DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 ottobre 2000, n. 74
Proroga motivata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 in materia di nomine di competenza regionale, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi eletto dal Consiglio regionale con deliberazione in data 26 luglio 1995, progr. n. 54 e successive surrogazioni (iniziativa dei consiglieri La Forgia, Alni, Dragotto, Amato, Bignami del 9 ottobre 2000)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 54 del 26 luglio 1995
di elezione dei nove componenti il Comitato regionale per i Servizi
radiotelevisivi e di elezione, fra questi, del Presidente dello
stesso Comitato, ai sensi della L.R. 13 gennaio 1992, n. 2 "Norme per
il funzionamento del Comitato regionale per i Servizi
radiotelevisivi", e le successive progr. n. 159 del 22 novembre 1995
e n. 1103 del 18 marzo 1999, entrambe concernenti la surrogazione di
un membro del Comitato a seguito di rinuncia o dimissione
dall'incarico;
considerato che tale organismo, pur eletto sulla base di una legge
regionale successivamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore
della vigente legge regionale di disciplina del Comitato regionale
per i Servizi radiotelevisivi 24 dicembre 1996, n.52, risulta
prorogato fino al termine della sesta legislatura essendo cosi'
esplicitamente disposto dalla disposizione transitoria contenuta nel
primo periodo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 52 del 1996;
visto il progetto di legge (oggetto n. 6570, iscritto al protocollo
generale in data 8 febbraio 2000), presentato nella sesta
legislatura, a firma dei consiglieri regionali Katia Zanotti,
Patrizia Cantoni, Daniela Guerra e Rodolfo Ridolfi, concernente
"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale
per la comunicazione (CORECOM)" in attuazione dell'art. 1, comma 13,
della Legge 31 luglio 1997, n. 249;
considerato che il Consiglio regionale non e' riuscito ad approvare
il suddetto progetto di legge nel corso della passata legislatura a
causa dell'imminente cessazione delle sue funzioni (1 marzo 2000), a
seguito della convocazione dei comizi elettorali fissata con decreto
del Commissario di Governo per il giorno di domenica 16 aprile 2000;
vista la Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme interne sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", che ha innovato la regolazione
del sistema delle comunicazioni dando inizio ad un processo di
trasformazione delle normative inerenti al sistema delle
comunicazioni, attraverso l'istituzione di un'Autorita' indipendente
per il governo di un settore rilevante della materia, intendendo
realizzare, affiancando all'azione del Ministero delle Comunicazioni
quella della nuova Autorita', il completo soddisfacimento delle
istanze che provengono dai diversi soggetti operanti nel mondo della
comunicazione;
visto in particolare il comma 13 dell'art. 1 della Legge 249/97 che,
al secondo periodo, cosi' testualmente dispone "Riconoscendo le
esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i Comitati
regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi
regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresi'
attribuite le competenze attualmente svolte dai Comitati regionali
radiotelevisivi";
visto anche il quarto periodo del suddetto comma 13 dell'art. 1 della
Legge n. 249 del 1997 "entro il termine di cui al secondo periodo e
in caso di inadempienza le funzioni dei Comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai Comitati radiotelevisivi operanti";
visto che la stessa Legge 249/97 demanda all'Autorita'
l'individuazione degli "indirizzi generali relativi ai requisiti
richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi,
ai modi organizzativi e di funzionamento dei Comitati" e l'adozione
di "un regolamento per definire le materie di sua competenza che
possono essere delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni".
