DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 1315
Programma regionale per il diritto allo studio universitario per il triennio 2000/2002 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/96 (proposta della Giunta regionale in data 7 dicembre 1999, n. 2340)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2340 del 7
dicembre 1999, recante in oggetto "Programma regionale per il diritto
allo studio universitario per il triennio 2000/2002 ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 50/96. Proposta al Consiglio" e che qui di
seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 che detta norme in materia di
diritto allo studio universitario;
- il DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari" e successive modificazioni, adottato ai sensi
dell'art. 4 della citata Legge 390/91;
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio
universitario". Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20 e successiva modifica;
visto, in particolare, l'art. 4 della legge regionale citata che
prevede:
- al comma 1, l'elaborazione di un programma regionale per il diritto
allo studio universitario, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi
e le priorita' della programmazione nazionale dello sviluppo
universitario;
- al comma 2 che il programma deve comunque contenere:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da
realizzare in via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra
formazione universitaria e formazione professionale;
b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed
impiegare nel periodo di riferimento;
ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione del programma
previsto, allegato parte integrante della presente deliberazione;
preso atto che il programma medesimo e' stato presentato alle
Universita' della regione ed alle Aziende regionali per il diritto
allo studio universitario, al fine di acquisire valutazioni e
proposte;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva,
con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Formazione professionale e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in
merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi di quanto
disposto dalla deliberazione n. 2541 in data 4 luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Scuola, Universita' e Integrazione dei Sistemi formativi, dott.ssa
Cristina Bertelli, in merito alla regolarita' tecnica del presente
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19/11/1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di proporre al Consiglio regionale, per le motivazioni espresse in
premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
l'approvazione dell'allegato documento che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, concernente "Programma
regionale per il diritto allo studio universitario per il triennio
2000/2002";
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna affinche' costituisca oggetto di massima
divulgazione.
ALLEGATO
PROGRAMMA REGIONALE
PER Il DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PER IL TRIENNIO 2000/2002
Premessa
Le politiche comunitarie sono sempre piu' orientate verso l'obiettivo
di migliorare le opportunita' di studio dei giovani, considerando
strategico il ruolo dell'istruzione e della formazione per far fronte
alle sfide poste da un mercato sempre piu' competitivo: in tale
contesto il ruolo delle Regioni diventa determinante per i processi
di programmazione e di realizzazione degli interventi finalizzati al
perseguimento di tali obiettivi.
Nello specifico, la politica della Regione Emilia-Romagna per il
diritto allo studio universitario e' rivolta non solo a sostenere
l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a
quelli di accertata capacita' e con scarse disponibilita' economiche,
ai piu' alti gradi dell'istruzione ma tende a realizzare un insieme
coerente di interventi al fine di promuovere uno stretto raccordo fra
formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione
di un sistema di opportunita' volte alla massima produttivita' della
formazione universitaria, all'elevazione quali-quantitativa degli
esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del
lavoro di chi esce dall'Universita'.
Si intende pertanto ragionare di diritto allo studio in senso ampio,
attraverso un sistema organico di misure per studiare meglio, cioe'
con minori preoccupazioni economiche, ma anche per offrire maggiori
servizi ai cittadini-utenti, per ridurre gli insuccessi e la
dispersione, oggi molto elevata, per allargare le azioni a favore
dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Tali compiti sono stati attribuiti, dalla legge quadro sul diritto
allo studio universitario del 1991, alla duplice responsabilita'
delle Regioni e delle Universita', ciascuna in un preciso ambito di
competenze: il diritto allo studio non si realizza infatti solo
assicurando le necessarie condizioni materiali, pur fondamentali, ma
anche attraverso misure volte a rendere proficuo l'apprendimento in
termini di utilita' sociale ed economica.
di conseguenza indispensabile che si realizzi una reale e costante
integrazione tra gli interventi regionali e quelli universitari negli
ambiti per i quali le sinergie di azione sono strategiche: borse di
studio e servizi, orientamento universitario e professionale,
tutoraggio, mobilita' internazionale, ricerca, raccordo con il mondo
del lavoro.
Con questo programma la Regione Emilia-Romagna, nell'intento di
confermare e di rilanciare la piena titolarita' delle Regioni nella
materia del diritto allo studio universitario, vuole perseguire una
linea evolutiva del diritto allo studio, capace anche di misurarsi
con la nuova autonomia universitaria.
