REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 2454

Criteri per la valutazione delle istanze ai fini della ripartizione dei contributi per autobus ai sensi della Legge 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti", art. 2, commi 5 e 6: riparto dei contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge 18 giugno 1998, n. 194 recante "Interventi nel settore dei           
trasporti" e in particolare l'art. 2, comma 5, autorizza le Regioni a           
contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per provvedere alla              
sostituzione di autobus in servizio da oltre 15 anni, nonche' per               
l'acquisto di mezzi a trazione elettrica, da utilizzare all'interno             
dei centri storici e di altri mezzi di trasporto cui lo Stato                   
concorre con contributi quindicennali;                                          
- il decreto n. 3158 del 20 ottobre 1998 del Ministero dei Trasporti            
e della Navigazione, di concerto con il Ministero del Tesoro,                   
Bilancio e Programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta                  
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1999, ripartisce ed assegna alla                  
Regione Emilia-Romagna contributi per investimenti nei trasporti                
pubblici, per il periodo 1998/2011, di Lire 11.390.920.000 (pari a              
Euro 5.882.919,22) a decorrere dal 1998 e di Lire 1.989.980.000 (pari           
a Euro 1.027.738,90) a decorrere dal 1999;                                      
- l'art. 9 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del                  
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999/2001, autorizza la                 
Giunta regionale a provvedere con propria deliberazione alle                    
variazioni di bilancio relative alle assegnazioni statali vincolate a           
scopi specifici;                                                                
dato atto:                                                                      
- che con propria delibera n. 1316 del 26 luglio 1999 (pubblicata nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 112                        
dell'8/9/1999) e' stata autorizzata l'iscrizione di un mutuo                    
complessivo di Lire 138.104.115.000 (pari ad Euro 71.324.822,98) per            
le finalita' indicate nella legge sopracitata;                                  
- che la suddetta somma risulta iscritta, sulla base della delibera             
di variazione di bilancio di cui sopra, al Capitolo di entrata 06574            
"Contrazione di mutui per gli investimenti nel settore del trasporto            
pubblico locale (art. 2, comma 5, Legge 18 giugno 1998, n. 194, DI n.           
3158 del 20 ottobre 1998)" (CNI) del bilancio per l'esercizio                   
finanziario in corso e stanziata per la spesa, sul Capitolo 43263               
"Contributi per investimenti in mezzi e tecnologie nel settore del              
trasporto pubblico locale (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma           
1, lett. a) e comma 6, lettere a) e b), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30;             
art. 2, commi 5, 6 e 7, Legge 194/98; DI n. 3158 del 20 ottobre                 
1998). Mezzi statali" (CNI);                                                    
- che con determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e           
strumentali n. 11343 del 3 dicembre 1999 e stata approvata                      
l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti risultata di             
Lire 135.934.490.182 (pari a Euro 70.204.305,28) in conseguenza                 
dell'aumento dei tassi di interesse;                                            
attesa la necessita':                                                           
- di determinare una prima ripartizione delle richiamate risorse,               
riservata alla sostituzione di veicoli con oltre 15 anni, per                   
complessivi 120 miliardi (pari a Euro 61.974.827,89);                           
- di rinviare a successivo provvedimento la ripartizione della                  
residua disponibilita' di Lire 15.934.490.182 (pari a Euro                      
8.229.477,39);                                                                  
richiamato il vincolo di utilizzo di una quota non inferiore al                 
cinque per cento dei contributi assegnati per l'acquisto di autobus             
ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale (art.           
