DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 1941
Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Eomagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 1 che prevede la
costituzione, entro il 31 ottobre 1999, presso le Amministrazioni
centrali dello Stato e presso le Amministrazioni regionali, di nuclei
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito
di migliorare la qualita' e l'efficienza dei processi di
programmazione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 1999, con la quale, ai sensi del comma 4, art. 1 della
Legge 144/99, sono state definite le caratteristiche organizzative
comuni dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici da istituire presso le Amministrazioni centrali e regionali;
- la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 che introduce una ulteriore forma di
programmazione negoziata ed in attuazione della quale
l'Amministrazione regionale ha gia' maturato esperienze di
formulazione e valutazione di programmi complessi;
ritenuto necessario, in attuazione della normativa statale ed al fine
della valorizzazione delle esperienze in materia gia' attuate
dell'Amministrazione regionale, procedere alla costituzione del
nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici
della Regione Emiiia-Romagna;
considerato:
- che il nucleo deve svolgere compiti di assistenza e di supporto
tecnico delle fasi di programmazione, di valutazione e di verifica
dei piani e dei programmi promossi dalla Amministrazione regionale, e
che a tal fine esso provvedera' alla valutazione dei documenti di
programma, all'analisi di opportunita' e di fattibilita' dei
programmi di investimento, alla valutazione ex ante dei progetti ed
interventi ed al monitoraggio in itinere ed ex post della
realizzazione degli stessi; nonche' che ad esso sono assegnate le
funzioni di supporto alla definizione ed attuazione delle azioni di
sviluppo locale e degli istituti della programmazione negoziata;
- che nell'assolvimento delle sue proprie funzioni il nucleo deve
fare riferimento in particolare a criteri di qualita' ambientale e di
sostenibilita' dello sviluppo nonche' di compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
- che per l'assolvimento delle sue funzioni il nucleo deve disporre
di risorse metodologiche ed informative diffuse e condivise, in grado
di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare il
livello qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di
investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e
finanziarie;
ritenuto che nell'adozione delle tecniche e delle metodologie
impiegate per la valutazione dei progetti di investimento e per il
monitoraggio dei risultati conseguiti con la loro realizzazione, si
debba tendere alla valorizzazione, ove compatibili con gli obiettivi
del nucleo, delle esperienze gia' avviate da singoli settori
dell'Amministrazione regionale ad alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali europei;
considerato:
- che il comma 3 dall'art. 1 della Legge 144/99 stabilisce che alla
costituzione dei nuclei, sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale provvedono autonomamente le singole
amministrazioni regionali tenendo conto delle strutture similari gia'
esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni;
- che l'art. 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 settembre 1999 colloca i nuclei regionali presso le
strutture preposte alla programmazione, ove gia' esistano;
ritenuto opportuno:
- collocare funzionalmente il nucleo presso la Direzione generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica;
- prevedere l'affidamento della responsabilita' del nucleo ad un
Segretario tecnico del nucleo stesso, con la funzione di responsabile
del nucleo e di attribuire tale funzione ad uno dei suoi componenti
interni all'Amministrazione regionale;
- stabilire che il nucleo dove essere costituito da non piu' di 10
componenti in possesso delle necessarie professionalita';
considerato:
- che il nucleo deve essere composto da professionalita' interne
all'Amministrazione regionale integrate, ove necessario, da
professionalita' esterne;
- che il comma 2, art. 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 settembre 1999 stabilisce in Lire 160 milioni
annui lordi il compenso massimo che puo' essere corrisposto ad ogni
componente esterno del nudeo; e che tale compenso deve essere
commisurato a documentabili requisiti di alta professionalita';
ritenuto opportuno:
- rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del protocollo
d'intesa tra le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni
centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 la
definizione delle modalita' di raccordo tra il nucleo della Regione
Emilia-Romagna con i nuclei delle altre Amministrazioni regionali e
centrali, nonche' con il Nucleo di valutazione del Ministero del
Tesoro Bilancio e Programmazione economica e con il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici;
- demandare a successive deliberazioni della Giunta regionale:
a) la formulazione di un programma organizzativo e di attivita' per
la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovra' in particolare
contenere: 1) le modalita' per la ricognizione delle strutture che
all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze
o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo; 2) le
modalita' per la ricognizione dei supporti statistici, informatici e
di documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione
regionale, che possono essere utili per l'attivita' del nucleo; 3) la
definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il
numero dei componenti del gruppo; 4) le modalita' di formazione ed
aggiomamento dei componenti interni del nucleo; 5) una stima dei
costi di attivazione e di gestione del nucleo;
b) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del
nucleo;
c) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle
funzioni da attribuirgli;
d) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire
con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'Amministrazione
regionale, nonche' dei relativi compensi;
considerato che la presente deliberazione non prevede l'assunzione di
impegni di spesa;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di istituire presso la Direzione generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica, in attuazione della Legge 17 maggio 1999,
n. 144, art. 1, comma 1, il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna, con il compito di
migliorare la qualita' e l'efficienza dei processi di programmazione;
b) di stabilire che il nucleo deve essere formato da non piu' di 10
membri in possesso delle necessarie professionalita', scelti tra il=20
personale dell'Amministrazione regionale ed ove necessario tra
soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) di stabilire che la responsabilita' del nucleo sara' affidata ad
un segretario tecnico scelto tra uno dei componenti interni del
nucleo stesso;
d) di rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del
protocollo d'intesa tra le Amministrazioni regionali e le
Amministrazioni centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre
1999 la definizione delle modalita' di raccordo tra il nucleo della
Regione Emilia-Romagna con i nuclei delle altre Amministrazioni
regionali e centrali, nonche' con il Nucleo di valutazione del
Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica e con il
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
e) di demandare a successive deliberazioni della Giunta regionale:
1) la formulazione di un programma organizzativo e di attivita' per
la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovra' in particolare
contenere: le modalita' per la ricognizione delle strutture che
all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze
o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo; le modalita'
per la ricognizione dei supporti statistici, informatici e di
documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione
regionale, che possono essere utili per l'attivita' del nucleo; la
definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il
numero dei componenti del gruppo; le modalita' di formazione ed
aggiomamento dei componenti interni del nucleo; una stima dei costi
di attivazione e di gestione del nucleo;
2) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del
nucleo;
3) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle
funzioni da attribuirgli;
4) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire
con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'Amministrazione
regionale, nonche' dei relativi compensi;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.