REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1883

L.R. 43/97. Modifica criteri attuativi adottati con deliberazione di Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999, adozione programma regionale per il 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di                
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della            
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";                                                    
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel             
settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale C 28/2 dell'1              
febbraio 2000 e successive rettifiche pubblicate sulla Gazzetta                 
Ufficiale C 232/17 del 12 agosto 2000;                                          
richiamata la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la            
quale sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi                    
regionali di cui alla citata L.R. 43/97;                                        
considerato che:                                                                
- la Commissione Europea con lettera n. SG (98) D 9015 ha valutato              
positivamente gli aiuti indicati ai punti 3 (garanzie), 4.1 (prestiti           
di esercizio), 4.2.1 (esclusivamente per quanto riguarda gli aiuti              
per l'acquisto di terreni), 4.2.2. (aiuti a seguito di calamita'                
naturali) e 5 (aiuti per azioni di assistenza tecnica) indicati nei             
criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con la richiamata                  
deliberazione 921/99;                                                           
- gli aiuti in questione rientrano tra quelli ammissibili dagli                 
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;            
- gli aiuti indicati al punto 4.2.1 ad esclusione degli aiuti per               
l'acquisto di terreni dei sopra citati criteri attuativi, ricadevano            
nel campo di applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento             
(CE) n. 950/97 e come tali sono stati oggetto di esame da parte della           
Commissione Europea che con Decisione in data 11 agosto 1999 ne ha              
attestato la rispondenza agli obiettivi e alle condizioni di tale               
regolamento;                                                                    
- con il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio               
1999, inerente al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo              
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica           
taluni regolamenti, e' stato definito il quadro di sostegno                     
comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile a partire dall'1                
gennaio 2000;                                                                   
- il regolamento in questione accompagna ed integra gli altri                   
strumenti della politica agricola comune e della politica strutturale           
comunitaria ed abroga, a questo titolo, i precedenti regolamenti, tra           
cui il sopra citato Reg. (CE) 950/97;                                           
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale           
n. 1338 in data 19 gennaio 2000, in attuazione del Reg. (CE) 1257/99            
ha adottato il Piano regionale di sviluppo rurale denominato "La                
qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente e del                   
territorio" (di seguito per brevita' indicato come PRSR), al fine di            
ottenerne l'approvazione da parte dell'Unione Europea;                          
- il Piano regionale di sviluppo rurale, approvato nella seduta del             
Comitato STAR del 27 giugno 2000, e' stato oggetto della Decisione              
della Commissione Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 che lo ha            
approvato nella stesura trasmessa dalla Regione in data 3 luglio                
2000;                                                                           
- tra gli interventi previsti dal PRSR e' compresa la Misura 1.a                
"Investimenti nelle aziende agricole" che rappresenta la naturale               
prosecuzione degli analoghi interventi previsti dal Reg. (CE) 950/97,           
ora abrogato;                                                                   
- nella richiamata Misura 1.a del PRSR la Regione, tra l'altro, si e'           
riservata di attivare, come aiuti di Stato con fondi propri, un                 
regime di aiuto in conto interesse e/o garanzie che in applicazione             
della L.R. 43/97 puo' finanziare, nei limiti del contributo massimo             
ammissibile e del massimale di intervento definiti per la Misura,               
piani di investimento aziendale e interaziendale conformi alla Misura           
stessa e alle norme applicative del successivo Programma operativo;             
ritenuto pertanto di dovere procedere alla modificazione dei criteri            
attuativi gia' approvati con la piu' volte citata delibera 921/99 al            
fine di adeguarli al nuovo quadro normativo di riferimento venutosi             
nel frattempo a determinare a livello europeo e regionale;                      
considerato inoltre che nei criteri attuativi, approvati con la                 
citata deliberazione 921/99, viene tra l'altro previsto che la Giunta           
regionale adotti il Programma annuale di attuazione e definisca, con            
lo stesso, le modalita di concessione e liquidazione dei contributi;            
ravvisata pertanto la necessita' di:                                            
- adottare il Programma regionale annuale 2000 che consente                     
l'attivazione degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97;                            
- determinare, con lo stesso Programma, le modalita' di concessione e           
liquidazione degli aiuti stessi;                                                
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva,            
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle                 
funzioni dirigenziali";                                                         
- la propria deliberazione n. 1657 del 3 ottobre 2000 con la quale e'           
stata conferita alla dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita'            
del Servizio Aiuti alle imprese;                                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita Pergolotti,            
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal Direttore                   
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai               
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della citata deliberazione 2541/95;                                             
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul                   
Programma approvato con il presente atto dal Responsabile del                   
Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi dei             
predetti articolo di legge e deliberazione, in attuazione anche di              
quanto disposto con determinazione del Direttore generale Risorse               
finanziarie e Strumentali n. 7350 del 26/9/1996;                                
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le modifiche indicate nell'Allegato A), parte                   
integrante e sostanziale del presente atto, ai criteri attuativi                
della L.R. 43/97, concernenti interventi a favore di forme collettive           
di garanzia nel settore agricolo gia' approvati con deliberazione n.            
