DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1161
Modalita' di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, art. 33, comma 7, art. 35, comma 1, art. 36 bis, commi 2 e 4, art. 37, comma 1)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16
febbraio 2000, n. 6;
richiamati in particolare:
- il comma 7 dell'art. 33, a norma del quale la Regione fissa la
misura massima del contributo che ciascun cacciatore e' tenuto a
corrispondere per essere iscritto all'ATC;
- il comma 1 dell'art. 35, che prevede che la Regione disciplini
quantita', tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi
restando i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo,
e agli articoli 36, 36 bis e 37;
- il comma 2 dell'art. 36 bis, a norma del quale la Regione con il
provvedimento di cui al citato comma 1 dell'art. 35 e sentite le
Organizzazioni professionali agricole, nonche' le Associazioni di cui
al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita' per individuare il
numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC
prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare
a fronte degli impegni di organizzazione relativamente all'esercizio
dell'attivita' venatoria alla fauna migratoria in mobilita'
controllata;
- il comma 4 dell'art. 36 bis, secondo il quale la Regione, nel
provvedimento di cui al sopracitato comma 1 dell'art. 35, individua i
termini ai quali il cacciatore interessato ad esercitare la caccia
agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza deve attenersi nel
presentare domanda all'ATC di interesse;
- il comma 1 dell'art. 37, della medesima legge regionale, a norma
del quale la Regione riserva annualmente per ogni ATC una quota di
cacciatori da iscrivere od ammettere al fine di promuovere scambi
infraregionali ed interregionali;
valutata pertanto l'opportunita' di procedere, con l'approvazione del
presente atto, all'attuazione di quanto previsto dagli articoli di
legge soprarichiamati, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante "Modalita' di accesso agli
ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia
Romagna";sentite le Province, le Organizzazioni professionali
agricole, le Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione
ambientale riconosciute, e acquisito il parere dell'INFS di cui alla
nota prot. n. 4003/T-A 11 del 3 luglio 2000;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.1396
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le modalita' di accesso agli ambiti territoriali di
caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna secondo il testo che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
1. Iscrizione agli ATC
1.1 Capienza
Il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC e' dato dal
rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente
destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie
destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densita' programmata
determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale.
Le Province individuano la superficie agro-silvo-pastorale
effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia
sottraendo alla superficie agro-silvo-pastorale provinciale, cosi'
come individuata negli Indirizzi regionali per la pianificazione
faunistica-venatoria provinciale, gli istituti privati, nonche' gli
istituti di protezione di cui al Titolo I, Capo III della L.R. 8/94
come modificata dalla L.R. 6/00, i parchi e le riserve naturali.
Le Province possono altresi' sottrarre i territori di cui al comma 1,
lett. e) dell'art. 21 della Legge 157/92, fino al raggiungimento
della percentuale massima di cui al comma 3 dell'art. 10 della
medesima legge.
Le Province ripartiscono la superficie di detti territori tra gli ATC
in proporzione all'estensione di ciascuno.
1.2 Tempi per l'iscrizione
a) Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC ai sensi del
comma 3 dell'art. 35 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00
e del comma 5 dell'art. 49 della L.R. 6/00, presenta la relativa
domanda al Comitato direttivo dell'ATC dall'1 al 15 febbraio. Coloro
che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio venatorio
successivamente alla data sopra riportata, possono presentare la
domanda per l'ATC di diritto anche oltre il termine di cui sopra. In
entrambi i casi il cacciatore deve provvedere contestualmente al
pagamento della quota d'iscrizione. Per gli anni successivi,
l'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore abbia pagato
la quota di iscrizione all'ATC entro il 15 febbraio.
b) Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC
diverso, presenta domanda dal 15 al 28 febbraio di ogni anno al
Comitato direttivo dell'ATC prescelto, che deve rispondere entro il
15 marzo successivo. In caso di risposta affermativa il cacciatore
deve pagare la quota d'iscrizione entro il 31 marzo. In caso di
rigetto della domanda il cacciatore puo' presentare entro il 15
aprile il ricorso alla Provincia la quale deve esprimersi entro il 15
maggio. In caso di esito positivo il cacciatore accolto deve pagare
la quota entro il 31 maggio.
Gli ATC trasmettono l'elenco dei cacciatori iscritti alla Provincia e
al Comune di residenza entro il 30 giugno.
