COMUNE DI SAN CLEMENTE (RIMINI)

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI

Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel mercato di San Clemente

Il Responsabile del Servizio, vista la deliberazione del Consiglio              
comunale n. 57 del 29/11/1999, esecutiva, concernente "Regolamento              
comunale del mercato di San Clemente - Adozione"; vista la                      
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 15/01/2000 esecutiva,              
adottata ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, emana il                  
seguente bando.                                                                 
Art. 1 - Istituzione del mercato                                                
istituito in questo Comune un mercato avente le seguenti                        
caratteristiche:                                                                
a) denominazione: mercato di San Clemente;                                      
b) tipo: settimanale;                                                           
c) giorno di svolgimento: sabato;                                               
d) ubicazione: Sant'Andrea in Casale;                                           
e) area di circolazione: strada di lottizzazione parallela a Via                
Tavoleto (SP n. 18);                                                            
f) superficie complessiva del mercato: mq. 627;                                 
g) superficie complessiva dei posteggi: mq. 251;                                
h) totale posteggi: n. 9 di cui n. 1 riservato ai produttori                    
agricoli;                                                                       
i) orari di vendita: sara' stabilito con ordinanza del Sindaco.                 
Art. 2 - Condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori           
1. L'esercizio del commercio sull'area pubblica, e' subordinato al              
rilascio di apposita concessione del relativo posteggio.                        
Art. 3 - Durata delle concessioni dei posteggi                                  
1. Le concessioni dei posteggi hanno validita' decennale e sono                 
rinnovabili, su richiesta dei titolari.                                         
Art. 4 - Termini di presentazione delle domande di concessione dei              
parcheggi                                                                       
1. Le domande devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla                  
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione.                                                                        
2. Le domande devono essere conformi alle modalita' previste dal                
presente bando.                                                                 
3. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo            
del Comune se l'istanza e' consegnata a mano.                                   
Art. 5 - Presentazione e istruttoria delle domande                              
1. La domanda di concessione di posteggio, in bollo, indirizzata al             
Sindaco, puo' essere presentata da chiunque abbia i requisiti morali            
e professionali (questi ultimi solo per il settore merceologico                 
alimentare) per l'esercizio dell'attivita' commerciale (previsti                
dall'art. 5 del DLgs 114/98).                                                   
2. Oltre alle ditte individuali possono presentare domanda di                   
concessione di posteggio anche le societa' e gli organismi                      
collettivi; in questi casi i requisiti morali devono essere posseduti           
da tutte le persone per le quali si deve effettuare l'accertamento              
antimafia.   In caso di societa' o organismo collettivo i requisiti             
professionali, ove necessari (ossia il settore alimentare), sono                
richiesti solo ad uno dei legali rappresentanti o a un preposto                 
all'impresa.                                                                    
3. Il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita'           
commerciale deve essere dimostrato dagli interessati, sotto la loro             
responsabilita', con autocertificazione.                                        
4. L'Amministrazione comunale si riserva ogni potere consentito dalla           
legge per la verifica, anche a campione, della veridicita' delle                
dichiarazioni prodotte dagli interessati.                                       
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione/concessione deve                  
contenere, oltre all'indicazione delle generalita' o della ragione              
sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua               
iscrizione nel registro delle imprese e del settore merceologico o              
dei settori merceologici, se esistente, per il quale o i quali                  
l'autorizzazione/concessione e' richiesta.   Nella domanda deve                 
essere, altresi', indicato il posteggio desiderato.                             
6. Le domande per la concessione dei posteggi riservati agli                    
agricoltori devono specificare se si riferiscono all'utilizzo del               
posteggio per l'intero anno, oppure per uno o piu' periodi dell'anno            
e quali.                                                                        
7. Le domande pervenute, dopo la protocollazione, vengono trasmesse             
al competente ufficio per l'istruttoria.                                        
Il responsabile dell'ufficio assume direttamente o assegna ad altro             
dipendente dell'ufficio la responsabilita' del procedimento per il              
rilascio delle autorizzazioni.                                                  
8. Il responsabile del procedimento si puo' avvalere di tutti i                 
poteri previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli           
artt. 7 e seguenti del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.                             
9. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni (max) dal                   
ricevimento delle domande.                                                      
10. Le domande devono intendersi accolte qualora entro il termine di            
cui al comma 9 non sia comunicato all'interessato il provvedimento di           
diniego.                                                                        
Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi                                   
1. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base di apposita                   
graduatoria determinata tenendo conto dei seguenti criteri:                     
a) maggior numero di presenze maturate nei mercati esistenti in                 
Comuni confinanti con San Clemente e residenza nello stesso, con                
priorita' per gli operatori in possesso di autorizzazione                       
amministrativa da non piu' di 5 anni dalla domanda;                             
b) maggior numero di presenze in mercati esistenti in Comuni non                
limitrofi con San Clemente e residenza nello stesso, con priorita'              
per gli operatori in possesso di autorizzazione amministrativa da non           
piu' di 5 anni dalla domanda;                                                   
c) maggior numero di presenze maturate nei mercati di altri Comuni,             
sempre che riferibili ad una unica autorizzazione; in caso di parita'           
di presenze, vale la maggiore anzianita' di azienda documentata                 
dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante              
causa, autocertificata dall'operatore interessato secondo la vigente            
normativa.                                                                      
Art. 7 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli                 
agricoltori                                                                     
1. I posteggi riservati agli agricoltori per la vendita dei loro                
prodotti sono assegnati sulla base dell'anzianita' di attivita'                 
dell'operatore, con priorita' per quelli residenti in questo Comune.            
2. Tale assegnazione ha validita':                                              
- per il periodo aprile/ottobre di ogni anno, per la produzione                 
agricola allo stesso riferita;                                                  
- per il periodo novembre/marzo di ogni anno, per la produzione                 
agricola allo stesso riferita.                                                  
3. Nel caso di cui al precedente comma, le presenze sono calcolate in           
proporzione a detta validita'.                                                  
Art. 8 - Normativa di riferimento                                               
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso                   
richiamo alla vigente normativa in materia.                                     
Art. 9 - Informazioni                                                           
1. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile             
dell'ufficio di segreteria, sig. Marco Mengozzi, il quale e'                    
responsabile del procedimento e dei provvedimenti.                              
IL RESPONSABILE                                                                 
Marco Mengozzi                                                                  
Scadenza: 2 marzo 2000                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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