REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2000, n. 1280

Consulta regionale dello sport. Definizione composizione e modalita' funzionamento - art. 6, L.R. 13/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport", ed           
in particolare l'art. 6, che prevede la costituzione della "Consulta            
regionale dello sport con funzione consultiva per le attivita' della            
Giunta regionale", con particolare riferimento a quelle di                      
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca;                   
considerato che, pertanto, l'attivita' della Consulta puo' essere               
riepilogata come segue:                                                         
- esprimere pareri nell'ambito della definizione del programma                  
regionale di impiantistica sportiva;                                            
- esprimere pareri in merito alle problematiche relative alla tutela            
dei praticanti e dei non praticanti;                                            
- proporre l'effettuazione di studi, ricerche ed indagini di cui                
all'art. 4, comma 2 della L.R. 13/00;                                           
considerato che la legge prevede che la Giunta regionale determini la           
composizione di tale organismo e le modalita' di funzionamento dello            
stesso e che, riguardo alla composizione, stabilisce che la stessa              
deve prevedere la presenza di rappresentanti degli Enti locali, delle           
istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni                    
professionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI regionale            
e delle organizzazioni sportive private;                                        
ritenuto opportuno stabilire il numero dei rappresentanti di ciascuno           
degli enti ed organismi sopra indicati in modo da assicurare                    
un'equilibrata rappresentanza degli stessi e, contemporaneamente,               
garantire una adeguata agilita' della struttura, stabilendo,                    
pertanto, un numero contenuto di componenti e precisamente:                     
l'Assessore regionale allo Sport o un suo delegato, che la presiede;            
3 rappresentanti degli enti locali;                                             
1 rappresentante delle istituzioni scolastiche;                                 
1 rappresentante delle istituzioni universitarie;                               
1 rappresentante delle associazioni professionali;                              
2 rappresentanti degli enti di promozione sportiva;                             
1 rappresentante del CONI regionale;                                            
2 rappresentanti delle organizzazioni sportive private;                         
1 rappresentante delle Federazioni sportive;                                    
da 1 a 3 esperti;                                                               
preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/00, i                        
rappresentanti degli Enti locali vengono designati dalla Conferenza             
Regione - Autonomie locali;                                                     
tenuto opportuno richiedere la designazione del rappresentante delle            
istituzioni scolastiche alla Sovrintendenza Scolastica regionale, di            
quello delle istituzioni universitarie alla Facolta' di Scienze                 
Motorie dell'Universita' di Bologna, di quello del CONI regionale e             
di quello delle Federazioni sportive allo stesso CONI regionale;                
considerato che, per quanto riguarda i rappresentanti delle                     
associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva e delle           
organizzazioni sportive private, non risultando esistere sul                    
territorio organismi che li rappresentino unitariamente ai quali                
richiedere le designazioni, si ritiene opportuno procedere alla                 
individuazione dei membri della Consulta sulla base di candidature da           
presentare da parte degli organismi stessi;                                     
ritenuto pertanto opportuno stabilire che:                                      
- per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni                       
professionali, degli enti di promozione sportiva e delle                        
organizzazioni sportive private, le organizzazioni e gli enti che               
intendono candidare un loro rappresentante in seno alla Consulta                
regionale dello sport devono inviare, entro il 15 settembre 2000, le            
loro proposte all'Assessore regionale allo Sport, Viale Aldo Moro n.            
64 - Bologna, corredate da curriculum professionale della persona               
candidata sottoscritto dalla stessa;                                            
- l'Assessore regionale, in caso di ricevimento di un numero di                 
proposte superiore al numero dei rappresentanti previsti per ogni               
categoria (dotate di curriculum adeguato), a seguito di istruttoria             
effettuata dal Servizio regionale competente per materia sulla base             
del curriculum professionale delle persone candidate, degli incarichi           
svolti o in corso di svolgimento in relazione al settore sportivo,              
nonche' del sostegno ottenuto dalle varie organizzazioni per ogni               
tipo di settore, effettuera' la scelta dei membri che parteciperanno            
alla Consulta in rappresentanza delle associazioni professionali,               
degli enti di promozione sportiva e delle organizzazioni sportive               
private.                                                                        
In caso di mancanza di designazioni o di candidature la Consulta                
sara' regolarmente costituita ed operativa con almeno la presenza di            
un rappresentante per ogni "categoria" prevista dal citato art. 6               
della L.R. 13/00;                                                               
ritenuto che all'Assessore regionale alla Cultura, Sport e Progetti             
per i rapporti con i cittadini, competa inoltre la scelta del numero            
e delle persone che faranno parte della Consulta in qualita' di                 
esperti;                                                                        
considerato inoltre opportuno precisare che i dati personali inviati            
per la presentazione delle candidature saranno trattati                         
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel                 
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge                    
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni                       
riservatezza;                                                                   
ritenuto inoltre necessario provvedere a definire le modalita' di               
funzionamento della Consulta come segue:                                        
- la Consulta resta in carica per la durata della legislatura                   
regionale;                                                                      
- i provvedimenti di nomina dei membri della Consulta sono adottati             
dall'Assessore competente in materia;                                           
- i componenti che, per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla           
carica sono sostituiti, per il periodo di durata della legislatura,             
con nuova designazione o nuova scelta fra le candidature presenti o,            
in caso di assenza di queste, fra nuove candidature, con le stesse              
procedure adottate per la prima nomina;                                         
- le riunioni avvengono, su convocazione del Presidente, in relazione           
alla temporalita' dei provvedimenti da emanare;                                 
- il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori;               
- l'assemblea in prima convocazione e' validamente costituita con la            
presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione,             
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Consulta           
sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;              
non sono ammesse deleghe ad esclusione di quella del Presidente;                
- le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un                    
collaboratore del Servizio regionale competente;dato atto dei pareri            
favorevoli espressi in merito alla legittimita' ed alla regolarita'             
tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della              
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' alla propria deliberazione                
2541/95, rispettivamente dal Direttore generale per Turismo e                   
Cultura, dott. Alessandro Chili e dal Responsabile del Servizio                 
Cultura, Sport e Tempo libero, dott. Giovanni Serpe;                            
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di definire le modalita' di composizione e di funzionamento della            
Consulta regionale dello sport, costituita ai sensi dell'art. 6 della           
L.R. 13/00, come indicato in premessa e per le motivazioni in essa              
espresse e qui integralmente riportate;                                         
2) di richiedere alla Conferenza Regione - Autonomie locali, alla               
facolta' di Scienze Motorie dell'Universita' di Bologna, al CONI                
regionale e alla Sovrintendenza Scolastica regionale, di designare              
rispettivamente i loro rappresentanti in numero di 3, l, 2 e 1 quali            
componenti della Consulta;                                                      
3) di dare atto che il termine per la presentazione delle candidature           
per i rappresentanti delle associazioni professionali, degli enti di            
promozione sportiva e delle organizzazioni sportive private, e'                 
fissato nel 15 settembre 2000;                                                  
4) di delegare l'Assessore competente per materia a provvedere con              
proprio atto alla definizione nominativa della Consulta, sulla base             
delle designazioni che perverranno dagli enti di cui al precedente              
punto 2) e a seguito di istruttoria delle domande degli enti e                  
associazioni di cui al punto 3);                                                
5) di prevedere che la partecipazione alla Consulta, secondo quanto             
disposto al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 13/00, sia senza oneri per           
la Regione;                                                                     
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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