DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 540
Interventi a supporto dell'assistenza sanitaria a favore di pazienti in fase critica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la L.R. 20 luglio 1994, n. 29 recante "Assistenza a
domicilio per i pazienti terminali" ha previsto l'adozione di un
Programma pluriennale di interventi per i pazienti in fase critica,
al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza e di favorire la
prosecuzione della cura successivamente alla dimissione ospedaliera,
a livello domiciliare o in idonee residenze collettive;
dato atto che detto Programma e' stato adottato con deliberazione del
Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2358, disponendo lo sviluppo di
una serie di azioni positive a supporto del malato e della sua
famiglia e disciplinando, tra l'altro, le modalita' di erogazione di
incentivi economici;
considerato che nello stesso ambito e' intervenuta la deliberazione
della Giunta regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999, con la quale sono
stati dettati criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari
e si e' provveduto a conferire valenza generale al modello
organizzativo introdotto dalla citata L.R. 29/94 a favore di tutti
gli assistiti che necessitavano di cure al proprio domicilio,
anticipando le indicazioni contenute negli atti di programmazione
generale in materia sanitaria;
visti, rispettivamente, il Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000, approvato con DPR 23 luglio 1998 ed il successivo Piano
sanitario regionale 1999-2001, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999, che hanno
ridefinito dal punto di vista programmatico anche le attivita' a
sostegno delle persone che affrontano la fase terminale della vita,
prevedendo il potenziamento degli interventi di terapia palliativa ed
antalgica ed il sostegno psico-sociale al malato ed ai suoi
familiari;
visto altresi' il Programma "La rete delle cure palliative", adottato
nella seduta odierna della Giunta regionale in attuazione delle
previsioni contenute nel Piano sanitario regionale, con il quale si
e' completata la fase programmatoria dei servizi destinati ai
pazienti in fase critica, come gia' previsto dal DL 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1999, n.
39;considerato quindi che i Piani ed i Programmi citati hanno
provveduto a ridefinire esaustivamente con atti amministrativi a
contenuto generale la materia degli interventi e dei servizi sanitari
e socio-assistenziali a rilievo sanitario a supporto dei pazienti in
fase terminale e che in tale significativa opera di delegificazione
la recente L.R. n. 11 del 25 febbraio 2000, di adeguamento al DLgs
229/99, ha previsto l'abrogazione della citata L.R. 29/94;
ritenuto che, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 3-septies del DLgs n. 502 del 1992 e
successive modifiche ed integrazioni e del successivo atto
amministrativo regionale che individueranno le prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, la Regione debba
garantire continuita' alle attivita' in essere e fornire quindi
indicazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali con riguardo alla
possibilita' di erogare incentivi alle famiglie che assistono
pazienti in fase critica, in ottemperanza a quanto dettato dal comma
2 dell'art. 2 della L.R. 5/94 e in analogia a quanto previsto e
normato per gli anziani dall'art. 21 della medesima legge;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva Paolo Tori e dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prevedere, in attesa degli atti statali e regionali di cui
all'art. 3-septies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, la possibilita' per le Aziende Unita' sanitarie locali
di continuare ad erogare ovvero di concedere ex novo incentivi alle
famiglie che assistono pazienti in fase critica;
2) di stabilire che, nell'erogazione di detti incentivi, vengano
osservati i criteri gia' previsti e regolamentati per i pazienti
anziani dall'art. 21 della L.R. 5/94 e dai successivi atti
deliberativi emanati in attuazione di tale previsione;
3) di stabilire che ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale
predetermini e definisca le modalita' operative ed organizzative
attraverso le quali provvedere all'erogazione degli incentivi,
assicurando la semplificazione delle relative procedure e prevedendo
comunque la competenza del Dipartimento delle cure primarie di
ciascun Distretto;
4) di dare atto infine che si provvedera' a pubblicare la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.