DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2000, n. 1768
Classificazione zona produzione molluschi bivalvi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997, esecutiva,
con cui si e' proceduto alla classificazione delle zone di produzione
dei molluschi bivalvi di cui all'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
530;
considerato che il punto 6) della stessa deliberazione prevede: "di
riservarsi di provvedere, con atti successivi, alle eventuali=20
classificazioni complementari e/o alla revisione della
classificazione di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento,
qualora vengano acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici
programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi";
preso atto della nota n. M/446 del 10/4/2000 acquisita agli atti del
competente Servizio con prot. n. 16312 del 14/4/2000, corredata dai
certificati di analisi, con la quale il Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha proposto di
classificare come zona di tipo B lo specchio acqueo di proprieta'
della ditta Fantini Giacinto, ubicato in Viale Raffaello n. 96 - Lido
di Spina (FE), delimitata dalle coordinate geografiche:
Lat. 44o 39' 258" N.long. 12o 14' 212" E.
Lat. 44o 39' 091" N.long. 12o 14' 248" E.
Lat. 44o 39' 205" N.long. 12o 14' 213" E.
Lat. 44o 39' 202" N.long. 12o 14' 227" E.
preso atto della nota n. M/100.1 del 26/6/2000 acquisita agli atti
del competente Servizio con prot. n. 27953 del 10/7/2000, corredata
dai certificati di analisi con la quale il Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha
proposto di classificare come zona di tipo A l'area marina in
concessione alla Soc. Turolla Luigi, residente a Goro - Via F.lli
Cervi, delimitata dalle coordinate geografiche:
Lat. 44o 43' 11" N.long. 12o 19' 06" E.
Lat. 44o 43' 11" N.long. 12o 19' 19" E.
Lat. 44o 42' 37" N.long. 12o 19' 06" E.
Lat. 44o 42' 37" N.long. 12o 19' 19" E.
atteso:
- che alla luce di quanto sopra esposto, e' possibile provvedere ad
una integrazione della classificazione di cui alla deliberazione n.
45 del 20 gennaio 1997;
- che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti successivi,
alle eventuali classificazioni complementari e/o alla revisione della
classificazione di cui trattasi, qualora vengano acquisiti, anche
mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine, nuovi
elementi conoscitivi;
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
Sicurezza sociale, nella seduta del 5/10/2000;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in ordine
alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita' del presente
provvedimento;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,
n. 530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:
a) zona di produzione di tipo B in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Tapes
ssp.) soltanto dopo avere subito un trattamento in un centro di
depurazione o previa stabulazione, l'allevamento della ditta Fantini
Giacinto, ubicato in uno specchio acqueo posto in Via Raffaello n. 96
- Lido di Spina - Comacchio e delimitato dalle coordinate
geografiche: Lat. 44o 39' 258" N.long. 12o 14' 212" E. Lat. 44o 39'
091" N.long. 12o 14' 248" E. Lat. 44o 39' 205" N.long. 12o 14' 213"
E. Lat. 44o 39' 202" N.long. 12o 14' 227" E.
b) zona di produzione di tipo A, in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi
(Mytilus spp.) l'allevamento della Soc. Turolla Luigi residente a
Goro - Via F.lli Cervi ubicata nell'area marina costiera delimitata
dalle coordinate geografiche: Lat. 44o 43' 11" N.long. 12o 19' 06" E.
Lat. 44o 43' 11" N.long. 12o 19' 19" E. Lat. 44o 42' 37" N.long. 12o
19' 06" E. Lat. 44o 42' 37" N.long. 12o 19' 19" E.
2) di stabilire che restano salve tutte le altre disposizioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 20
gennaio 1997;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.