2, comma 6, Legge 194/98);                                                      
valutato:                                                                       
- che per il rispetto della suddetta condizione risulta necessario              
prevedere il vincolo di destinazione di una quota dei contributi                
finalizzata all'acquisto di autobus ad alimentazione non                        
convenzionale, per le sole imprese alle quali vengono riconosciuti              
contributi superiori a 2 miliardi (pari a Euro 1.032.913,80);                   
- che detto vincolo potra' non interessare le restanti imprese, in              
relazione alle oggettive difficolta' di poter efficacemente assolvere           
la condizione prevista dalla Legge 194/98, relativa all'acquisto di             
veicoli ad alimentazione non convenzionale, con cifre inferiori ai              
100 milioni (5% di 2 miliardi);                                                 
- che conseguentemente deve essere previsto, per tutti i destinatari            
di contributi superiori a 2 miliardi (pari a Euro 1.032.913,80),                
l'obbligo di utilizzo di una quota non inferiore al 6% del contributo           
per l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a                
basso impatto ambientale;                                                       
ritenuto di non accogliere le istanze volte al potenziamento del                
parco in ragione dell'elevato numero di mezzi con oltre 15 anni                 
ancora in esercizio (oltre 1.324, pari al 43,78% del parco) da                  
sostituire;                                                                     
considerato che, ai fini di una migliore qualificazione del                     
trasporto, deve essere incentivato:                                             
- l'acquisto di veicoli il cui allestimento rivesta carattere di                
innovazione tecnologica particolarmente atto a favorire                         
accessibilita' (piano di calpestio inferiore ai 350 mm.);                       
- l'acquisto di veicoli dotati di idonea attrezzatura per il                    
trasporto di almeno 1 carrozzella per trasporto persone a ridotta               
capacita' motoria (urbani, suburbani e interurbani a pianale                    
ribassato);                                                                     
- il contenimento del livello della rumorosita' esterna, con veicolo            
in moto, sotto i limiti della direttiva CEE 92/97 (almeno 1 dB in               
meno);                                                                          
- il contenimento del livello di rumorosita' interna al di sotto dei            
limiti indicati dalla norma CUNA NC 504.02;                                     
- la confortevolezza (aria condizionata);                                       
atteso che, al fine di cui sopra, il contributo attribuito a ciascuna           
azienda debba essere ridotto del valore esposto nella tabella                   
sottoriportata, quale penalita' da prevedere per il mancato rispetto            
della condizione richiesta:                                                     
Specifica di allestimento    penalita' in milioni       (pari a                 
Euro)  Urbano  Suburb.  Interurb.  Interurb.      a pianale            
    ribassato                                                                   
- veicolo con altezza del                                                       
  piano di calpestio inferiore                                                  
  o uguale a 350 mm.,                                                           
  misurata alla soglia, senza                                                   
  gradini trasversali interni                                                   
  almeno in corrispondenza                                                      
  delle due porte anteriori  10  10  10  -                                      
      (5.164,56)                                                                
- veicolo con allestimento                                                      
  atto al trasporto di almeno                                                   
  1 carrozzella  10  10  10  -                                                  
      (5.164,57)                                                                
- rumorosita' esterna, con                                                      
  riferimento ai limiti della                                                   
  direttiva CEE 92/97, per                                                      
  ogni dB in piu' rispetto al                                                   
  valore ottimale di 79 dB per                                                  
  motori di potenza uguale o                                                    
  superiore a 150 kW o di                                                       
  77 dB per motori di potenza                                                   
  inferiore a 150 kW  5  5  5  5                                                
      (2.582,28)                                                                
- rumorosita' interna, con                                                      
  riferimento al limite indicato                                                
  dalla norma CUNA NC 504.02,                                                   
  per ogni decibel in piu',                                                     
  rispetto al livello medio                                                     
  ottimale di 72 dB risultante                                                  
  dalla media delle tre                                                         
