DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1883
L.R. 43/97. Modifica criteri attuativi adottati con deliberazione di Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999, adozione programma regionale per il 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale C 28/2 dell'1
febbraio 2000 e successive rettifiche pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale C 232/17 del 12 agosto 2000;
richiamata la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la
quale sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi
regionali di cui alla citata L.R. 43/97;
considerato che:
- la Commissione Europea con lettera n. SG (98) D 9015 ha valutato
positivamente gli aiuti indicati ai punti 3 (garanzie), 4.1 (prestiti
di esercizio), 4.2.1 (esclusivamente per quanto riguarda gli aiuti
per l'acquisto di terreni), 4.2.2. (aiuti a seguito di calamita'
naturali) e 5 (aiuti per azioni di assistenza tecnica) indicati nei
criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con la richiamata
deliberazione 921/99;
- gli aiuti in questione rientrano tra quelli ammissibili dagli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
- gli aiuti indicati al punto 4.2.1 ad esclusione degli aiuti per
l'acquisto di terreni dei sopra citati criteri attuativi, ricadevano
nel campo di applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento
(CE) n. 950/97 e come tali sono stati oggetto di esame da parte della
Commissione Europea che con Decisione in data 11 agosto 1999 ne ha
attestato la rispondenza agli obiettivi e alle condizioni di tale
regolamento;
- con il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999, inerente al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica
taluni regolamenti, e' stato definito il quadro di sostegno
comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile a partire dall'1
gennaio 2000;
- il regolamento in questione accompagna ed integra gli altri
strumenti della politica agricola comune e della politica strutturale
comunitaria ed abroga, a questo titolo, i precedenti regolamenti, tra
cui il sopra citato Reg. (CE) 950/97;
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale
n. 1338 in data 19 gennaio 2000, in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
ha adottato il Piano regionale di sviluppo rurale denominato "La
qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente e del
territorio" (di seguito per brevita' indicato come PRSR), al fine di
ottenerne l'approvazione da parte dell'Unione Europea;
- il Piano regionale di sviluppo rurale, approvato nella seduta del
Comitato STAR del 27 giugno 2000, e' stato oggetto della Decisione
della Commissione Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 che lo ha
approvato nella stesura trasmessa dalla Regione in data 3 luglio
2000;
- tra gli interventi previsti dal PRSR e' compresa la Misura 1.a
"Investimenti nelle aziende agricole" che rappresenta la naturale
prosecuzione degli analoghi interventi previsti dal Reg. (CE) 950/97,
ora abrogato;
- nella richiamata Misura 1.a del PRSR la Regione, tra l'altro, si e'
riservata di attivare, come aiuti di Stato con fondi propri, un
regime di aiuto in conto interesse e/o garanzie che in applicazione
della L.R. 43/97 puo' finanziare, nei limiti del contributo massimo
ammissibile e del massimale di intervento definiti per la Misura,
piani di investimento aziendale e interaziendale conformi alla Misura
stessa e alle norme applicative del successivo Programma operativo;
ritenuto pertanto di dovere procedere alla modificazione dei criteri
attuativi gia' approvati con la piu' volte citata delibera 921/99 al
fine di adeguarli al nuovo quadro normativo di riferimento venutosi
nel frattempo a determinare a livello europeo e regionale;
considerato inoltre che nei criteri attuativi, approvati con la
citata deliberazione 921/99, viene tra l'altro previsto che la Giunta
regionale adotti il Programma annuale di attuazione e definisca, con
lo stesso, le modalita di concessione e liquidazione dei contributi;
ravvisata pertanto la necessita' di:
- adottare il Programma regionale annuale 2000 che consente
l'attivazione degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97;
- determinare, con lo stesso Programma, le modalita' di concessione e
liquidazione degli aiuti stessi;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva,
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 1657 del 3 ottobre 2000 con la quale e'
stata conferita alla dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita'
del Servizio Aiuti alle imprese;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita Pergolotti,
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della citata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul
Programma approvato con il presente atto dal Responsabile del
Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi dei
predetti articolo di legge e deliberazione, in attuazione anche di
quanto disposto con determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e Strumentali n. 7350 del 26/9/1996;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le modifiche indicate nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai criteri attuativi
della L.R. 43/97, concernenti interventi a favore di forme collettive
di garanzia nel settore agricolo gia' approvati con deliberazione n.
921 dell'8 giugno 1999;
2) di approvare il Programma regionale per l'anno 2000 di attuazione
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato
nell'Allegato B che fa parte integrante del presente atto;
3) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata
dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della deliberazione 2541/95 il
Direttore generale Agricoltura provvedera' alla concessione, impegno
e contestuale liquidazione in unica soluzione delle assegnazioni a
titolo dell'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) della L.R. 43/97,
nel rispetto dei criteri stabiliti nel Programma approvato con il
presente atto e nei limiti delle disponibilita' recate dal Bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2000 sui Capitoli 18344
"Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e
di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del
patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre
1997, n. 43)" e 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e
ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli
interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese
agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n.
43)", quali risulteranno a seguito dell'entrata in vigore della legge
regionale di assestamento al bilancio medesimo;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Modifica dei criteri attuativi della L.R. 43/97, concernente
interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo, approvati con deliberazione di Giunta regionale n.921
dell'8 giugno 1999
I punti 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4 e 4.5 dei criteri attuativi approvati
con la deliberazione di Giunta regionale 921/99 sono sostituiti dai
seguenti:
4.2 Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti
a medio termine (massimo 5 anni)
Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per prestiti a
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1
debbono soddisfare le condizioni di ammissibilita' previste dal Piano
operativo Misura 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale (di
seguito per brevita' indicato come PRSR).
