REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1879

Attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.2 Azione B del Programma triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di procedere all'attuazione della Misura 2.2 Azione B "Spin-off e            
nuove imprese high-tech: interventi regionali" del suddetto Programma           
triennale mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs            
123/98, approvando le disposizioni operative per la presentazione di            
manifestazioni di interesse per la realizzazione di "Programmi per la           
promozione di spin-off aziendali e accademici", Allegato A, parte               
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
2) di prendere atto che il comma 4 dell'art. 6 del DLgs 123/98                  
prevede che l'atto di concessione degli interventi possa essere                 
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nelle                     
disposizioni di attuazione;                                                     
3) di dare atto che i contenuti del contratto potranno essere                   
definiti, in termini di impegni reciproci, solamente nell'ambito                
della fase negoziale della procedura;                                           
4) di dare atto che il Direttore generale alle Attivita' produttive             
provvedera':                                                                    
- all'approvazione degli interventi previa apposita istruttoria                 
secondo le modalita' indicate all'art. 5 "Istruttoria" dell'Allegato            
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,                 
nonche' all'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi              
con i soggetti proponenti gli interventi;                                       
- al contestuale impegno delle risorse finanziarie ai sensi della               
L.R. 31/77 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla            
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
- alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti proponenti le            
iniziative approvate;                                                           
5) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi                    
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi            
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in                   
attuazione della delibera 2541/95;                                              
6) di stabilire che gli interventi oggetto della presente misura                
potranno essere finanziati al massimo al 50% dei costi previsti fino            
ad un massimo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) di finanziamento;            
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di                
interesse per la realizzazione di "Programmi per la promozione di               
spin-off aziendali e accademici"                                                
Art. 1                                                                          
Ambiti e finalita' dell'intervento                                              
1) Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli               
interventi di promozione (studi di fattibilita', progetti di impresa,           
azioni di assistenza tecnica) della creazione di nuove imprese                  
previsti dalla Misura 2.2 Azione B del Programma regionale triennale            
per lo sviluppo delle attivita' produttive industriali 1999-2001.               
Art. 2                                                                          
Soggetti proponenti                                                             
1) Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono, anche in             
associazione tra loro:                                                          
- universita';                                                                  
- enti e centri di ricerca;                                                     
- imprese;                                                                      
- fondazioni bancarie;                                                          
- fondi di investimento e relativi soggetti gestori;                            
- associazioni imprenditoriali.                                                 
Art. 3                                                                          
Interventi ammissibili                                                          
1) Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione B della               
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive                  
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al                
precedente art. 1, promuovano la creazione di nuove imprese e,                  
prioritariamente, di imprese ad elevato contenuto tecnologico.2) Per            
imprese ad elevato contenuto tecnologico si intendono quelle imprese            
che si propongono di industrializzare i risultati di programmi di               
ricerche scientifiche nei settori delle biotecnologie, delle                    
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie            
dei materiali e della meccanica di precisione e che vedano la                   
partecipazione alla compagine di sociale di docenti universitari e/o            
ricercatori e/o dottorandi e/o studenti laureandi in discipline                 
scientifiche.                                                                   
3) In particolare costituiranno elementi qualificanti:                          
- l'esperienza del soggetto proponente nel campo della creazione di             
imprese di successo;                                                            
- i criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali verso cui             
indirizzare le azioni di promozione ed assistenza tecnica;                      
- le caratteristiche delle azioni di promozione ed assistenza tecnica           
in termini di completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alla              
creazione d'impresa che si intende attivare;                                    
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la            
realizzazione dell'intervento proposto.                                         
Art. 4                                                                          
Modalita' di presentazione delle manifestazioni di interesse                    
1) Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti                
specificazioni:                                                                 
- descrizione delle procedure di analisi delle idee imprenditoriali             
che e' possibile supportare con l'intervento proposto;                          
- descrizione delle azioni di supporto alla creazione d'impresa che             
si intende attivare;                                                            
- descrizione della strategia e delle tecniche di promozione,                   
formazione e diffusione delle conoscenze per la creazione di impresa;           
- tempi di esecuzione dell'intervento;                                          
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per               
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota                   
richiesto.                                                                      
2) Dovra' inoltre essere allegata la seguente documentazione                    
certificato di iscrizione al registro delle imprese, comprensivo                
delle cariche sociali e della certificazione dell'assenza di                    
procedure concorsuali o di liquidazione volontaria, ovvero in                   
mancanza di questo, statuto o atto costitutivo dell'Ente o                      
dell'associazione.                                                              
3) La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.            
4) Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale                       
rappresentante, dovranno essere inviate, in originale e in duplice              
copia, per posta raccomandata o per corriere, entro le ore 13 del 7             
dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali - Assessorato                   
Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano telematico - Regione           
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna. L'involucro             
dovra' recare sulla parte esterna la dicitura: Manifestazione di                
interesse - Misura 2.2 - Azione B.                                              
Art. 5                                                                          
Istruttoria                                                                     
1) All'istruttoria delle manifestazioni di  interesse provvedera' un            
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive.                                   
2) Il gruppo di lavoro entro 5 giorni estendera' una relazione                  
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti                  
criteri:                                                                        
- completezza dei contenuti della manifestazione  di interesse con              
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui            
ai precedenti artt. 3 e 4;                                                      
- completezza ed articolazione del programma di intervento.                     
Art. 6                                                                          
Negoziato e stipula della convenzione                                           
1) L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito                 
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la            
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie             
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.2) La                     
convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle Attivita'            
produttive e il legale rappresentante del soggetto beneficiario.                
3) La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:                     
- il programma di lavoro;                                                       
- i costi ammissibili;                                                          
- l'importo del finanziamento;                                                  
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.                               
Art. 7                                                                          
Modalita' di finanziamento dell'intervento                                      
1) Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel             
seguente modo:                                                                  
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di              
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'             
erogato subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza               
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un                  
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;                                  
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed             
amministrativa).                                                                
Art. 8                                                                          
Varianti                                                                        
1) I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente              
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla                     
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle                   
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella           
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto           
rilevante di cui siano a conoscenza.                                            
Art. 9                                                                          
Rendicontazione                                                                 
1) Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli                   
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e            
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti            
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna Assessorato Attivita'            
produttive entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e                       
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno                 
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.                                  
2) Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'            
tenuto a produrre, una relazione tecnica che descriva le attivita'              
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli                
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le                     
difficolta' incontrate.                                                         
3) Il comitato di valutazione oltre a verificare la documentazione              
pervenuta, provvedera' ad effettuare tramite ispettori specializzati            
una verifica presso le imprese per un controllo di conformita' con              
quanto dichiarato.                                                              
4) Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione               
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una                      
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel                  
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte           
nella relazione tecnica.                                                        
5) La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata in forma             
di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli             
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale            
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.             
Art. 10                                                                         
Revoca del finanziamento                                                        
1) I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia                
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento               
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del              
finanziamento medesimo agli scopi previsti.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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