Le relazioni tra le due autonomie costituzionalmente riconosciute e
ora potenziate coi processi di riforma in atto passa attraverso un
nuovo quadro di riferimento tra formazione alta e territorio, non
serve una dimensione provinciale delle universita', servono
universita' dotate di alta qualita' della didattica, della ricerca e
dei servizi, le cui politiche di sviluppo si devono rapportare e
devono essere concertate con le politiche regionali per il diritto
allo studio universitario per poter rispondere alle necessita' di
ulteriori servizi per gli studenti e con il contesto socio-economico
locale.
Infatti risulta riduttivo elaborare piani di programmazione di
sviluppo delle universita' senza misurarli sulle esigenze locali e
senza tenere conto di una serie di fattori legati ai territori sui
quali esse insistono (servizi per il diritto allo studio
universitario, infrastrutture, risorse economiche, ecc.), fattori che
costituiscono di fatto e di diritto gli ambiti del governo regionale.
In questo ambito sono sempre piu' necessari momenti di concertazione
con le Universita', individuando sedi di confronto affinche' le
politiche delle Universita' vengano coordinate con le esigenze della
Regione e degli Enti locali in merito alla programmazione dei servizi
per il diritto allo studio universitario, per costruire un sistema
regionale.
Inoltre si ritiene fondamentale che gli Enti locali, sede di Ateneo o
di decentramento, vengano coinvolti nel contribuire alla
realizzazione dei servizi per il diritto allo studio universitario,
considerata la forte attrazione che il sistema formativo regionale ed
i relativi servizi esercitano sugli studenti provenienti da altre
regioni e quindi l'impatto notevole di questi ultimi sull'economia
delle comunita' locali.
Il quadro normativo
La legge sul diritto allo studio universitario (Legge 2 dicembre
1991, n. 390) ha ridefinito in un quadro organico le competenze dello
Stato, delle Regioni e delle Universita', in una prospettiva di forte
collaborazione tra Regione e Universita', in stretta relazione con
gli Enti locali.
Tale normativa assegna allo Stato le funzioni di indirizzo,
coordinamento, programmazione e valutazione delle politiche di
sostegno agli studenti, affida alle Regioni la realizzazione degli
interventi, attribuisce alle Universita' il compito di organizzare i
propri servizi didattici, di orientamento e di tutoraggio in modo da
rendere effettivo il diritto allo studio.
L'attuazione della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del
diritto allo studio universitario" ha portato all'istituzione delle
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario - ARDSU -
dotate di ampia autonomia giuridica ed amministrativa, indispensabile
per assicurare un'organizzazione dei servizi secondo una logica di
tipo aziendalistico, cioe' secondo criteri di efficienza gestionale,
di efficacia nei risultati, di massima attenzione agli utenti. Nel
corso del biennio 1997/1998, fase di transizione caratterizzata
dall'assestamento delle nuove strutture gestionali, i primi atti di
programmazione regionale hanno fornito indirizzi e criteri per
l'emanazione dei bandi di concorso per le borse di studio e per
l'assegnazione degli alloggi in applicazione di quanto stabilito dal
DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari" e dai successivi decreti ministeriali di
aggiornamento.
La L.R. 50/96 ha rappresentato la base per consolidare e potenziare
il sistema regionale del diritto allo studio universitario ed ha
consentito di mettere a punto, nel primo periodo di applicazione,
strategie e strumenti di intervento che, in sintonia con quanto
previsto a livello nazionale, diano maggior impulso alle politiche di
sostegno all'istruzione universitaria e contribuiscano a colmare il
ritardo rispetto agli altri Paesi europei.
A completamento di cio' si aggiungono la Legge 127/97, art. 17 e la
successiva Legge 4/99 che disegnano la riforma del sistema
universitario italiano, con particolare riguardo all'ordinamento
degli studi che dovra' essere disciplinato dagli Atenei, in
conformita' a criteri generali validi per tutti i corsi di studio e
riferimento per i successivi decreti relativi alle specifiche aree
disciplinari. Lo schema di regolamento per l'autonomia didattica
degli Atenei attualmente in fase di approvazione contiene alcuni
punti di stretta correlazione con le attivita' delle Aziende
regionali per il diritto allo studio:
- l'articolazione dei corsi e dei titoli universitari in una laurea
di primo livello, triennale, ed in una laurea specialistica di
secondo livello;
- l'introduzione generalizzata del sistema dei crediti formativi come
modalita' di valutazione e di programmazione dello studio
universitario;
- la disciplina dell'autonomia didattica che ogni Ateneo adottera'.
