DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1879
Attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.2 Azione B del Programma triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di procedere all'attuazione della Misura 2.2 Azione B "Spin-off e
nuove imprese high-tech: interventi regionali" del suddetto Programma
triennale mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs
123/98, approvando le disposizioni operative per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione di "Programmi per la
promozione di spin-off aziendali e accademici", Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che il comma 4 dell'art. 6 del DLgs 123/98
prevede che l'atto di concessione degli interventi possa essere
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nelle
disposizioni di attuazione;
3) di dare atto che i contenuti del contratto potranno essere
definiti, in termini di impegni reciproci, solamente nell'ambito
della fase negoziale della procedura;
4) di dare atto che il Direttore generale alle Attivita' produttive
provvedera':
- all'approvazione degli interventi previa apposita istruttoria
secondo le modalita' indicate all'art. 5 "Istruttoria" dell'Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nonche' all'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi
con i soggetti proponenti gli interventi;
- al contestuale impegno delle risorse finanziarie ai sensi della
L.R. 31/77 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti proponenti le
iniziative approvate;
5) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in
attuazione della delibera 2541/95;
6) di stabilire che gli interventi oggetto della presente misura
potranno essere finanziati al massimo al 50% dei costi previsti fino
ad un massimo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) di finanziamento;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di "Programmi per la promozione di
spin-off aziendali e accademici"
Art. 1
Ambiti e finalita' dell'intervento
1) Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli
interventi di promozione (studi di fattibilita', progetti di impresa,
azioni di assistenza tecnica) della creazione di nuove imprese
previsti dalla Misura 2.2 Azione B del Programma regionale triennale
per lo sviluppo delle attivita' produttive industriali 1999-2001.
Art. 2
Soggetti proponenti
1) Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono, anche in
associazione tra loro:
- universita';
- enti e centri di ricerca;
- imprese;
- fondazioni bancarie;
- fondi di investimento e relativi soggetti gestori;
- associazioni imprenditoriali.
Art. 3
Interventi ammissibili
1) Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione B della
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al
precedente art. 1, promuovano la creazione di nuove imprese e,
prioritariamente, di imprese ad elevato contenuto tecnologico.2) Per
imprese ad elevato contenuto tecnologico si intendono quelle imprese
che si propongono di industrializzare i risultati di programmi di
ricerche scientifiche nei settori delle biotecnologie, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie
dei materiali e della meccanica di precisione e che vedano la
partecipazione alla compagine di sociale di docenti universitari e/o
ricercatori e/o dottorandi e/o studenti laureandi in discipline
scientifiche.
3) In particolare costituiranno elementi qualificanti:
- l'esperienza del soggetto proponente nel campo della creazione di
imprese di successo;
- i criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali verso cui
indirizzare le azioni di promozione ed assistenza tecnica;
- le caratteristiche delle azioni di promozione ed assistenza tecnica
in termini di completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alla
creazione d'impresa che si intende attivare;
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la
realizzazione dell'intervento proposto.
Art. 4
Modalita' di presentazione delle manifestazioni di interesse
1) Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti
specificazioni:
- descrizione delle procedure di analisi delle idee imprenditoriali
che e' possibile supportare con l'intervento proposto;
- descrizione delle azioni di supporto alla creazione d'impresa che
si intende attivare;
- descrizione della strategia e delle tecniche di promozione,
formazione e diffusione delle conoscenze per la creazione di impresa;
- tempi di esecuzione dell'intervento;
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota
richiesto.
2) Dovra' inoltre essere allegata la seguente documentazione
certificato di iscrizione al registro delle imprese, comprensivo
delle cariche sociali e della certificazione dell'assenza di
procedure concorsuali o di liquidazione volontaria, ovvero in
mancanza di questo, statuto o atto costitutivo dell'Ente o
dell'associazione.
3) La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.
4) Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno essere inviate, in originale e in duplice
copia, per posta raccomandata o per corriere, entro le ore 13 del 7
dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali - Assessorato
Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano telematico - Regione
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna. L'involucro
dovra' recare sulla parte esterna la dicitura: Manifestazione di
interesse - Misura 2.2 - Azione B.
Art. 5
Istruttoria
1) All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal
Direttore generale alle Attivita' produttive.
2) Il gruppo di lavoro entro 5 giorni estendera' una relazione
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti
criteri:
- completezza dei contenuti della manifestazione di interesse con
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui
ai precedenti artt. 3 e 4;
- completezza ed articolazione del programma di intervento.
Art. 6
Negoziato e stipula della convenzione
1) L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.2) La
convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle Attivita'
produttive e il legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3) La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:
- il programma di lavoro;
- i costi ammissibili;
- l'importo del finanziamento;
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.
Art. 7
Modalita' di finanziamento dell'intervento
1) Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel
seguente modo:
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'
erogato subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed
amministrativa).
Art. 8
Varianti
1) I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto
rilevante di cui siano a conoscenza.
Art. 9
Rendicontazione
1) Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna Assessorato Attivita'
produttive entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.
2) Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'
tenuto a produrre, una relazione tecnica che descriva le attivita'
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le
difficolta' incontrate.
3) Il comitato di valutazione oltre a verificare la documentazione
pervenuta, provvedera' ad effettuare tramite ispettori specializzati
una verifica presso le imprese per un controllo di conformita' con
quanto dichiarato.
4) Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte
nella relazione tecnica.
5) La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata in forma
di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.
Art. 10
Revoca del finanziamento
1) I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del
finanziamento medesimo agli scopi previsti.