E che l'Autorita' ha prontamente assunto tali provvedimenti, dando
cosi' alle Regioni le indicazioni di base per dare avvio, con proprie
leggi, alla istituzione e organizzazione dei nuovi organismi
regionali;
considerato che e' intenzione della Regione, essendoci i presupposti
necessari, di addivenire in tempi brevi all'approvazione della legge
regionale di istituzione e organizzazione del Comitato regionale per
la comunicazione (CORECOM) - organismo, quest'ultimo, destinato a
valorizzare l'autonomia regionale costituendo la cerniera tra
l'esercizio locale e decentrato di competenze statali e l'esercizio
delle funzioni regionali sui temi della comunicazione - dando
attuazione all'inizio della settima legislatura alla citata Legge 31
luglio 1997, n. 249;
vista la continuita' esistente fra l'azione esercitata dal CORERAT e
quella che verra' realizzata dal CORECOM nonche' le forti
potenzialita' di evoluzione connesse alla istituzione del nuovo
organismo per l'intero sistema della comunicazione;
ritenuto pertanto, in vista della elezione a breve dei componenti del
nuovo organismo regionale - CORECOM - che non ci siano le condizioni
per procedere al rinnovo del Comitato regionale per i Servizi
radiotelevisivi, eletto con deliberazione in data 26 luglio 1995,
progr. n. 54 "Elezione dei nove componenti il Comitato regionale per
i Servizi radiotelevisivi ed elezione, tra questi, del Presidente
dello stesso Comitato (L.R. 2/92)" e le successive surrogazioni
operate con le deliberazioni n. 159 del 21 novembre 1995 e n. 1103
del 18 marzo 1999, attualmente disciplinato dalla L.R. 52/96 di
attuazione della Legge n. 223 del 1990;
dato comunque atto che sono state avviate le procedure per il rinnovo
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi previste dalla
citata L.R. n. 24 del 1994 (Bollettino Ufficiale n.102 del 15 giugno
2000); gia' oggetto consiliare n. 11, iscritto al n. 5784/2000 del
protocollo generale, attualmente in carico alla competente
Commissione consiliare;
constatato che il Comitato regionale e' scaduto il novantesimo giorno
successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, che
corrisponde al 5 settembre 2000, come si evince dalle norme di cui al
combinato disposto degli artt. 13, comma 2, primo periodo della L.R.
n. 52 del 1996 e 16, comma 1, lett. a) della L.R. n. 24 del 1994;
constatato inoltre che il suddetto Comitato regionale, ai sensi
dell'art. 19, comma 1 della L.R. 24/94 (come d'altronde tutti gli
organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale) resta in carica
fino al rinnovo, anche se scaduto, ma comunque per non piu' di 2 mesi
dalla scadenza;
visto, per intiero, l'art. 19 della L.R. 24/94 "Proroga degli organi
nominati dal Consiglio ragionale 1) Gli organi la cui nomina spetta
al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se
scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro
i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi
motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga
per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi
decorrenti dalla prima scadenza. 2) Durante il periodo di proroga
previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza
delle loro funzioni.";
ritenuto di salvaguardare la continuita' esistente tra i due
organismi ai fini di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, attraverso il ricorso all'applicazione dell'art. 19
della L.R. n. 24 del 1994 concernente il regime di proroga degli
organi nominati dal Consiglio regionale, considerando il caso di
specie conforme alla "ratio" che ha ispirato tale norma;
essendo l'organo ancora in carica, anche se scaduto in data 5
settembre 2000, come sopra precisato, per evitarne la decadenza nelle
more dell'approvazione della legge regionale istitutiva del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM), in attuazione della Legge
249/97, si appresta a procedere, con deliberazione motivata, alla
proroga del Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi nel
rispetto del termine dei due mesi dalla scadenza dell'organo (pari al
6 novembre 2000), per un periodo determinato in nessun caso superiore
ai sei mesi dalla prima scadenza, corrispondente alla data del 5
marzo 2001;
visto il favorevole parere espresso al riguardo, con la contestuale
segnalazione di due meri errori materiali, dalla Commissione
consiliare competente, giusta nota prot. n. 11268 dell'11 ottobre
2000;
previa votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale, mediante apparecchiatura elettronica, che da' il
seguente risultato:
presenti n. 38
assenti n. 12
voti favorevoli n. 37
voti contrari n. -
voti nulli n. 1
astenuti n. -
delibera:
1) di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.
24/94, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamate, il Comitato Regionale per i
Servizi radiotelevisivi eletto con deliberazione del Consiglio
regionale 26 luglio 1995, progr. n. 54 "Elezione dei nove componenti
il Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi ed elezione, tra
questi, del Presidente dello stesso Comitato (L.R. 2/92)", nella sua
attuale composizione quale risulta a seguito delle surrogazioni
operate dalle successive deliberazioni consiliari n. 159 del 22
novembre 1995 e n. 1103 del 18 marzo 1999, fino alla elezione del
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), secondo le
disposizioni che saranno contenute nella legge regionale di
attuazione dell'art. 1, comma 13 della Legge 31 luglio 1997, n. 249,
di cui la Regione intende dotarsi, prevedendone in tempi ristretti
l'approvazione da parte del Consiglio regionale;
2) di dare atto che in ogni caso la proroga di cui al punto 1) non
puo' avere durata superiore a sei mesi decorrenti dalla prima
scadenza del Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi, e
cioe' non oltre il 5 marzo 2001;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.