Le innovazioni sopra indicate sono mirate a trasformare profondamente
il modo di intendere la formazione universitaria, che viene inserita
in un sistema integrato cui concorrono anche altri sistemi formativi,
in quanto i futuri decreti d'area, fra le attivita' formative
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi
percorsi universitari, prevederanno anche misure atte a far acquisire
ai giovani competenze trasversali, specificamente finalizzate
all'inserimento lavorativo (rafforzamento delle conoscenze
linguistiche, abilita' informatiche e telematiche, relazionali,
conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, ecc.). Nel
sistema dei crediti si prevede pertanto che intervengano non solo le
attivita' formative propriamente accademiche, ma anche esperienze
diverse, ad esempio tirocini formativi e di orientamento, che servano
di collegamento fra gli studenti ed il mondo del lavoro.
In tale contesto, il programma regionale per il diritto allo studio
universitario, di cui all'art. 4 della citata L.R. 50/96, indica gli
obiettivi generali da perseguire, nonche' le priorita' da realizzare,
sullo sfondo del necessario raccordo tra formazione universitaria e
formazione professionale, tra sistema universitario e mondo del
lavoro, nonche' il quadro delle risorse finanziarie che la Regione
intende investire nel triennio 2000/2002 per il perseguimento degli
obiettivi del programma.
Le finalita' di tale programma sono perseguite in collaborazione con
le Universita', gli Enti locali sede di Ateneo e, laddove avvenuto,
di decentramento e gli altri soggetti pubblici e privati, in
particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni ed accordi al fine
di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane,
delle strutture e dei servizi.
Le politiche regionali per l'Universita'
Il documento sulle politiche regionali per l'Universita' di fine
novembre 1997 evidenziava tre finalita', fra loro diverse ed
intrecciate, che sinteticamente si ripropongono:
1) rappresentare un diritto allo studio non assistenziale,
comprendente il rafforzamento degli strumenti a supporto del
completamento del corso di studi e l'allargamento delle azioni a
favore dell'inserimento nel mondo del lavoro;
2) proporre un assetto di governo delle politiche dell'istruzione,
della formazione e del lavoro fondato sulla concertazione con i
soggetti istituzionali interessati e con le parti sociali, nella
prospettiva dell'integrazione fra i sistemi formativi;
3) raccogliere, nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia,
condivisione e coinvolgimento da parte delle Universita' sugli
obiettivi dell'ampliamento delle opportunita' formative e della
qualificazione dei servizi.
Tali finalita' si specificano in un percorso di collaborazione con
l'Universita', strategica per transitare dagli ambiti sperimentali
fin qui praticati alla costruzione di rapporti stabili e
formalizzati, fondati sugli obiettivi comuni di offrire percorsi
formativi di alto profilo, integrare i curricula universitari secondo
le caratteristiche indicate dalle specializzazioni territoriali,
sostenere l'ingresso dei laureandi in impresa come portatori di tesi
sperimentali o di progetti di ricerca applicata, incentivare
l'integrazione con il sistema della formazione professionale
regionale e del mondo del lavoro per tutte le tipologie di percorso
universitario, realizzare azioni di orientamento alla formazione ed
al lavoro, agevolare il raccordo con la scuola superiore, avviare
azioni di sostegno alla autoimprenditorialita' ed alla creazione di
impresa, individuare strategie comuni per la formazione degli adulti.
Il ruolo che le ARDSU sono chiamate a svolgere in tale direzione e'
assolutamente fondamentale. Le Aziende rappresentano infatti il punto
di incrocio fra le politiche regionali e quelle universitarie, con un
potenziale campo di azione che va ben oltre quanto attiene agli
interventi diretti agli studenti capaci, meritevoli ed in disagiate
condizioni economiche, per realizzare il diritto allo studio nei suoi
elementi piu' innovativi.
Anche la revisione del DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di
trattamento ecc.", prevista per aprile 2000 e gia' in corso d'opera,
dovra' tenere conto dell'esigenza di innovare profondamente la
condizione dello studente universitario italiano per rafforzare gli
elementi di competitivita' qualitativa degli Atenei.