Gli ATC trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno
di ogni anno, l'elenco dei cacciatori iscritti su file come da schema
di cui all'Allegato 3.
Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota
d'iscrizione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni
disciplinari previste dallo statuto dell'ATC.
1.3 Modalita' di iscrizione
a) ATC di diritto
A norma dell'art. 14 , comma 5 della Legge 157/92 ogni cacciatore ha
diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia compreso
nella regione in cui risiede, cosi' come ripreso all'art. 35, comma 3
della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.
Tale diritto si esplica per un unico ATC. I cacciatori che si trovino
nella condizione di poter accedere a piu' di un ATC in virtu' del
concorso di tutti o alcuni dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica
- iscrizione consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e
1999/2000
- proprieta' di fondo agricolo (diritti fatti salvi ai sensi
dell'art. 49, comma 5, della L.R. 6/00)
- titolarita' di appostamento fisso di caccia senza uso di richiami o
qualifica di sostituto (diritti fatti salvi ai sensi dell'art. 49,
comma 5, della L.R. 6/00)
devono scegliere un solo ambito e a tal fine sono tenuti a fare
domanda solo in quello prescelto, sottoscrivendo contestualmente una
dichiarazione relativa alla residenza anagrafica o ad una delle
situazioni precedentemente elencate.
Sono altresi' tenuti a dichiarare di non aver fatto valere il diritto
presso altro ambito di caccia.
False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il
titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause
ostative al suo rilascio, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61,
comma 1, lettera o) della L.R. 8/94 modificata dalla L.R. 6/00 dalla
Provincia di residenza anagrafica del cacciatore.
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui
all'Allegato 1.
b) Altri ATC
A norma dell'art. 36, comma 1 della L.R. 8/94 come modificata dalla
L.R. 6/00 il cacciatore puo' richiedere di essere iscritto ad uno o
piu' ATC diversi da quello di diritto.
Il numero dei posti disponibili per tali iscrizioni e' dato dalla
differenza tra la capienza dell'ATC e il numero di posti assegnati ai
cacciatori aventi diritto.
Nel rispetto delle priorita' di cui al comma 4, dell'art. 35 della
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, ai residenti nella
provincia in cui ricade l'ATC richiesto e' riservato il 70% del
numero dei posti disponibili. Il 25% e' assegnato ai cacciatori
extraprovinciali con priorita' per i cacciatori provenienti dalla
provincia di Rimini, il restante 5% e' a disposizione dei cacciatori
non residenti in Emilia-Romagna.
I cacciatori che abbiano rinunciato all'ATC di diritto, hanno la
priorita' all'interno delle % sopracitate relativamente alla
residenza posseduta.
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali
sopracitate possono essere utilizzati dall'ATC per l'assegnazione ai
cacciatori che abbiano fatto domanda, sempre in base ai criteri di
priorita' di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00.
Ogni cacciatore puo' fare domanda per essere iscritto ad altri ATC
della Regione sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione
relativa al tipo di residenza posseduta. False dichiarazioni rese al
fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC,
ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio, sono
sanzionabili ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera o) della L.R.
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00 dalla Provincia di residenza
anagrafica del cacciatore.
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui
all'Allegato 2.
2. Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia alla fauna
migratoria
2.1 Numero dei posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per la caccia alla fauna selvatica
migratoria in mobilita' per ogni ATC e' dato dalla differenza tra il
numero totale dei cacciatori ammissibili ed il numero totale dei
cacciatori iscritti.
Per il numero totale dei cacciatori ammissibili si intende il
rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente
destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie
effettivamente a disposizione per ogni cacciatore iscritto nell'ATC,
diminuita di due ettari.
Tale diminuzione non puo' essere applicata qualora la superficie
effettivamente a disposizione di ogni cacciatore iscritto risulti
inferiore di piu' di un ettaro rispetto alla superficie minima
regionale derivante dal limite massimo di densita' venatoria
determinato con atto della Giunta regionale.
Ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia in cui
ricade l'ATC d'interesse e' riservato il 60% del numero dei posti
disponibili; il 35% e' riservato ai cacciatori iscritti in altri ATC
della Regione Emilia-Romagna, mentre il 5% e' riservato ai cacciatori
extraregionali non iscritti in ATC della Regione Emilia-Romagna.
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali
sopracitate vengono utilizzati dall'ATC per l'assegnazione, non piu'
distinta coma sopra, ai cacciatori che, pur avendo fatto domanda, non
hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza.