  rilevazioni anteriore,                                                        
  centrale, posteriore  5  5  5  5                                              
      (2.582,28)                                                                
- impianto di aria                                                              
  condizionata del vano                                                         
  passeggeri  15  15  15  15                                                    
      (7.746,85)                                                                
(omissis)                                                                       
riscontrata la necessita' di definire condizioni, criteri e parametri           
validi ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate, come di               
seguito individuati:                                                            
Condizioni                                                                      
1) i veicoli per i quali viene chiesta la sostituzione devono                   
risultare in servizio pubblico di linea, immatricolati non                      
successivamente al 31 dicembre 1983 e circolanti;                               
2) i predetti veicoli devono risultare di proprieta' o assegnati come           
capitale di dotazione o in usufrutto da data non successiva al 31               
dicembre 1988 (fermo restando che il predetto limite di decorrenza              
della proprieta' non si applica nel caso di subentro di nuovo                   
concessionario con contestuale trasferimento delle concessioni e dei            
relativi veicoli);                                                              
3) i veicoli acquistati col contributo regionale dovranno                       
corrispondere alle caratteristiche funzionali di omologazione vigenti           
e, per una maggiore uniformita' regionale: a) essere muniti di                  
segnale di richiesta di fermata sia acustico che luminoso; b) avere             
pulsanti di richiesta di fermata posizionati in luogo facilmente                
accessibile in prossimita' delle porte di discesa e comunque nelle              
vicinanze dei posti riservati agli invalidi ed in modo da essere                
azionati da persone sedute; c) essere muniti di mancorrenti come                
specificato al punto 29 dell'Allegato A) del DM 18 luglio 1986; d) il           
vano delle porte di servizio dovra' essere illuminato dall'alto con             
apposite plafoniere, due per vano nel caso di porte doppie, in modo             
da meglio seguire il movimento dei passeggeri, individuare i gradini            
e illuminare la zona immediatamente antistante le porte; e) gli                 
autobus interurbani, compresi quelli di tipo regionale, dovranno                
essere allestiti con finestrini, la cui parte inferiore fissa sia in            
vetrocamera con intercapedine - sempreche' non dotati di aria                   
condizionata - e muniti di indicatori di percorso in posizione                  
anteriore e laterale destra; f) avere applicato il simbolo-marchio              
identificativo dei trasporti della Regione Emilia-Romagna approvato             
con delibera della Giunta regionale n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto           
simbolo-marchio dovra' essere sempre chiaramente leggibile;                     
4) il contributo assegnato e' condizionato alla sostituzione del                
numero minimo di veicoli in appresso indicato nella tabella di                  
riparto per ciascun beneficiario e resta immutato a fronte                      
dell'acquisto di un numero eventuale di mezzi superiore al predetto             
minimo.                                                                         
Criteri                                                                         
1) sono escluse dal provvedimento: a) le domande concernenti la                 
sostituzione di veicoli gia' estromessi dal parco aziendale alla data           
dell'1 gennaio 1997 (quale anno di decorrenza della validita'                   
dell'Accordo di programma e di servizio 1997/2000); b) le domande               
relative a contributi per potenziamenti; c) le domande di                       
sostituzione dei veicoli originariamente immatricolati ad uso proprio           
o sui servizi di concessione statale se non a condizione che siano              
trascorsi almeno 10 anni di uso dei medesimi veicoli nei servizi                
pubblici di linea, fatta eccezione per quelli la cui licenza di                 
noleggio con conducente sia stata restituita al Comune interessato;             
d) le domande concernenti la sostituzione di veicoli gia' accolte               
negli esercizi precedenti; e) le domande presentate da imprese                  
esercenti servizi di TPL non beneficiarie di contributi per                     
l'esercizio;                                                                    
2) per le imprese aventi sede in altre regioni e che esercitano parte           
dei servizi concessi da Provincie della regione Emilia-Romagna, deve            
farsi riferimento al: - rapporto fra il numero di autobus impiegati             
nei servizi della Regione Emilia-Romagna ed il totale dei veicoli               
aziendali in servizio pubblico di linea; - rapporto fra il numero di            
veicoli con oltre 15 anni utilizzati nei servizi svolti in                      
Emilia-Romagna e il totale degli autobus impiegati nei servizi della            
Regione Emilia-Romagna. La richiesta di sostituzione verra' valutata            
qualora il prodotto (x100) dei rapporti suddetti risulti maggiore o             