Gli obiettivi generali e le priorita'
Cambiare la composizione sociale degli studenti e dei laureati
italiani non rappresenta solo un obiettivo a valenza sociale, quanto
piuttosto un'esigenza del sistema economico che, in un quadro di
competizione allargata, subisce l'inefficienza rappresentata dalla
perdita di risorse umane che non accedono alla formazione superiore,
che non portano a termine il percorso formativo, che traggono poco
frutto dallo studio in termini di occupazione, che si disperdono, che
si demotivano.
Gli obiettivi generali che il presente programma persegue sono:
1) rendere piu' efficaci gli interventi previsti dalle normative
vigenti ed in particolare rendere piu' incisivi gli interventi
diretti, cioe' quelli rivolti agli studenti capaci, meritevoli ed in
disagiate condizioni economiche, superando ogni residua concezione
assistenzialistica e dedicando ad essi una parte consistente delle
risorse disponibili, al fine di predisporre un sistema del diritto
allo studio universitario che garantisca, per tutta la durata del
corso di studi, agli studenti che mantengono i requisiti di legge il
supporto economico ed i servizi indispensabili per il raggiungimento
della laurea nel piu' breve tempo possibile;
2) offrire alla generalita' degli studenti le condizioni per fruire
di servizi qualitativamente e quantitativamente efficienti durante il
periodo degli studi universitari;
3) rafforzare gli strumenti a supporto del completamento del percorso
formativo ed allargare le azioni a favore dell'inserimento nel mondo
del lavoro.
In relazione a tali obiettivi generali il presente programma
individua le seguenti priorita':
a) assicurare l'uniformita' di trattamento per l'attribuzione dei
benefici nel territorio regionale (maggiore omogeneita' nei bandi
delle ARDSU, elaborazione di un modello unitario, contenente le
eventuali specificita'), migliorare le procedure per la concessione
dei benefici delle Aziende e delle Universita' (snellire le
procedure, sveltire i tempi, garantire la tempestiva comunicazione
delle informazioni per l'incrocio dei dati, anche ai fini dei
controlli), applicare pienamente la Legge 241/90 nella concessione
dei benefici, praticando i principi di trasparenza, di
semplificazione dei procedimenti amministrativi e di informazione sui
servizi erogati (adottare sistemi di comunicazione e di diffusione
che per tutte le ARDSU presentino nei contenuti le stesse
informazioni, pur differenziandosi se del caso nella forma), rendere
piu' efficaci ed incisivi i controlli fiscali (collegamento
all'anagrafe tributaria, accordi con la Guardia di Finanza, messa in
rete delle informazioni con la Regione);
b) coordinare le modalita' di accesso al sistema di provvidenze del
diritto allo studio universitario con la piu' generale riforma del
welfare di cui al DLgs 109/98 in una logica di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure che valorizzi l'interscambio tra le
diverse istituzioni competenti alla concessione di prestazioni
sociali agevolate;
c) incrementare la percentuale di copertura degli studenti aventi
diritto ai benefici di legge (portare a totale soddisfacimento della
domanda per borse di studio e servizi abitativi);
d) stabilire standard comuni di qualita' dei servizi abitativi e
ristorativi;
e) potenziare gli spazi e le strutture destinate agli studenti
beneficiari delle prestazioni del diritto allo studio universitario
(aumentare i posti letto, attrezzare gli studentati con sale
studio/lettura, computer, anche facendo ricorso ad integrazioni con i
contributi statali esistenti);
f) ampliare l'offerta di servizi agli studenti, prioritariamente
rivolti ai beneficiari del diritto allo studio universitario
(mobilita' internazionale, servizi di orientamento, assistenza allo
studio/tutorship, ecc.);
g) favorire la mobilita' degli studenti, costruendo la rete regionale
dei servizi per il diritto allo studio universitario (attraverso la
predisposizione di una tessera valida per tutte le ARDSU);
h) sviluppare, in collaborazione con le Universita' ed in rapporto
con i servizi offerti dai centri per l'impiego, le azioni per
agevolare l'inserimento degli studenti e dei laureati nel mondo del
lavoro (offerta di tirocini formativi, contratti di ricerca in
impresa, supporto all'autovalutazione ed orientamento alla scelta).
Viene pertanto richiesto alle Aziende di superare la dimensione
essenzialmente gestionale e locale di ente erogatore di benefici a
concorso per acquisire la capacita' di offrire agli studenti
universitari un piu' ampio pacchetto di servizi, svolgendo appieno le
funzioni di "cerniera" fra la Regione e le Universita' e di
interfaccia fra studenti universitari e mondo del lavoro, in
considerazione della specificita' del pubblico cui rivolgono le loro
attivita'.
