REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 540

Interventi a supporto dell'assistenza sanitaria a favore di pazienti in fase critica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che la L.R. 20 luglio 1994, n. 29 recante "Assistenza a                
domicilio per i pazienti terminali" ha previsto l'adozione di un                
Programma pluriennale di interventi per i pazienti in fase critica,             
al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza e di favorire la              
prosecuzione della cura successivamente alla dimissione ospedaliera,            
a livello domiciliare o in idonee residenze collettive;                         
dato atto che detto Programma e' stato adottato con deliberazione del           
Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2358, disponendo lo sviluppo di            
una serie di azioni positive a supporto del malato e della sua                  
famiglia e disciplinando, tra l'altro, le modalita' di erogazione di            
incentivi economici;                                                            
considerato che nello stesso ambito e' intervenuta la deliberazione             
della Giunta regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999, con la quale sono           
stati dettati criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari            
e si e' provveduto a conferire valenza generale al modello                      
organizzativo introdotto dalla citata L.R. 29/94 a favore di tutti              
gli assistiti che necessitavano di cure al proprio domicilio,                   
anticipando le indicazioni contenute negli atti di programmazione               
generale in materia sanitaria;                                                  
visti, rispettivamente, il Piano sanitario nazionale per il triennio            
1998-2000, approvato con DPR 23 luglio 1998 ed il successivo Piano              
sanitario regionale 1999-2001, approvato con deliberazione del                  
Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999, che hanno                    
ridefinito dal punto di vista programmatico anche le attivita' a                
sostegno delle persone che affrontano la fase terminale della vita,             
prevedendo il potenziamento degli interventi di terapia palliativa ed           
antalgica ed il sostegno psico-sociale al malato ed ai suoi                     
familiari;                                                                      
visto altresi' il Programma "La rete delle cure palliative", adottato           
nella seduta odierna della Giunta regionale in attuazione delle                 
previsioni contenute nel Piano sanitario regionale, con il quale si             
e' completata la fase programmatoria dei servizi destinati ai                   
pazienti in fase critica, come gia' previsto dal DL 28 dicembre 1998,           
n. 450, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1999, n.            
39;considerato quindi che i Piani ed i Programmi citati hanno                   
provveduto a ridefinire esaustivamente con atti amministrativi a                
contenuto generale la materia degli interventi e dei servizi sanitari           
e socio-assistenziali a rilievo sanitario a supporto dei pazienti in            
fase terminale e che in tale significativa opera di delegificazione             
la recente L.R. n. 11 del 25 febbraio 2000, di adeguamento al DLgs              
229/99, ha previsto l'abrogazione della citata L.R. 29/94;                      
ritenuto che, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e                
coordinamento previsto dall'art. 3-septies del DLgs n. 502 del 1992 e           
successive modifiche ed integrazioni e del successivo atto                      
amministrativo regionale che individueranno le prestazioni                      
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, la Regione debba             
garantire continuita' alle attivita' in essere e fornire quindi                 
indicazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali con riguardo alla              
possibilita' di erogare incentivi alle famiglie che assistono                   
pazienti in fase critica, in ottemperanza a quanto dettato dal comma            
2 dell'art. 2 della L.R. 5/94 e in analogia a quanto previsto e                 
normato per gli anziani dall'art. 21 della medesima legge;                      
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95:                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva Paolo Tori e  dal Responsabile del Servizio              
Distretti sanitari Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica           
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                         
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prevedere, in attesa degli atti statali e regionali di cui                
all'art. 3-septies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed                
integrazioni, la possibilita' per le Aziende Unita' sanitarie locali            
di continuare ad erogare ovvero di concedere ex novo incentivi alle             
famiglie che assistono pazienti in fase critica;                                
2) di stabilire che, nell'erogazione di detti incentivi, vengano                
osservati i criteri gia' previsti e regolamentati per i pazienti                
anziani dall'art. 21 della L.R. 5/94 e dai successivi atti                      
deliberativi emanati in attuazione di tale previsione;                          
3) di stabilire che ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale                    
predetermini e definisca le modalita' operative ed  organizzative               
attraverso le quali provvedere all'erogazione degli incentivi,                  
assicurando la semplificazione delle relative procedure e prevedendo            
comunque la competenza del Dipartimento delle cure primarie di                  
ciascun Distretto;                                                              
4) di dare atto infine che si provvedera' a pubblicare la presente              
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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