REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 1941

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Eomagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 1 che prevede la               
costituzione, entro il 31 ottobre 1999, presso le Amministrazioni               
centrali dello Stato e presso le Amministrazioni regionali, di nuclei           
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito           
di migliorare la qualita' e l'efficienza dei processi di                        
programmazione;                                                                 
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10                 
settembre 1999, con la quale, ai sensi del comma 4, art. 1 della                
Legge 144/99, sono state definite le caratteristiche organizzative              
comuni dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti                  
pubblici da istituire presso le Amministrazioni centrali e regionali;           
- la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 che introduce una ulteriore forma di            
programmazione negoziata ed in attuazione della quale                           
l'Amministrazione regionale ha gia' maturato esperienze di                      
formulazione e valutazione di programmi complessi;                              
ritenuto necessario, in attuazione della normativa statale ed al fine           
della valorizzazione delle esperienze in materia gia' attuate                   
dell'Amministrazione regionale, procedere alla costituzione del                 
nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici             
della Regione Emiiia-Romagna;                                                   
considerato:                                                                    
- che il nucleo deve svolgere compiti di assistenza e di supporto               
tecnico delle fasi di programmazione, di valutazione e di verifica              
dei piani e dei programmi promossi dalla Amministrazione regionale, e           
che a tal fine esso provvedera' alla valutazione dei documenti di               
programma, all'analisi di opportunita' e di fattibilita' dei                    
programmi di investimento, alla valutazione ex ante dei progetti ed             
interventi ed al monitoraggio in itinere ed ex post della                       
realizzazione degli stessi; nonche' che ad esso sono assegnate le               
funzioni di supporto alla definizione ed attuazione delle azioni di             
sviluppo locale e degli istituti della programmazione negoziata;                
- che nell'assolvimento delle sue proprie funzioni il nucleo deve               
fare riferimento in particolare a criteri di qualita' ambientale e di           
sostenibilita' dello sviluppo nonche' di compatibilita' ecologica               
degli investimenti pubblici;                                                    
- che per l'assolvimento delle sue funzioni il nucleo deve disporre             
di risorse metodologiche ed informative diffuse e condivise, in grado           
di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare il             
livello qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di              
investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e              
finanziarie;                                                                    
ritenuto che nell'adozione delle tecniche e delle metodologie                   
impiegate per la valutazione dei progetti di investimento e per il              
monitoraggio dei risultati conseguiti con la loro realizzazione, si             
debba tendere alla valorizzazione, ove compatibili con gli obiettivi            
del nucleo, delle esperienze gia' avviate da singoli settori                    
dell'Amministrazione regionale ad alla graduale estensione delle                
tecniche proprie dei fondi strutturali europei;                                 
considerato:                                                                    
- che il comma 3 dall'art. 1 della Legge 144/99 stabilisce che alla             
costituzione dei nuclei, sotto il profilo amministrativo,                       
organizzativo e funzionale provvedono autonomamente le singole                  
amministrazioni regionali tenendo conto delle strutture similari gia'           
esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni;                           
- che l'art. 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei                 
Ministri del 10 settembre 1999 colloca i nuclei regionali presso le             
strutture preposte alla programmazione, ove gia' esistano;                      
ritenuto opportuno:                                                             
- collocare funzionalmente il nucleo presso la Direzione generale               
Programmazione e Pianificazione urbanistica;                                    
- prevedere l'affidamento della responsabilita' del nucleo ad un                
Segretario tecnico del nucleo stesso, con la funzione di responsabile           
del nucleo e di attribuire tale funzione ad uno dei suoi componenti             
interni all'Amministrazione regionale;                                          
- stabilire che il nucleo dove essere costituito da non piu' di 10              
componenti in possesso delle necessarie professionalita';                       
considerato:                                                                    
- che il nucleo deve essere composto da professionalita' interne                
all'Amministrazione regionale integrate, ove necessario, da                     
professionalita' esterne;                                                       
- che il comma 2, art. 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio           
dei Ministri del 10 settembre 1999 stabilisce in Lire 160 milioni               
annui lordi il compenso massimo che puo' essere corrisposto ad ogni             
componente esterno del nudeo; e che tale compenso deve essere                   
commisurato a documentabili requisiti di alta professionalita';                 
ritenuto opportuno:                                                             
- rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del protocollo            
d'intesa tra le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni                  
centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Direttiva del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 la                  
definizione delle modalita' di raccordo tra il nucleo della Regione             
Emilia-Romagna con i nuclei delle altre Amministrazioni regionali e             
centrali, nonche' con il Nucleo di valutazione del Ministero del                
Tesoro Bilancio e Programmazione economica e con il Sistema di                  
monitoraggio degli investimenti pubblici;                                       
- demandare a successive deliberazioni della Giunta regionale:                  
a) la formulazione di un programma organizzativo e di attivita' per             
la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovra' in particolare           
contenere: 1) le modalita' per la ricognizione delle strutture che              
all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze            
o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo; 2) le                   
modalita' per la ricognizione dei supporti statistici, informatici e            
di documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione                  
regionale, che possono essere utili per l'attivita' del nucleo; 3) la           
definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il               
numero dei componenti del gruppo; 4) le modalita' di formazione ed              
aggiomamento dei componenti interni del nucleo; 5) una stima dei                
costi di attivazione e di gestione del nucleo;                                  
b) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del                  
nucleo;                                                                         
c) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle                   
funzioni da attribuirgli;                                                       
d) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire           
con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'Amministrazione             
regionale, nonche' dei relativi compensi;                                       
considerato che la presente deliberazione non prevede l'assunzione di           
impegni di spesa;                                                               
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della                   
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di istituire presso la Direzione generale Programmazione e                   
Pianificazione urbanistica, in attuazione della Legge 17 maggio 1999,           
n. 144, art. 1, comma 1, il Nucleo di valutazione e verifica degli              
investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna, con il compito di           
migliorare la qualita' e l'efficienza dei processi di programmazione;           
b) di stabilire che il nucleo deve essere formato da non piu' di 10             
membri in possesso delle necessarie professionalita', scelti tra il=20          
personale dell'Amministrazione regionale ed ove necessario tra                  
soggetti esterni all'Amministrazione regionale;                                 
c) di stabilire che la responsabilita' del nucleo sara' affidata ad             
un segretario tecnico scelto tra uno dei componenti interni del                 
nucleo stesso;                                                                  
d) di rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del                   
protocollo d'intesa tra le Amministrazioni regionali e le                       
Amministrazioni centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della                 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre            
1999 la definizione delle modalita' di raccordo tra il nucleo della             
Regione Emilia-Romagna con i nuclei delle altre Amministrazioni                 
regionali e centrali, nonche' con il Nucleo di valutazione del                  
Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica e con il               
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;                            
e) di demandare a successive deliberazioni della Giunta regionale:              
1) la formulazione di un programma organizzativo e di attivita' per             
la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovra' in particolare           
contenere: le modalita' per la ricognizione delle strutture che                 
all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze            
o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo; le modalita'            
per la ricognizione dei supporti statistici, informatici e di                   
documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione                     
regionale, che possono essere utili per l'attivita' del nucleo; la              
definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il               
numero dei componenti del gruppo; le modalita' di formazione ed                 
aggiomamento dei componenti interni del nucleo; una stima dei costi             
di attivazione e di gestione del nucleo;                                        
2) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del                  
nucleo;                                                                         
3) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle                   
funzioni da attribuirgli;                                                       
4) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire           
con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'Amministrazione             
regionale, nonche' dei relativi compensi;                                       
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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