Gli obiettivi prestazionali
1) BORSE DI STUDIO
Garantire la borsa di studio a tutti gli idonei
Oltre ad utilizzare il gettito della tassa regionale e il fondo
integrativo per il diritto allo studio universitario, che per l'anno
1999 e' aumentato da 120 a 150 miliardi a livello nazionale, le ARDSU
destinano al pagamento delle borse di studio quote dei fondi
regionali.
Migliorare l'informazione e rendere piu' efficienti le procedure per
l'assegnazione delle borse di studio
L'obiettivo e' di liberare risorse ed energie per giungere in tempi
piu' brevi alla liquidazione delle borse di studio, riducendo il
divario tra il numero delle domande presentate e quello delle domande
idonee e quindi gli sprechi di tempo e di risorse necessari per
l'istruzione delle pratiche, per la formazione delle graduatorie
relativamente alle domande prive dei requisiti e per la presentazione
di ricorsi. Cio' si puo' raggiungere attraverso un miglioramento
della pubblicizzazione e dell'informazione agli studenti sulle
possibilita' e sulle modalita' di accedere ai benefici, giungendo a
selezionare un maggior numero di potenziali fruitori degli interventi
di diritto allo studio universitario.
Ridurre e semplificare gli adempimenti a carico degli studenti
richiedenti i benefici, garantire trasparenza e diritto di accesso
Si tratta di semplificare le procedure con particolare riguardo ai
formulari di domanda ed alla presentazione di documentazione, di far
conoscere le regole del gioco, le fasi ed i tempi per la conclusione
dei procedimenti.
Gli studenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li
riguardano, hanno facolta' di presentare reclami ed istanze,
prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento
dei servizi.
Assicurare tempestivita' nei pagamenti delle borse di studio
La tempestivita' e' un indicatore di qualita' nell'erogazione del
beneficio da cui, in gran parte, dipende la soddisfazione degli
studenti. Obiettivo delle Aziende e' pertanto di pagare il 50% del
valore della borsa di studio a tutti gli idonei entro il 31 dicembre
di ogni anno.
Aumentare e rendere efficaci i controlli sulle autocertificazioni
Le ARDSU sono chiamate a svolgere un ruolo di controllo sulle
documentazioni presentate, componendo il campione, richiesto dalla
legge, in parte attraverso sorteggio delle domande accolte e in parte
con la segnalazione di situazioni ritenute non chiare, trasmettendo
quindi le posizioni selezionate agli Uffici finanziari e alla Guardia
di Finanza per i necessari controlli.
La recente circolare ministeriale in materia di controlli sulle
autocertificazioni dispone che i controlli a campione sulle
autocertificazioni devono essere attivati subito dopo la loro
ricezione e gli esiti dei controlli devono essere resi pubblici e
comunicati al Dipartimento per la Funzione pubblica. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, le ARDSU devono immediatamente dichiarare
decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e
trasmettere gli atti all'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 26
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2) SERVIZIO ABITATIVO
Migliorare e qualificare le residenze universitarie, quali luoghi
"attrezzati" nei quali si arricchisce e rafforza il percorso di
formazione, destinando a questo fine come copertura finanziaria
eventuali avanzi di amministrazione pregressi e proprie risorse di
bilancio.Si intende riqualificare gli studentati per trasformarli da
"dormitori" in luoghi di produzione di iniziative culturali e
formative, da potenziare fornendo maggiori comforts, spazi comuni,
sale di studio, strutturati in maniera funzionale e dotati di
attrezzature informatiche e di collegamenti telematici.
Il servizio abitativo diventa inoltre punto di attrazione per
favorire la mobilita' geografica ai fini formativi degli studenti
universitari. Nei casi in cui studenti o laureati di una certa
Universita' debbano trascorrere brevi periodi presso un'altra
Universita' per esigenze di studio o di lavoro, e' importante offrire
loro possibilita' di alloggio al fine di sostenere tali spostamenti.
Per quanto riguarda la Legge 431/98 sulle locazioni ad uso abitativo,
nel riconoscere la funzione delle ARDSU quale interfaccia tra lo
studente universitario ed i privati proprietari con la partecipazione
alla stesura dei contratti tipo e la sottoscrizione dei contratti, se
ne propone l'attivazione sperimentale solo nei casi in cui l'Azienda
garantisca questo tipo di servizio senza aggravi finanziari a carico
del bilancio, derivanti, in particolare, da esigenze organizzative e
da rischi contrattuali.