921 dell'8 giugno 1999;                                                         
2) di approvare il Programma regionale per l'anno 2000 di attuazione            
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme                
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato                       
nell'Allegato B che fa parte integrante del presente atto;                      
3) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata             
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della deliberazione 2541/95 il              
Direttore generale Agricoltura provvedera' alla concessione, impegno            
e contestuale liquidazione in unica soluzione delle assegnazioni a              
titolo dell'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) della L.R. 43/97,            
nel rispetto dei criteri stabiliti nel Programma approvato con il               
presente atto e nei limiti delle disponibilita' recate dal Bilancio             
regionale per l'esercizio finanziario 2000 sui Capitoli 18344                   
"Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e           
di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del            
patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre             
1997, n. 43)" e 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e             
ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli                  
interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese             
agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n.            
43)", quali risulteranno a seguito dell'entrata in vigore della legge           
regionale di assestamento al bilancio medesimo;                                 
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Modifica dei criteri attuativi della L.R. 43/97, concernente                    
interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore                 
agricolo, approvati con deliberazione di Giunta regionale  n.921                
dell'8 giugno 1999                                                              
I punti 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4 e 4.5 dei criteri attuativi approvati              
con la deliberazione di Giunta regionale 921/99 sono sostituiti dai             
seguenti:                                                                       
4.2 Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti           
a medio termine (massimo 5 anni)                                                
Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per prestiti a             
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1                 
debbono soddisfare le condizioni di ammissibilita' previste dal Piano           
operativo Misura 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale (di                 
seguito per brevita' indicato come PRSR).                                       
4.2.1 I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario a           
medio termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del 50%            
della spesa ammissibile e differenziato, in base alle caratteristiche           
 territoriali, soggettive del beneficiario e alla natura                        
dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano operativo               
Misura 1.a del PRSR finalizzato all'esecuzione degli interventi                 
ritenuti ammissibili, per  ciascun settore, nel Piano operativo                 
Misura 1.a del PRSR.                                                            
I prestiti di cui sopra, in analogia a quanto previsto dal PRSR sui             
massimali d'investimento sovvenzionabile, devono osservare il                   
seguente limite: l'investimento puo' raggiungere al massimo,                    
nell'arco dei sette anni della programmazione finanziaria 2000-2006:            
- 500.000 Euro, per le aziende singole;                                         
- 1.500.000 Euro per le aziende  associate (comprese le cooperative).           
4.3 Priorita'                                                                   
Gli aiuti sui prestiti a medio termine sono concessi seguendo le                
priorita' e i criteri di scelta stabiliti dalle Amministrazioni                 
provinciali all'interno dei Piani operativi provinciali attuativi del           
Piano operativo regionale Misura 1.a.                                           
4.4 Limitazioni                                                                 
L'importo concedibile, per i prestiti a medio termine contemplati al            
punto 4.2.1, non puo' superare le spese o gli investimenti previsti.            
Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste            
nell'ambito degli aiuti di Stato.                                               
Inoltre, sui prestiti concedibili per l'esecuzione degli investimenti           
aziendali indicati al precedente punto 4.2.1, si applicano, per                 
ciascun settore della produzione agricola, le limitazioni e le                  
esclusioni specificatamente previste dal Piano operativo Misura 1.a             
del PRSR.                                                                       
4.5 Esclusioni                                                                  
Oltre alle esclusioni specifiche previste per gli investimenti                  
aziendali dal Piano operativo Misura 1.a del PRSR, sono comunque                
escluse:                                                                        
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario           
e dagli aiuti di Stato;                                                         
- le aziende non iscritte al Registro Imprese, sezione agricola,                
tenuto dalla CCIAA;                                                             
- le aziende in dissesto economico;                                             
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.                    
ALLEGATO B)                                                                     
Programma regionale per il 2000 di attuazione della Legge 12 dicembre           
1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel            
settore agricolo"                                                               
1) Promozione delle forme collettive di garanzia                                
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97            
la Regione interviene:                                                          
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi           
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle            
imprese  agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema                   
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concedendo contributi agli organismi di garanzia da utilizzare per           
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti              
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi organismi sui prestiti           
concessi alle imprese agricole.                                                 
1.1 Soggetti beneficiari                                                        
Cooperative di garanzia e consorzi fidi - composti da imprenditori              
agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. - con l'eventuale adesione,              
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -                       
costituitisi al fine di:                                                        
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema                     
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti             
assistiti dalle summenzionate garanzie;                                         
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria.                                                            
Le cooperative e i consorzi fidi, che possono avere base provinciale,           
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,                
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                              
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;            
b) avere una base sociale composta da almeno 100 imprenditori di cui            
all'art. 2135 del C.C.. A norma dei criteri stabiliti dalla                     
deliberazione della Giunta regionale 921/99, a partire dal terzo anno           
di intervento la base sociale deve risultare composta da almeno 300             
imprenditori di cui all'art. 2135 del C.C.;                                     
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'             
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con               
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - che il consiglio di amministrazione sia             
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende           
socie o loro rappresentanti;                                                    
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o            
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.                  