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 gli ATC trasmettono alla
Provincia territorialmente competente e alla Regione Emilia-Romagna,
entro il 30 giugno di ogni anno, il numero dei posti disponibili per
la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilita' ripartiti in
base alle situazioni sopraillustrate.
2.2 Modalita' di accesso agli ATC prescelti
Fermo restando quanto previsto all'art. 36 bis della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, l'accesso per la caccia alla fauna
selvatica migratoria in mobilita', da svolgersi nella forma da
appostamento temporaneo, esclusa la beccaccia, e' consentito
esclusivamente previa acquisizione di autorizzazione all'accesso
rilasciata dall'ATC di interesse.
Ogni ATC puo' rilasciare, per ogni stagione venatoria, un numero di
autorizzazioni, pari al numero dei posti disponibili, ciascuna per
l'esercizio di 15 giornate. Nel caso in cui il cacciatore sia munito
di piu' autorizzazioni, non puo' comunque esercitare nell'arco della
stagione venatoria piu' di quindici giornate complessive.
Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione all'accesso,
presenta domanda dall'1 al il 31 luglio di ogni anno al Comitato
direttivo dell'ATC prescelto, che lo concede entro il 31 agosto. In
tal caso il cacciatore deve pagare il corrispettivo per gli impegni
di organizzazione entro il 15 settembre.
Per la sola stagione venatoria 2000-2001 i termini di cui al presente
capoverso sono da intendersi prorogati di 15 giorni.
Il Comitato direttivo dell'ATC concede le autorizzazioni in base alla
provenienza del cacciatore come specificato al precedente punto 2.1,
terzo capoverso, fino al completamento della disponibilita'.
Ad ogni cacciatore accolto viene assegnato un numero di
autorizzazione che deve trascrivere sul tesserino regionale. Il
cacciatore deve portare con se', durante l'esercizio venatorio,
l'autorizzazione e la ricevuta del relativo versamento effettuato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 5 della Legge
157/92, per i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente in
azienda venatoria e' inibita la possibilita' di accedere alla caccia
in mobilita'.
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui
all'Allegato 4.
3. Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia agli
ungulati
In Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4 della L.R.
8/94, cosi' come modificata dalla L.R. 6/00, e' altresi consentito
esercitare la caccia a cervidi o bovidi al di fuori dell'ATC o degli
ATC di appartenenza secondo tempi e modalita' previsti dall'art. 56
della sopracitata legge e dal R.R. 21/95. A tale fine gli ATC, in
relazione all'oggettiva disponibilita' dei capi e al numero
complessivo dei cacciatori interessati al prelievo, possono riservare
una quota dei piani annuali di abbattimento, da destinarsi a
cacciatori non appartenenti all'ATC.
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 i cacciatori interessati
presentano domanda all'ATC secondo il modello di cui all'Allegato 5,
dall'1 al 15 febbraio.
Gli ATC assegnano i capi da abbattere ai cacciatori che ne abbiano
fatto richiesta nei limiti della quota sopracitata, secondo quanto
disposto dall'art. 7, comma 4 del R.R. 21/95, valutando anche il
comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie, nonche' la
partecipazione ai censimenti annuali ed alle eventuali prestazioni
d'opera.
Per questi cacciatori e' previsto sempre l'obbligo
dell'accompagnamento.
4. Contributi economici
4.1 Iscrizione
Ai sensi dell'art. 33, comma 7 della L.R. 8/94 come modificata dalla
L.R. 6/00, la misura massima dell'importo che ciascun cacciatore e'
tenuto a corrispondere come contributo annuo alla gestione dell'ATC
in cui e' iscritto, viene fissata in Lire 260.000 (pari ad Euro
134,29).
4.2 Accesso in mobilita' - Fauna migratoria
Il contributo che ogni cacciatore interessato deve versare agli ATC
di interesse a fronte degli impegni di organizzazione per la caccia
in mobilita' controllata alla fauna migratoria e' fissato in Lire
20.000 (pari ad Euro 10,33).
4.3 Accesso in mobilita' - Ungulati
Il contributo da richiedere ai cacciatori non appartenenti all'ATC ai
quali e' riservata la quota dei piani annuali di abbattimento di
cervidi o bovidi di cui al precedente punto 3, deve essere
commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto al
numero di capi assegnati, alla specie, al sesso e alla classe di
eta', nonche' alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale
messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di
volontariato.
(segue allegato fotogratato)