uguale a 1 e la sostituzione verra' prevista per numeri interi                  
arrotondati all'unita' inferiore;                                               
3) i contributi, di importo comunque non eccedente l'ammontare                  
indicato nella "Tabella di riparto" di cui all'allegato parte                   
integrante e sostanziale del presente atto, non potranno in nessun              
caso superare la percentuale del 70% della spesa sostenuta al netto             
di IVA e non sono cumulabili oltre il suddetto limite con altre                 
provvidenze regionali allo stesso titolo;                                       
4) le economie eventualmente rilevate con riferimento all'importo               
massimo erogabile per ciascuna azienda potranno costituire                      
integrazione del contributo regionale, a favore della medesima                  
azienda, per l'attuazione di ulteriori programmi aziendali di                   
acquisto veicoli, qualora previsti nell'"Accordo di programma e di              
servizio" in corso di aggiornamento per il biennio 1999/2000, nel               
rispetto della condizione di cui al punto precedente e per la                   
medesima tipologia di intervento;                                               
5) gli importi eventualmente non attribuibili risultanti in sede di             
concessione-impegno del contributo, conseguenti al mancato possesso             
dei requisiti di qualita' previsti dal presente provvedimento,                  
potranno essere confermati alla medesima azienda, a compensazione               
delle eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto di veicoli ad           
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, fino              
alla concorrenza massima di 55 milioni (pari a Euro 28.405,13) per              
ogni veicolo ecologico, quale misura cumulativa delle penalita'                 
previste dal presente atto (55.000.000 = 10.000.000 + 10.000.000 +              
5.000.000 + 5.000.000 x 3 + 15.000.000) fermo restando il limite del            
70% di cui al punto 3);                                                         
6) gli importi eventualmente non attribuibili ai sensi di quanto                
previsto ai punti 4 e 5 costituiranno disponibilita' per un                     
successivo programma di intervento regionale a sostegno delle imprese           
che abbiano acquistato veicoli ecologici, da approvarsi con atto di             
Giunta nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione             
contabile;                                                                      
7) in ragione della maggiore capacita' di trasporto degli autobus o             
filobus snodati, gli stessi risultano mediamente sostitutivi di 1,5             
autobus e pertanto ad ogni nuovo veicolo snodato deve corrispondere             
la contemporanea dismissione dal servizio di almeno 1,5 autobus (in             
un rapporto di equivalenza dunque che ad ogni immissione in esercizio           
di 2 veicoli da 18 mt fa corrispondere la estromissione di tre                  
autobus);                                                                       
8) la sostituzione di veicoli obsoleti con autosnodati interviene in            
ragione di numeri pari, secondo un rapporto di equivalenza in cui a             
due nuovi veicoli di tipo snodato corrispondono tre veicoli obsoleti            
da dismettere;                                                                  
9) in sede di impegno del contributo, su istanza motivata e per                 
comprovate necessita' di servizio puo' essere consentito l'utilizzo             
di parte dei veicoli elencati alla lettera D) della parte dispositiva           
del presente atto, per un periodo comunque non eccedente il 31                  
dicembre dell'anno successivo a quello del provvedimento di saldo.              
Parametri                                                                       
- ai fini della determinazione di parametri atti a rappresentare le             
effettive situazioni di vetusta' del parco, da valere per la                    
ripartizione dei contributi, il fabbisogno aziendale risulta                    
rappresentato da un coefficiente - "colonna h" della tabella                    
comparativa, allegato parte integrante del presente atto -                      
determinato, per ciascun richiedente, in relazione al numero di                 
veicoli sostituibili e all'eta' media del parco come risultanti al 31           
dicembre 1998, alla percorrenza/veicolo (percorrenze certificate anno           
1997);                                                                          
- al fine di determinare un riequilibrio rispetto alla percentuale di           
veicoli gia' finanziati da precedenti programmi regionali, il                   
coefficiente di cui sopra dovra' essere modulato in relazione alle              
assegnazioni di contributo intervenute dal momento della istituzione            
del Fondo nazionale trasporti, in modo da incrementare o ridurre                
l'incidenza dell'azione regionale a seconda, rispettivamente, della             
ricorrenza di precedenti assegnazioni di contributi, inferiori o                
superiori alla media regionale "colonna K" della tabella comparativa            
sopracitata;                                                                    
- il coefficiente finale da assumere per la attribuzione del                    
contributo, risulta quello derivato dalla combinazione dei suddetti             
coefficienti (h x k), cosi' come rappresentato percentualmente alla             
"colonna m" della citata tabella comparativa.                                   
