REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 2382

Approvazione nuovo statuto della fondazione "Opera Don Pippo ONLUS" di Forli'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 29 settembre 1999, con cui il Presidente della fondazione "Opera           
Don Pippo" avente sede in Forli', riconosciuta giuridicamente con DPR           
in data 18 marzo 1972, chiede che la Regione Emilia-Romagna approvi             
la modifica dello statuto della fondazione stessa ai sensi dell'art.            
16 del Codice civile;                                                           
dato atto:                                                                      
- che la suindicata fondazione e' regolata attualmente dallo statuto            
approvato con DPR in data 22 novembre 1977;                                     
- che, a seguito di contatti informali intercorsi fra la stessa                 
fondazione e l'Assessorato regionale alle Politiche sociali,                    
educative e familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti                     
internazionali, e' stato messo a punto un nuovo testo statutario in             
merito al quale il Consiglio di amministrazione della fondazione,               
riunitosi in data 29 settembre 1999, ha espresso il proprio assenso;            
- che il nuovo statuto, redatto soprattutto allo scopo di consentire            
alla fondazione in oggetto di avvalersi del regime tributario                   
agevolato di cui al DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, reca modificazioni            
riguardanti, fra l'altro, le finalita' statutarie e la denominazione            
della fondazione (modificata in "Opera Don Pippo - ONLUS");                     
ritenuta l'opportunita' di approvare lo statuto di cui trattasi;                
considerato che, sotto il profilo strettamente formale, onde evitare            
che la fondazione interessata sia costretta ad addossarsi ulteriori             
spese, e' necessario che questa Giunta regionale, avvalendosi dei               
poteri di cui al combinato disposto del Codice civile e del DPR 24              
luglio 1977, n. 616, modifichi d'ufficio lo statuto della fondazione            
stessa, sostituendo al testo vigente il seguente testo,                         
corrispondente a quello approvato dal Consiglio di amministrazione              
della fondazione in data 29 settembre 1999:                                     
"Statuto della fondazione                                                       
"Opera Don Pippo - ONLUS"                                                       
Art. 1                                                                          
costituita, per onorare la memoria del sacerdote forlivese Don                  
Giuseppe Prati, noto come "Don Pippo", una fondazione denominata                
"Opera Don Pippo - ONLUS".                                                      
La fondazione ha sede in Forli'.                                                
Art. 2                                                                          
La fondazione "Opera Don Pippo - ONLUS" persegue esclusivamente                 
finalita' di solidarieta' sociale.                                              
Essa svolge attivita' nel settore dell'assistenza sociale e                     
socio-sanitaria e della formazione: dette attivita' sono dirette ad             
arrecare benefici a persone svantaggiate in condizioni di                       
disabilita', di disagio economico, sociale o familiare.                         
In via prioritaria, scopo della fondazione e' di farsi carico di                
persone affette da disabilita' fisiche, psichiche o sensoriali,                 
garantendo loro idonee prestazioni socio-riabilitative al fine di               
favorirne il progressivo reinserimento nella societa' e                         
l'acquisizione di una visione della vita in cui i valori cristiani              
siano sentiti come parte integrante della persona umana.                        
La fondazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle                     
menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei            
limiti di quanto stabilito dall'art. 10, comma 6 del DLgs n. 460 del            
4 dicembre 1997.                                                                
Art. 3                                                                          
L'opera adempie al suo scopo mediante interventi di carattere                   
socio-sanitario-educativo di gruppo ed individuali, strutturati e               
gestiti nel rispetto della normativa vigente, offrendo in via                   
prioritaria a persone residenti nel territorio provinciale i seguenti           
servizi:                                                                        
a) "case-famiglia" o "gruppi-famiglia", con permanenza continuativa             
diurna e notturna;                                                              
b) centri culturali e di educazione psico-motoria;                              
c) assistenza domiciliare.                                                      
Nella gestione degli interventi di cui sopra, l'Opera attiva ogni               
possibile rapporto con le famiglie dei fruitori e con il contesto               
sociale, per una piu' completa ed equilibrata maturazione ed                    
integrazione dei destinatari degli interventi stessi.                           
Art. 4                                                                          
L'Opera, pur attenta all'evoluzione delle metodologie e delle                   
tipologie di servizi che potranno affermarsi anche in seguito alla              
modifica dei bisogni dei destinatari dei servizi stessi, si                     
caratterizza in via prioritaria per la presenza delle "case-famiglia"           
o "gruppi-famiglia" quale strumento ad alto contenuto                           
socio-educativo, nello spirito delle esperienze dei fondatori Gaspero           
Maiolani ed Elisabetta Piolanti.                                                
L'Opera, coerentemente con lo spirito che l'ha ispirata e sorretta,             
potra' avvalersi delle prestazioni di tutti coloro che vorranno                 
offrire il loro contributo generoso, totalmente o parzialmente                  
gratuito, per il migliore funzionamento dei servizi nell'interesse              
dei destinatari di questi ultimi.                                               
Le modalita' di funzionamento dei servizi e le modalita' di                     
ammissioni degli stessi sono definite nel regolamento interno.                  