4.2.1 I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario a
medio termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del 50%
della spesa ammissibile e differenziato, in base alle caratteristiche
territoriali, soggettive del beneficiario e alla natura
dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano operativo
Misura 1.a del PRSR finalizzato all'esecuzione degli interventi
ritenuti ammissibili, per ciascun settore, nel Piano operativo
Misura 1.a del PRSR.
I prestiti di cui sopra, in analogia a quanto previsto dal PRSR sui
massimali d'investimento sovvenzionabile, devono osservare il
seguente limite: l'investimento puo' raggiungere al massimo,
nell'arco dei sette anni della programmazione finanziaria 2000-2006:
- 500.000 Euro, per le aziende singole;
- 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le cooperative).
4.3 Priorita'
Gli aiuti sui prestiti a medio termine sono concessi seguendo le
priorita' e i criteri di scelta stabiliti dalle Amministrazioni
provinciali all'interno dei Piani operativi provinciali attuativi del
Piano operativo regionale Misura 1.a.
4.4 Limitazioni
L'importo concedibile, per i prestiti a medio termine contemplati al
punto 4.2.1, non puo' superare le spese o gli investimenti previsti.
Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste
nell'ambito degli aiuti di Stato.
Inoltre, sui prestiti concedibili per l'esecuzione degli investimenti
aziendali indicati al precedente punto 4.2.1, si applicano, per
ciascun settore della produzione agricola, le limitazioni e le
esclusioni specificatamente previste dal Piano operativo Misura 1.a
del PRSR.
4.5 Esclusioni
Oltre alle esclusioni specifiche previste per gli investimenti
aziendali dal Piano operativo Misura 1.a del PRSR, sono comunque
escluse:
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario
e dagli aiuti di Stato;
- le aziende non iscritte al Registro Imprese, sezione agricola,
tenuto dalla CCIAA;
- le aziende in dissesto economico;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.
ALLEGATO B)
Programma regionale per il 2000 di attuazione della Legge 12 dicembre
1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo"
1) Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 43/97
la Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1 Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -
costituitisi al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le cooperative e i consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 100 imprenditori di cui
all'art. 2135 del C.C.. A norma dei criteri stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale 921/99, a partire dal terzo anno
di intervento la base sociale deve risultare composta da almeno 300
imprenditori di cui all'art. 2135 del C.C.;
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - che il consiglio di amministrazione sia
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende
socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le cooperative e i consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nella
deliberazione della Giunta regionale n. 921 dell'8 giugno 1999
recante i criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R.
43/97 cosi' come modificati ed integrati dal punto 1 della
deliberazione di approvazione del presente programma.
1.2 Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno essere inviate, con raccomandata
con ricevuta di ritorno, o direttamente consegnate alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente Programma sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante ovvero la data del protocollo regionale.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o dal consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente
approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. effettivamente
erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie prestate (totale
importo movimentato).
1.3 Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative
di garanzia e ai consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2000 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e
liquidati ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi'
come modificata dalla L.R. 40/94, fra le cooperative di garanzia ed i
consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai
seguenti criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal
Capitolo 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda di contributo; - per il 60% della
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale
delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative e dai
consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: - in misura
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.,
garantiti dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogati
o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data
di presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento recato
dal Capitolo 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
1.4 Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti
di credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'
quella definita al punto 4) dell'allegato parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 921/99 come modificato dal punto
1 della deliberazione di approvazione del presente programma e
richiamati al successivo punto 1.5 del programma medesimo.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia
con provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., in
possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai prestiti - a breve
e medio termine - assistiti dalle garanzie prestate dagli organismi
stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),
del presente Programma.
Gli interventi degli organismi di garanzia sono limitati alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30
giugno 2001 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione
del presente Programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;
b) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,
dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di credito, della
sua durata, della garanzia prestata (importo e percentuale) e del
contributo concesso dall'organismo di garanzia (percentuale
abbattimento tasso e contributo liquidato);
c) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
d) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e
contabili di accredito del contributo) relativa alle operazioni
rendicontate.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio, e' presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul Programma annuale successivo.
1.5 Misura dell'intervento in conto interessi degli organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.
Non appena saranno stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli
Organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione
della misura.
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli
92 e 93 del Trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai
consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
La garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai consorzi
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.
I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario a medio
termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del 50% della
spesa ammissibile e graduato in base alle caratteristiche
territoriali, soggettive del beneficiario ed alla natura
dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano operativo
della Misura 1.a del PRSR - finalizzato all'esecuzione degli
investimenti ritenuti ammissibili, per ciascun settore, nel
richiamato Piano operativo Misura 1.a del PRSR.
Possono inoltre ricorrere al prestito bancario a medio termine,
finalizzato alla ricostituzione del capitale di conduzione non
diversamente reintegrabile per effetto di perdite di prodotto a
seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali, alle
condizioni riportate al punto 4.2.2 dei criteri attuativi di cui alla
delibera 921/99. La misura massima dell'aiuto regionale, quale
concorso attualizzato su tale prestito, calcolata ai sensi del DPCM
del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del tasso di riferimento
periodicamente determinato dal Ministero del Tesoro.
2) Controlli e sanzioni
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.
La violazione degli obblighi, previsti dalla legge e dalle
disposizioni attuative previste nella deliberazione della Giunta
regionale 921/99 e nella deliberazione di approvazione del presente
programma, comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.