Le cooperative e i consorzi devono inoltre assoggettarsi alle                   
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nella                  
deliberazione della Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999                  
recante i criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R.            
43/97 cosi' come modificati ed integrati dal punto 1 della                      
deliberazione di approvazione del presente programma.                           
1.2 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo            
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata              
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione                 
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il quindicesimo             
giorno dalla pubblicazione del presente Programma sul Bollettino                
Ufficiale  della Regione Emilia-Romagna.                                        
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale                    
accettante ovvero la data del protocollo regionale.                             
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed  essere corredate dai seguenti            
documenti:                                                                      
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di                 
garanzia o dal consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;                
b) copia autentica dello statuto in vigore;                                     
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente           
approvato dall'assemblea dei soci;                                              
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale            
versato;                                                                        
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della               
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla           
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione            
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e           
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -              
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed                
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -                
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli                   
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. effettivamente              
erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie prestate  (totale               
importo movimentato).                                                           
1.3 Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative             
di garanzia e ai consorzi fidi                                                  
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per                 
l'esercizio finanziario 2000 per l'attuazione delle specifiche forme            
di aiuto verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e            
liquidati ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi'              
come modificata dalla L.R. 40/94, fra le cooperative di garanzia ed i           
consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai           
seguenti criteri:                                                               
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e             
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)              
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal                  
Capitolo 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di            
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei               
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'             
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi                 
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di           
presentazione della domanda  di contributo; - per il 60% della                  
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale            
delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative e dai             
consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura                   
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri               
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale              
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito            
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi             
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;                                      
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli                 
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a              
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: - in misura              
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle                
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.,                
garantiti dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogati            
o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data            
di presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento recato            
dal Capitolo 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai             
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi           
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole              
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".               
1.4 Concessione del contributo in conto interessi alle imprese                  
associate                                                                       
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzano i                      
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.           
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un                
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a            
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti             
di credito.                                                                     
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'                 
quella definita al punto 4) dell'allegato parte integrante della                
deliberazione della Giunta regionale 921/99 come modificato dal punto           
1 della deliberazione di approvazione del presente programma e                  
richiamati al successivo punto 1.5 del programma medesimo.                      
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia              
con provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a                 
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., in            
possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai prestiti - a breve           
e medio termine - assistiti dalle garanzie prestate dagli organismi             
stessi.                                                                         
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul                 
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse            
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto            
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),              
del presente Programma.                                                         
Gli interventi degli organismi di garanzia sono limitati alle imprese           
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.              
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in                 
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma                    
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti                  
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di                
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30                 
giugno 2001 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione            
del presente Programma attraverso la presentazione:                             
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;                    
b) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi                
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,                
dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di credito, della             
sua durata, della garanzia prestata (importo e percentuale) e del               
contributo concesso dall'organismo di garanzia (percentuale                     
abbattimento tasso e contributo liquidato);                                     
c) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                 
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
d) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e           
contabili di accredito del contributo) relativa alle operazioni                 
rendicontate.                                                                   
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della                     
cooperativa o del consorzio, e' presentata alla Regione                         
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese.                                                                        
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale             
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero            
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione            
sul Programma annuale successivo.                                               
1.5 Misura dell'intervento in conto interessi degli organismi di                
garanzia                                                                        
a) Prestiti di esercizio a breve termine                                        
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori            
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo                 
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di              
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il            
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,                   
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di              
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.                                 
Non appena saranno stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la                   
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli           
Organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione             
della misura.                                                                   
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della                  
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli            
92 e 93 del Trattato CE,  l'attivazione degli aiuti previsti dalla              
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento              
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.                    
b) Prestiti a medio termine                                                     
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.               
43/97, la garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai                 
consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere           
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'                      
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                                      
La garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai consorzi               
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97              
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.                           
I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario a medio           
termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del 50% della            
spesa ammissibile e graduato in base alle caratteristiche                       
territoriali, soggettive del beneficiario ed alla natura                        
dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano operativo               
della Misura 1.a del PRSR - finalizzato all'esecuzione degli                    
investimenti ritenuti ammissibili, per ciascun settore, nel                     
richiamato Piano operativo Misura 1.a del PRSR.                                 
Possono inoltre ricorrere al prestito bancario a medio termine,                 
finalizzato alla ricostituzione del capitale di conduzione non                  
diversamente reintegrabile  per effetto di perdite di prodotto a                
seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali, alle                    
condizioni riportate al punto 4.2.2 dei criteri attuativi di cui alla           
delibera 921/99. La misura massima dell'aiuto regionale, quale                  
concorso attualizzato su tale prestito, calcolata ai sensi del DPCM             
del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del tasso di riferimento                  
periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro.                            
2) Controlli e sanzioni                                                         
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al            
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli             
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte            
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -            
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.                     
La violazione degli obblighi, previsti dalla legge e dalle                      
disposizioni attuative previste nella deliberazione della Giunta                
regionale 921/99 e nella deliberazione di approvazione del presente             
programma, comporta:                                                            
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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