Art. 5                                                                          
Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed                 
immobili descritti nell'atto costitutivo, nonche' dai beni                      
successivamente acquisiti con oblazioni, donazioni, lasciti ed                  
erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento                
della fondazione stessa.                                                        
Art. 6                                                                          
La fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con                    
l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonche' con le                  
rendite del patrimonio stesso e con le rette per la fruizione dei               
servizi prestati.                                                               
L'attivita' della fondazione dovra' essere adeguata alle entrate                
risultanti dal bilancio preventivo che sara' predisposto annualmente            
dal Consiglio di amministrazione. E' fatto divieto di distribuire,              
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche' fondi,            
riserve o capitali durante la vita della fondazione, a meno che la              
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.                    
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere obbligatoriamente             
impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali della              
fondazione e di quelle direttamente connesse.                                   
Art. 7                                                                          
La fondazione e' retta da un Consiglio di amministrazione composto da           
sette membri che durano in carica quattro anni e possono essere                 
confermati senza interruzione. I membri del Consiglio di                        
amministrazione vengono cosi' nominati:                                         
- uno dalla Provincia di Forli'-Cesena;                                         
- uno dal Comune di Forli';                                                     
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura           
di Forli';                                                                      
- uno dall'Ordinario della Diocesi nel cui territorio si trova la               
sede della fondazione;                                                          
- uno dal Capitolo della Cattedrale di Forli';                                  
- uno all'Abate pro tempore dell'Abbazia di San Mercuriale di Forli';           
- uno dal Parroco pro tempore della Parrocchia nel cui territorio si            
trova la sede della fondazione.                                                 
Art. 8                                                                          
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un                      
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.I Consiglieri, il                 
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario prestano la loro opera            
gratuitamente.                                                                  
Art. 9                                                                          
I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato               
motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla               
carica.                                                                         
La decadenza e' pronunziata dal Consiglio stesso.                               
Art. 10                                                                         
Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria e straordinaria.                 
Le adunanze ordinarie hanno luogo nel mesi di maggio e settembre per            
l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.                  
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un             
motivo urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda              
sottoscritta di almeno due componenti del Consiglio di                          
amministrazione.                                                                
La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente mediante invito           
scritto contenente l'ordine del giorno, inviato a tutti i membri                
almeno cinque giorni prima della riunione.                                      
Art. 11                                                                         
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere                
prese con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed            
a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.                              
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; quando             
si tratti di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voti            
segreti.                                                                        
I verbali delle deliberazioni debbono essere trascritti in ordine               
cronologico, a cura del Segretario, in apposito registro e vengono              
sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.                 
Art. 12                                                                         
Il Consiglio provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione             
della fondazione ed al suo regolare funzionamento, promuove, quando             
occorra, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per il                
funzionamento della fondazione e dei vari rami e settori in cui si              
esplica la sua attivita'; approva il bilancio preventivo ed il conto            
consuntivo; assume, sospende e licenzia i dipendenti e ne determina             
il trattamento economico; delibera su tutti gli affari che                      
interessano la fondazione.                                                      
Art. 13                                                                         
Il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo                
impedimento o assenza, il Vicepresidente, rappresentano la fondazione           
di fronte ai terzi ed in giudizio.                                              
Inoltre il Presidente cura l'osservanza dello statuto e dei                     
regolamenti e vigila sull'andamento in genere della fondazione,                 
soprattutto riguardo ai rapporti con il personale educativo; convoca            
il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e cura           
l'esecuzione delle deliberazioni; stipula contratti e sovrintende a             
tutti i servizi della fondazione; adotta, in caso di urgenza, ogni              
provvedimento che riterra' opportuno, riferendo nel piu' breve                  
termine al Consiglio per la ratifica.                                           
Art. 14                                                                         
L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio l'1 gennaio e si             
chiude il 31 dicembre di ogni anno.                                             
Il Consiglio ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio                   
preventivo ed il bilancio consuntivo.                                           
Art. 15                                                                         
In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, e'                
fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni            
non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita',                
sentiti gli organismi di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della           
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta              
dalla legge.                                                                    
In ogni caso, il destinatario dovra' essere un ente giuridicamente              
riconosciuto operante nell'ambito della provincia di Forli'-Cesena in           
settori analoghi a quello in cui opera la fondazione.                           
Art. 16                                                                         
Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in               
vigore del presente statuto porta a termine il proprio mandato fino             
alla sua naturale scadenza.                                                     
Art. 17                                                                         
Per quanto non disposto dal presente statuto, si osservano le norme             
previste dal codice civile e la normativa riguardante le ONLUS,                 
nonche' le disposizioni vigenti in materia socio-assistenziale.".               
Dato atto che la Commissione consiliare Sicurezza sociale,                      
interpellata ai sensi dell'art. 3, III comma della L.R. 35/87, si e'            
espressa favorevolmente nella seduta del 6 dicembre 1999;                       
visti gli artt. 14 del DPR 616/77, 16 del Codice civile, nonche'                
l'art. 5 della succitata L.R. 35/87;                                            
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarita'           
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma,           
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione                
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla                       
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI             
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione                 
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali,                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il nuovo statuto della fondazione che assume la                 
denominazione di "Opera Don Pippo - ONLUS", avente sede Forli', nel             
testo di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato;           
2) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                 
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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