3) SERVIZIO RISTORATIVO
Diversificazione della tipologia del servizio ristorazione attraverso
la promozione di forme alternative rispetto alla mensa tradizionale e
miglioramento della qualita'
Le mutate abitudini alimentari e le limitate disponibilita' di tempo
dovute alle esigenze didattiche stanno determinando una domanda di
ristorazione piu' diversificata sia per tipo che per qualita' e
quantita', orientata verso soluzioni alternative al menu'
tradizionale. Le scelte degli studenti non sono infatti legate
soltanto alla qualita' ed alla quantita' del pasto, ma anche alla
varieta', ai tempi di attesa per l'accesso, al livello di accoglienza
degli ambienti oltre che alle tariffe praticate, direttamente
collegate ai costi di produzione del pasto.
Per far fronte a tali cambiamenti, e' possibile prevedere che una
parte della borsa di studio sia spesa in punti di ristoro che
rispondono alle caratteristiche evidenziate.
Per quanto riguarda le mense esistenti, si dovra' adeguarle alle
esigenze degli studenti, riducendo i tempi medi di attesa, erogando
pasti flessibili, garantendo il costante controllo di qualita' dei
pasti erogati e dell'ambiente di consumo.
Per quanto riguarda l'efficienza gestionale delle mense, le ARDSU per
le mense in gestione diretta valuteranno costantemente il rapporto
dei costi unitari di produzione per ciascuna delle strutture di
ristorazione con i prezzi di mercato, evidenziandolo nel controllo di
gestione ed adeguando ad esso le scelte gestionali.
4) INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE ARDSU
Sviluppo azioni di supporto all'inserimento di studenti in situazione
di handicap
Particolare attenzione sara' posta dalle Aziende allo sviluppo di
azioni di sostegno al percorso universitario e di inserimento
occupazionale degli studenti in situazione di handicap, attraverso le
necessarie intese con le Universita', nonche' in collegamento con i
servizi per l'impiego ed i centri di orientamento del territorio.
Servizio di orientamento al lavoro
Sviluppare e favorire l'orientamento professionale per l'accesso al
mondo del lavoro, consolidando ed ampliando l'attivazione di progetti
di orientamento al lavoro e tirocini al fine di dare un sostegno
concreto alla collocazione degli studenti universitari sul mercato
del lavoro costituisce per le ARDSU un punto di qualificazione delle
attivita' e dell'offerta dei servizi e motivo di forte attrazione per
il nostro sistema formativo universitario da parte di giovani di
altre regioni e Paesi.
Strutturare l'azione delle Aziende in due direttrici chiaramente
distinte per la specificita' dei contenuti, pur essendo accomunate
dall'obiettivo generale di favorire l'incontro fra il mondo
accademico e il mondo del lavoro:
- la prima e' quella dell'integrazione tra percorso formativo
accademico e percorsi di orientamento/formazione al lavoro, in tale
ambito le ARDSU operano in stretta correlazione con le Universita' di
riferimento, tenendo conto anche della riforma degli ordinamenti
didattici di ormai prossima attuazione;
- la seconda e' quella della transizione dall'Universita' al lavoro
per laureati e laureandi, in tale ambito le ARDSU operano tenendo
conto delle politiche regionali del lavoro e coordinando l'attivita'
con quella svolta dai servizi per l'impiego, attraverso una
progettualita' rivolta all'intera popolazione universitaria.
Tali linee di intervento, da completare con i necessari accordi con
l'Universita' per stabilire modalita' e procedure per il
riconoscimento dei crediti maturati con i tirocini ed altre attivita'
di raccordo con il mondo del lavoro, risulta coerente con il
Programma operativo per l'Obiettivo 3 della Regione per il periodo
2000/2006 e sara' pertanto sostenuta con il ricorso alle risorse del
FSE, previa definizione delle relative direttive attuative.