Dato atto che, sulla base delle istanze presentate, dei criteri e               
condizioni assunte per l'istruttoria e dall'ipotizzato programma di             
interventi che prevede contributi regionali pari a Lire 120 miliardi            
(pari a Euro 61.974.827,89), nella previsione contributiva media di             
300 milioni/veicolo (pari a Euro 154.937,07), risultano assegnabili,            
per ciascuna azienda, contributi nella misura indicata nella "Tabella           
di riparto", allegato parte integrante del presente atto, alla                  
"colonna q" per la sostituzione del numero minimo di veicoli indicati           
alla "colonna p", il cui numero e' determinato, con l'arrotondamento            
all'unita', nel caso di coefficiente inferiore a 1 e con gli                    
arrotondamenti per difetto o per eccesso, a seconda della ricorrenza,           
rispettivamente, inferiore o superiore a 0,45 in tutti gli altri                
casi;                                                                           
richiamate altresi' le condizioni e vincoli previsti dall'art. 35               
della L.R. 30/98;                                                               
dato atto che ai sensi dei richiamati criteri e condizioni per                  
l'istruttoria delle istanze non risultano accoglibili le domande                
delle seguenti imprese per le motivazioni di seguito richiamate:                
- Merli Alberto - Travo (PC)                                                    
autobus targati PC/358920 e PC/312860, immatricolazione successiva al           
31 dicembre 1983 (punto 1 condizioni);                                          
- La Valle - Ferrara                                                            
trattasi di impresa che non beneficia dei contributi di esercizio               
(punto 1 criteri);                                                              
- Autoservizi Casadei Snc di Casadei Maurizio & C. - Cesena                     
autobus targato FO/843267, data di proprieta' successiva al 31                  
dicembre 1988 (punto 2 condizioni);                                             
- Baschetti Autoservizi - Autolinee in concessione Srl - Sansepolcro            
(AR)                                                                            
autobus targato AH170HH, decorrenza della proprieta' successiva al 31           
dicembre 1988 (punto 2 condizioni)                                              
autobus targato AR/290057, anno di prima immatricolazione successiva            
al 31 dicembre 1983 (punto 1 condizioni);                                       
- Alunni Giuliano - Mondaino (RN)                                               
autobus targato FO/566697, anno di prima immatricolazione successiva            
al 31 dicembre 1983 (punto 1 condizioni);                                       
- Bacchini Giancarlo & C. Snc - Misano (RN)                                     
autobus targati FO/281621 e AN106DM, anno di proprieta' successiva al           
31 dicembre 1988 (punto 2 condizioni);                                          
(omissis)                                                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) le risorse di cui alla Legge 194/1998 (art. 2, comma 5) vengono              
ripartite, a norma della L.R. 30/98, articoli 31, comma 2, lett. c),            
34 e 35, sulla base dei criteri, delle condizioni e dei parametri               
indicati nelle premesse che si richiamano integralmente;                        
B) l'importo complessivo di Lire 120.000.000.000 (pari a Euro                   
61.974.827,89) viene ripartito e attribuito, nella misura e tra le              
aziende di seguito elencate, per la sostituzione del numero minimo di           
veicoli indicato alla "colonna p" della "Tabella di riparto",                   
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto:                      
  Importo                                                                       
  contributo                                                                    
  Lire x 1.000                                                                  
Aziende  (pari a Euro)                                                          
 1) Consorzio ACAP - Piacenza  9.692.550                                        
(5.005.784,32)                                                                  
 2) Consorzio TEP Azienda Consorziale                                           
    Trasporti - Parma  12.677.285                                               
(6.547.271,30)                                                                  
 3) Consorzio "Azienda Consorziale                                              
    Trasporti ACT" - Reggio Emilia  9.739.983                                   
(5.030.281,42)                                                                  
 4) Consorzio ATCM - Modena  10.519.133                                         
(5.432.678,81)                                                                  
 5) Consorzio ATC Azienda Consorziale                                           
    Trasporti - Bologna  41.721.868                                             
(21.547.546,57)                                                                 
 6) Consorzio per l'esercizio dei servizi                                       
    di trasporto pubblico ACFT - Ferrara  11.357.046                            
(5.865.424,76)                                                                  
