca danni alla persona e/o a cose, dal provare la                       
responsabilita' della pubblica Amministrazione, per ottenere il                 
risarcimento dei danni prodotti da animali selvatici.                           
Stante quanto sopra, sembra che si possa rilevare nell'attuale                  
sistema normativo una diversa tutela dei diritti dei cittadini,                 
comprensibile se si tiene conto della scarsa diffusione della fauna             
selvatica al momento dell'emanazione della normativa statuale, ma               
abbastanza rilevante al momento presente, stante la massiccia                   
immissione di animali selvatici (quali cinghiali, daini, orsi, lupi             
ecc.) nei parchi naturali (notoriamente non recintati), il forte                
incremento degli stessi selvatici e soprattutto dei cinghiali ed i              
conseguenti numerosi casi di incidenti stradali provocati dalla                 
predetta fauna.                                                                 
Ritenendo quindi che esistano legittimi dubbi sulla costituzionalita'           
della normativa citata, lo scrivente ritiene di dover sospendere il             
giudizio sulla causa in esame e di dover rimettere gli atti alla                
Corte Costituzionale, ex art. 295 Codice di procedura civile, perche'           
si pronunci sull'eventuale incostituzionalita' della normativa sopra            
citata, nelle parti in cui la stessa normativa non prevede la                   
risarcibilita' dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a           
cose, alla stessa stregua della risarcibilita' prevista e                       
disciplinata per i danni alla produzione agricola, in violazione di             
quanto previsto dagli artt. 3, comma 1 (in ordine al principio della            
parita' di trattamento), 32, comma 1 (per gli aspetti della tutela              
delle persone fisiche), e 42, comma 2 (per la tutela dei beni                   
privati) della Corte Costituzionale.                                            
Ordina pertanto alla Cancelleria di trasmettere gli atti della                  
presente causa alla Corte Costituzionale, ex art. 1 della Legge                 
9/2/1948, n. 1 e da' mandato alla stessa Cancelleria perche' la                 
presente ordinanza sia notificata, ex art. 23, comma 4 della Legge              
11/3/1953, n. 87, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio              
dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Regione              
Emilia-Romagna, nonche' ai Presidenti delle due Camere del                      
Parlamento.                                                                     
Bologna, 23/7/1999                                                              
IL GIUDICE DI PACE                                                              
(firma illeggibile)                                                             
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999                                     
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO                                                        
(firma illeggibile)                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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