Sostegno alla mobilita' internazionale
In considerazione della rilevanza che la Regione annette al contesto
europeo quale riferimento naturale per le prospettive di vita e di
lavoro dei giovani, e degli studenti universitari in particolare, le
Aziende opereranno per favorire non solo la mobilita' internazionale
degli studenti per attivita' di studio e di ricerca, ma anche per
iniziative di formazione al lavoro che coinvolgano studenti e
laureati. Le Aziende, in accordo con le Universita', opereranno per
assicurare che le esperienze di formazione all'estero, ancorche'
espletate fuori dall'ambito accademico, possano essere tradotte in
crediti formativi spendibili all'interno del restante periodo di
studi.
5) SISTEMA REGIONALE DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
Favorire l'accesso temporaneo ed occasionale ai servizi da parte di
studenti di altri Atenei
Il pieno compimento dell'autonomia universitaria in materia di
organizzazione didattica e degli studi porta al superamento della
dimensione locale del diritto allo studio universitario, a favore di
un sistema universitario regionale in cui gli Atenei dotati di alta
qualita' nella didattica e nei servizi sono competitivi e aperti.
L'indispensabile dimensione internazionale del sapere e della ricerca
finalizzata alla conoscenza e alla formazione deve combinarsi con le
opportunita', i servizi, le dinamiche competitive del territorio.
Allo stato attuale, i servizi logistici e le altre attivita' sono
collegate alle singole Aziende per il diritto allo studio
universitario, il che impedisce l'accesso temporaneo ai servizi da
parte di studenti di altri Atenei. Occorre superare tale dimensione
locale delle ARDSU per rendere fruibile a tutti gli studenti
universitari, ovunque iscritti, l'accesso ai servizi del sistema
regionale.
A legislazione invariata, vanno definite le condizioni e le procedure
per il raggiungimento di tale obiettivo, anche attraverso accordi o
convenzioni fra le Aziende.
6) CONTROLLO DI GESTIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA DELLE ARDSU
Dare piena attuazione al controllo di gestione e' compito delle
Aziende, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione
che consentano di misurare sia il costo effettivo dei vari servizi
erogati agli studenti, sia il raggiungimento degli obiettivi
gestionali.
Il controllo di gestione e' infatti lo strumento per mezzo del quale
pervenire a quantificare il costo unitario dei beni e servizi
prodotti ed individuare conseguentemente la combinazione ottimale tra
decisioni di acquisto e di produzione diretta, determinare cioe'
quella che in concreto minimizza i costi unitari del bene finale
prodotto (pasto, alloggio, ecc.), a parita' di caratteristiche
qualitative.A tal fine ciascuna Azienda e' tenuta ad inviare alla
Regione i risultati del controllo di gestione, secondo le modalita'
definite nella delibera regionale n. 724 del 16 aprile 1996, in via
di aggiornamento.
L'obiettivo che le ARDSU devono perseguire e' quello di ottimizzare
l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie nell'intento
di contenere i costi dei servizi erogati, assicurandone il livello
qualitativo, attraverso la riduzione dei costi medi unitari.
7) LA CARTA DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di assicurare allo studente universitario una adeguata
conoscenza dei servizi erogati, il loro livello qualitativo e le
relative modalita' di fruizione, le modalita' di accesso, i criteri
di valutazione dei requisiti e di selezione, le Aziende regionali per
il diritto allo studio universitario dovranno adottare la "Carta dei
servizi per il diritto allo studio".
Con la Carta dei servizi si vuole fornire un modello di gestione dei
servizi incentrato sulla soddisfazione dello studente, a conferma di
un impegno continuo per la ricerca della qualita' e per la
economicita' del costo dei servizi per il diritto allo studio
universitario.
Si tratta di un documento descrittivo dei servizi offerti e delle
modalita' di erogazione, attraverso l'esplicitazione di standards sia
qualitativi che quantitativi e con indicazione delle garanzie e delle
tutele che sono assicurate allo studente.
Costituisce pertanto un documento contrattuale in cui l'Azienda
dichiara i parametri dei suoi servizi e si impegna a rispettarli,
prevedendo anche gli strumenti e le procedure per le eventuali azioni
da parte dell'utente, qualora venga dimostrato il mancato rispetto
degli standards specifici garantiti dall'Azienda.
La Carta indichera', per ciascuno dei servizi erogati dalle ARDSU,
gli standard delle prestazioni, le modalita', i tempi, verra'
periodicamente aggiornata e pubblicizzata in modo da assicurarne
un'ampia conoscenza ai potenziali utilizzatori dei servizi.
8) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DELLE ARDSU E DEI SERVIZI EROGATI
L'implementazione del controllo di gestione e l'adozione della "Carta
dei servizi per il diritto allo studio" da parte delle ARDSU
costituiscono i primi requisiti per avviare un processo di
valutazione esterna, quale necessaria integrazione
dell'autovalutazione, che possa portare le Aziende, ed i servizi,
alla certificazione di qualita' ISO 9001.
Il quadro finanziario
La definizione di un quadro finanziario certo e' premessa
indispensabile per la realizzazione di uno strumento programmatorio
efficace in quanto completo delle indicazioni sulle quali le ARDSU
devono costruire le proprie scelte gestionali e di bilancio.
Le fonti di finanziamento per il diritto allo studio sono
rappresentate principalmente da risorse della Regione e del MURST,
con integrazioni negoziate fra le Aziende e le diverse Universita' di
riferimento, di norma in base alla definizione di progetti per
attivita' comuni o condivise.
Va inoltre ricordato che la L.R 18/96 "Disciplina della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario" ha disciplinato
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa regionale per il
diritto allo studio, introdotta a livello nazionale con la legge
finanziaria del 1996, fissandone l'importo in Lit. 190.000, quale
risorsa primaria per la copertura del fabbisogno di borse di studio.
Oltre alla tassa regionale ed alla quota del fondo integrativo
nazionale da utilizzare per il pagamento delle borse di studio, il
cui ammontare non e' definibile a priori, l'impegno finanziario della
Regione per gli anni 2000 e 2001 sul Capitolo 72820 per le spese di
gestione ed il funzionamento delle ARDSU e' previsto in Lire 21
miliardi per ciascun esercizio finanziario. Come in anni precedenti,
si prevede la possibilita' di integrare tale stanziamento, a fronte
di necessita' ulteriori legate a specifica progettualita'.
Tale importo viene ripartito fra le Aziende in base ai criteri,
definiti con delibera 5963/94, ovvero:
1) una quota, pari all'85% del fondo da ripartirsi fra le Aziende,
viene assegnata sulla base dei dati relativi alla popolazione
studentesca ed ai servizi, dati che fanno riferimento all'anno
accademico precedente, secondo le seguenti percentuali di
assegnazione: - il 45% in base al numero di studenti iscritti in
regolare corso di studio, suddivisi tra studenti in sede e fuori sede
nella proporzione rispettivamente di uno a due; - il 22% in base al
numero dei posti letto gestiti; - il 22% in base al numero di pasti
erogati; - l'11% in base al numero complessivo degli studenti
iscritti in corso e fuori corso, distinti in studenti in sede e fuori
sede, secondo i seguenti criteri: Universita' con popolazione
universitaria non superiore a 30.000 studenti, 1 punto per gli
studenti in sede e 2 punti per i fuori sede; Universita' con
popolazione universitaria compresa fra 30.000 e 60.000 studenti,
punti 0,75 per gli studenti in sede e punti 1,50 per i fuori sede;
Universita' con popolazione universitaria oltre i 60.000 studenti,
punti 0,50 per gli studenti in sede e punti 1 per i fuori sede;
2) un'ulteriore quota, pari al restante 15% del fondo, viene
attribuita in base alle necessita' di sviluppo dei servizi ed in
particolare per sostenere il miglioramento della qualita' dei servizi
e per adeguare i finanziamenti in base al reale andamento dell'anno
accademico in corso, con attenzione alle ARDSU che hanno competenza
per sedi universitarie decentrate.
Le spese per il personale delle ARDSU, che pure sono a carico della
Regione, per gli anni 2000 e 2001 ammontano a Lire 14,2 miliardi, da
integrare con le risorse necessarie a far fronte agli adeguamenti
contrattuali. Tale importo viene ripartito fra le Aziende in base a
criteri stabiliti dall'Assessorato al Personale, di concerto con
l'Assessorato Formazione. Lavoro. Scuola e Universita'.
Infine, si prevede la possibilita' di fare ricorso a risorse del FSE,
programmazione 2000/2006, laddove siano individuabili linee di lavoro
delle ARDSU compatibili e coerenti con gli obiettivi e le misure
previsti nel PO regionale sull'Obiettivo 3 del FSE. In tal caso, non
essendo prevedibile al momento la quantificazione del fabbisogno da
coprire con tale fonte finanziaria, saranno successivamente definiti
i relativi importi.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 15262 del 17 dicembre 1999;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 7 dicembre 1999, progr. n. 2340, riportate nel
presente atto deliberativo.