 7) Consorzio ATM Azienda Trasporti                                             
    e Mobilita' - Ravenna  3.455.737                                            
(1.784.739,22)                                                                  
 8) TRAM Trasporti Riuniti Area                                                 
    Metropolitana - Rimini  6.844.230                                           
(3.534.749,80)                                                                  
 9) Consorzio ATR - Forli'  7.435.460                                           
(3.840.094,62)                                                                  
10) Cooperativa Trasporti Riolo Terme                                           
    Soc. Coop. rl - Riolo Terme (RA)  853.448                                   
(440.769,11)                                                                    
11) Gestione Commissariale Governativa                                          
    Ferrovia Bologna-Portomaggiore                                              
    ed Autoservizi - Bologna  1.710.597                                         
(883.449,62)                                                                    
12) Gestione Governativa Ferrovie Padane                                        
    - Direzione di esercizio di Ferrara  601.854                                
(310.831,65)                                                                    
13) Autoservizi di Rossi Pietro & C. Snc                                        
    - Gropparello (PC)  170.750                                                 
(88.185,02)                                                                     
14) SGEA Lombardia SpA - Milano  183.358                                        
(94.696,50)                                                                     
15) Valentino Snc di Conventioli Aristodemo                                     
    e Rizzi Angelo - Salsomaggiore Terme (PR)  189.773                          
(98.009,58)                                                                     
16) APAM SpA - Azienda Pubblici Autoservizi                                     
    Mantova - Mantova  157.965                                                  
(81.582,11)                                                                     
17) Autolinee Ferrari Srl - Modena  218.354                                     
(112.770,43)                                                                    
18) Scorzoni & Palmieri Srl - Vignola (MO)  37.315                              
(19.271,59)                                                                     
19) SEA Societa' Emiliana Autolinee                                             
    Srl - Modena  137.411                                                       
(70.966,86)                                                                     
20) Cane' Claudio - Imola (BO)  71.732                                          
(37.046,49)                                                                     
21) Autolinee Cinti Srl unipersonale                                            
    - Vergato (BO)  105.254                                                     
(54.359,15)                                                                     
22) Guidotti Giancarlo - Camugnano (BO)  1.494                                  
(771,59)                                                                        
23) Cornacchini Egidio & Mario Autolinee Snc                                    
    - Pilastri di Bondeno (FE)  170.271                                         
(87.937,63)                                                                     
24) Autoservizi Sarasini Sas di Sarasini                                        
    Sergio & C. - Bondeno (FE)  123.556                                         
(63.811,35)                                                                     
25) Gamberini Giovanni & C. Sas - Ravenna  252.029                              
(130.162,12)                                                                    
26) Ricci Bus di Riccipetitoni Guido                                            
    - Bagnara di Romagna (RA)  151.160                                          
(78.067,63)                                                                     
27) SAC - Societa' Autoservizi Cervesi Srl                                      
    - Cervia (RA)  441.950                                                      
(228.248,13)                                                                    
28) Zaganelli Autoservizi Srl - Lugo (RA)  79.952                               
(41.291,76)                                                                     
29) Autolinee Bellettini Renzo & C. Snc                                         
    - Cesena (FO)  39.254                                                       
(20.273,00)                                                                     
30) Autoservizi Gualtieri Emilio Snc                                            
    - Cesena  22.985                                                            
(11.870,76)                                                                     
31) Casali Guido - Cesenatico  185.345                                          
(95.722,70)                                                                     
32) Autolinee Pollini di Pollini Vincenzo                                       
    - Cesena  101.342                                                           
(52.338,78)                                                                     
