REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1877

Attuazione della Misura 3.2 Azione B del Programma triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di procedere all'attuazione della Misura 3.2 Azione B                        
"Sensibilizzazione e diffusione della conoscenza sugli strumenti                
finanziari innovativi" del suddetto Programma triennale mediante                
procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs 123/98, approvando            
le disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di             
interesse per la realizzazione di "Iniziative di informazione,                  
formazione, studio e ricerca, promozione per la diffusione sugli                
strumenti finanziari finalizzati alla capitalizzazione di impresa",             
Allegato A;                                                                     
2) di prendere atto che il comma 4 dell'art. 6 del DLgs 123/98                  
prevede che l'atto di concessione degli interventi possa essere                 
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nelle                     
disposizioni di attuazione;                                                     
3) di dare atto che i contenuti del contratto potranno essere                   
definiti, in termini di impegni reciproci, solamente nell'ambito                
della fase negoziale della procedura;                                           
4) di dare atto che il Direttore generale alle Attivita' produttive             
provvedera':                                                                    
- all'approvazione degli interventi previa apposita istruttoria                 
secondo le modalita' indicate all'art. 5 "Istruttoria" dell'Allegato            
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,                 
nonche' all'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi              
con i soggetti proponenti gli interventi;                                       
- al contestuale impegno delle risorse finanziarie ai sensi della               
L.R. 31/77 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla            
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
- alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti proponenti le            
iniziative approvate;                                                           
- alla liquidazione dei contributi provvedera' il Dirigente                     
competente con propri atti formali ai sensi della L.R. 31/77 cosi'              
come modificata dalla L.R. 40/94 ed in attuazione della delibera                
2541/95;                                                                        
5) di stabilire che gli interventi oggetto della presente misura                
potranno essere finanziati al massimo al 50% dei costi previsti fino            
ad un massimo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) di finanziamento;            
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di                
interesse per la realizzazione di "Iniziative di informazione,                  
formazione, studio e ricerca, promozione per la diffusione sugli                
strumenti finanziari finalizzati alla capitalizzazione di impresa"              
Art. 1                                                                          
Ambiti e finalita' dell'intervento                                              
1) Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli               
interventi di informazione, formazione, studio e ricerca, promozione            
per la diffusione di conoscenze sugli strumenti finalizzati alla                
capitalizzazione di impresa previsti dalla Misura 3.2 Azione B del              
Programma regionale triennale per lo sviluppo delle attivita'                   
produttive industriali 1999-2001.                                               
Art. 2                                                                          
Soggetti proponenti                                                             
1) Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono, anche in             
associazione tra loro:                                                          
- istituti di credito;                                                          
- fondazioni bancarie;                                                          
- fondi di investimento e loro associazioni;                                    
- fondi previdenziali e relativi soggetti gestori;                              
- associazioni imprenditoriali;                                                 
- societa' specializzate in materia di finanza e capitalizzazione di            
impresa abilitate ai sensi della normativa vigente in materia.                  
Art. 3                                                                          
Interventi ammissibili                                                          
1) Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione B della               
Misura 3.2 del Programma triennale per le attivita' produttive                  
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al                
precedente art. 1, promuovano la piu' ampia diffusione delle                    
conoscenze in materia di capitalizzazione d'impresa tra le PMI                  
dell'Emilia-Romagna.                                                            
2) In particolare costituiranno elementi qualificanti:                          
- l'esperienza del soggetto proponente nel campo degli strumenti                
giuridici e finanziari per la capitalizzazione d'impresa;                       
- i criteri di individuazione delle PMI da coinvolgere                          
nell'intervento di sensibilizzazione;                                           
- le caratteristiche delle azioni di sensibilizzazione in termini di            
innovazione ed efficacia degli strumenti di comunicazione,                      
informazione e formazione utilizzati nell'intervento;                           
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la            
realizzazione dell'intervento proposto.                                         
Art. 4                                                                          
Modalita' di presentazione delle manifestazioni di interesse                    
1) Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti                
specificazioni:                                                                 
- descrizione delle procedure di analisi della situazione e delle               
relative strategie finanziarie delle PMI coinvolte;                             
- descrizione degli strumenti per la capitalizzazione sui quali si              
prevede di effettuare l'intervento di sensibilizzazione;                        
- descrizione  della strategia e delle tecniche di promozione,                  
formazione e diffusione delle conoscenze per l'attuazione                       
dell'intervento;                                                                
- descrizione delle attivita' previste;                                         
- tempi di esecuzione dell'intervento;                                          
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per               
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota                   
richiesto.                                                                      
2) Dovra' inoltre essere allegata la seguente documentazione:                   
certificato di iscrizione al registro delle imprese, comprensivo                
delle cariche sociali e della certificazione dell'assenza di                    
procedure concorsuali o di liquidazione volontaria, ovvero in                   
mancanza di questo, statuto o atto costitutivo dell'Ente o                      
dell'associazione.                                                              
3) La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.            
4) Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale                       
rappresentante, dovranno essere inviate, in originale e in duplice              
copia, per posta raccomandata o per corriere, entro le ore 13 del 7             
dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali - Assessorato                   
Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano telematico - Regione           
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna. L'involucro             
dovra' recare sulla parte esterna la dicitura: Manifestazione di                
interesse - Misura 3.2 - Azione B.                                              
Art. 5                                                                          
Istruttoria                                                                     
1) All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un             
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive.                                   
2) Il gruppo di lavoro entro 5 giorni estendera' una relazione                  
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti                  
criteri:                                                                        
- completezza dei contenuti della manifestazione di interesse con               
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui            
ai precedenti artt. 3 e 4;                                                      
- completezza ed articolazione del programma di intervento.                     
Art. 6                                                                          
Negoziato e stipula della convenzione                                           
1) L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito                 
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la            
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie             
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.                          
2) La convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle                
Attivita' produttive e il legale rappresentante del soggetto                    
beneficiario.                                                                   
3) La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:                     
- il programma di lavoro;                                                       
- i costi ammissibili;                                                          
- l'importo del finanziamento;                                                  
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.                               
Art. 7                                                                          
Modalita' di finanziamento dell'intervento                                      
1) Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel             
seguente modo:                                                                  
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di              
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'             
erogato subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza               
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un                  
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;                                  
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed             
amministrativa).                                                                
Art. 8                                                                          
Varianti                                                                        
1) I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente              
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla                     
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle                   
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella           
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto           
rilevante di cui siano a conoscenza.                                            
Art. 9                                                                          
Rendicontazione                                                                 
1) Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli                   
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e            
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti            
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna Assessorato Attivita'            
produttive entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e                       
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno                 
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.                                  
2) Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'            
tenuto a produrre, una relazione tecnica che descriva le attivita'              
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli                
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le                     
difficolta' incontrate.                                                         
3) Il comitato di valutazione oltre a verificare la documentazione              
pervenuta, provvedera' ad effettuare tramite ispettori specializzati            
una verifica presso le imprese per un controllo di conformita' con              
quanto dichiarato.                                                              
4) Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione               
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una                      
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel                  
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte           
nella relazione tecnica.                                                        
5) La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata in forma             
di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli             
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale            
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.             
Art. 10                                                                         
Revoca del finanziamento                                                        
1) I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia                
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento               
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del              
finanziamento medesimo agli scopi previsti.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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