33) SACES Societa' Autoservizi Cesena Sas                                       
    di Pollini Vincenzo & C. - Cesena (FO)  338.325                             
(174.730,28)                                                                    
34) Autolinee F.lli Spighi Snc                                                  
    di Spighi Pier Luigi & C. - San Piero                                       
    in Bagno di Bagno di Romagna (FO)  123.732                                  
(63.902,25)                                                                     
35) Autolinee Boldrini di Boldrini                                              
    & Ranfagni Snc - San Clemente (RN)  87,502                                  
(45.191,01)                                                                     
    Totale  120.000.000                                                         
(61.974.827,89)                                                                 
C) i Consorzi ACAP - Piacenza, TEP - Parma, ACT - Reggio Emilia, ATCM           
- Modena, ATC - Bologna, ACFT - Ferrara, ATM - Ravenna, TRAM -                  
Rimini, ATR - Forli', in quanto destinatari di contributi superiori a           
2 miliardi, sono tenuti all'impiego di una quota non inferiore al 6%            
del contributo per l'acquisto di autobus ad alimentazione non                   
convenzionale e a basso impatto ambientale;                                     
D) a fronte degli acquisti effettuati dovranno essere distolti dal              
servizio e comunque cancellati dall'elencazione dei veicoli in                  
esercizio, i seguenti autobus:                                                  
(segue allegato fotografato)E) di non accogliere le domande delle               
seguenti imprese: Merli Alberto - Travo (PC), La Valle - Ferrara,               
Autoservizi Casadei Snc di Casadei Maurizio C. - Cesena, Baschetti              
Autoservizi - Autolinee in concessione Srl - Sansepolcro (AR), Alunni           
Giuliano - Mondaino (RN), Bacchini Giancarlo & C. Snc - Misano (RN)             
per il mancato possesso dei requisiti previsti e indicati in                    
premessa;                                                                       
F) il numero "minimo" di veicoli sostituibili di cui sopra potra'               
essere incrementato, in relazione agli effettivi acquisti, fino alla            
concorrenza del contributo massimo assegnabile a ciascuna azienda               
risultante dalla "colonna q" della "Tabella di riparto";                        
G) di prevedere, rispetto all'ammontare globale risultante per                  
ciascuna azienda, una riduzione del contributo erogabile per ciascun            
veicolo, determinato nei valori appresso indicati, a fronte del                 
mancato possesso del relativo requisito:                                        
Specifica di allestimento       penalita' in milioni          (pari a           
Euro)  Urbano  Suburb.  Interurb.  Interurb.      a pianale            
    ribassato                                                                   
- veicolo con altezza del                                                       
  piano di calpestio inferiore                                                  
  o uguale a 350 mm.,                                                           
  misurata alla soglia, senza                                                   
  gradini trasversali interni                                                   
  almeno in corrispondenza                                                      
  delle due porte anteriori  10  10  10  -                                      
      (5.164,57)                                                                
- veicolo con allestimento                                                      
  atto al trasporto di almeno                                                   
  1 carrozzella  10  10  10  -                                                  
      (5.164,57)                                                                
- rumorosita' esterna, con                                                      
  riferimento ai limiti della                                                   
  direttiva CEE 92/97, per                                                      
  ogni dB in piu' rispetto al                                                   
  valore ottimale di 79 dB per                                                  
  motori di potenza uguale o                                                    
  superiore a 150 kW o di                                                       
  77 dB per motori di potenza                                                   
  inferiore a 150 kW  5  5  5  5                                                
      (2.582,28)                                                                
- rumorosita' interna, con                                                      
  riferimento al limite indicato                                                
  dalla norma CUNA NC 504.02,                                                   
  per ogni decibel in piu',                                                     
  rispetto al livello medio                                                     
  ottimale di 72 dB risultante                                                  
  dalla media delle tre                                                         
  rilevazioni anteriore,                                                        
  centrale, posteriore  5  5  5  5                                              
      (2.582,28)                                                                
- impianto di aria                                                              
  condizionata del vano                                                         
  passeggeri  15  15  15  15                                                    
      (7.746,85)                                                                
H) i contributi, di importo comunque non eccedente l'ammontare                  
indicato nella "Tabella di riparto", allegato parte integrante del              
presente atto, non potranno in nessun caso superare la percentuale              
del 70% della spesa sostenuta al netto di IVA e non sono cumulabili             
oltre il suddetto limite con altre provvidenze regionali allo stesso            
titolo;                                                                         
I) le economie eventualmente rilevate con riferimento all'importo               
massimo erogabile per ciascuna azienda potranno costituire                      
integrazione del contributo regionale, a favore della medesima                  
azienda, per l'attuazione di ulteriori programmi aziendali di                   
acquisto veicoli, qualora previsti nell'"Accordo di programma e di              
servizio" in corso di aggiornamento per il biennio 1999/2000, nel               
rispetto della condizione di cui al punto precedente e per la                   
medesima tipologia di intervento;                                               
L) gli importi eventualmente non attribuibili risultanti in sede di             
concessione-impegno del contributo, conseguenti al mancato possesso             
dei requisiti di qualita' previsti dal presente provvedimento,                  
potranno essere confermati alla medesima azienda, sempre che non                
eccedenti il 70% della spesa reale effettuata al netto di IVA, a                
compensazione delle eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto           
di veicoli ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto                 
ambientale, fino alla concorrenza massima di 55 milioni per ogni                
veicolo ecologico, quale misura cumulativa delle penalita' previste             
dal presente atto (55.000.000 = 15.000.000 + 10.000.000 + 5.000.000 +           
5.000.000 x 3 + 15.000.000);                                                    
M) gli importi eventualmente non attribuibili ai sensi di quanto                
previsto alle lettere I) e L) costituiranno disponibilita' per un               
successivo programma di intervento regionale a sostegno delle imprese           
che abbiano acquistato veicoli ecologici, da approvarsi con atto di             
Giunta nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione             
contabile;                                                                      
N) di dare atto che la spesa per la realizzazione degli interventi              
previsti dal presente provvedimento di Lire 120.000.000.000 (pari ad            
Euro 61.974.827,89), trova copertura finanziaria nell'ambito del Cap.           
43263 "Contributi per investimenti in mezzi e tecnologie nel settore            
del trasporto pubblico locale (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34,             
comma 1, lett. a) e comma 6, lettere a) e b), L.R. 2 ottobre 1998, n.           
30; art. 2, commi 5, 6 e 7, Legge 194/98; DI n. 3158 del 20 ottobre             
1998). Mezzi statali" (CNI) del Bilancio di previsione della Regione            
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1999;                                
O) di dare atto che il dirigente competente per materia provvedera'             
con propri atti formali, ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come                   
modificata dalla L.R. 40/94 e in applicazione della deliberazione               
2541/95, alla concessione dei contributi e al relativo impegno di               
spesa a favore dei beneficiari indicati alla precedente lettera B),             
nonche' alla liquidazione delle somme dovute secondo le seguenti                
modalita':                                                                      
- acconto del 50% a presentazione della documentazione (delibera di             
aggiudicazione gara o contratto di fornitura) comprovante l'acquisto            
dei veicoli per i quali viene richiesto il contributo, come                     
dettagliatamente specificato nella circolare che sara' emanata dal              
competente Servizio Trasporti pubblici ad esecutivita' del presente             
atto;                                                                           
- 50% a saldo, a presentazione delle fatture relative all'acquisto              
dei veicoli in oggetto nonche' degli atti dell'autorita' comunale o             
provinciale comprovanti il distoglimento dal parco veicoli dei mezzi            
obsoleti a fronte delle nuove acquisizioni, sempre che non                      
diversamente autorizzati ai sensi del punto 9) dei criteri indicati             
in premessa, come meglio specificato nella circolare suddetta;                  
- oppure contestuale impegno e liquidazione della totalita' del                 
contributo qualora la documentazione di cui ai precedenti alinea                
venga presentata in unica soluzione.                                            
(omissis)                                                                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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