REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

     CAPO III                                                                   
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 20                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogate:                                                               
a) la L.R. 10 aprile 1989, n. 11;                                               
b) la L.R. 7 novembre 1994, n. 44;                                              
c) gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale 11 novembre              
1980, n. 53 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto             
dal comma 2.                                                                    
2. Gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale  n.53 del 1980           
e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino                       
all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale di             
cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.                                   
3. Al comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998,  n.31 sono                 
soppresse le parole "ad un prezzo non inferiore a quello stabilito              
dall'Ufficio Tecnico erariale,".                                                
4. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della                   
presente legge, relative alle alienazioni previste dal Capo III della           
L.R. n. 11 del 1989, continuano ad essere disciplinate fino alla loro           
conclusione dalle disposizioni di cui all'art. 16 della legge                   
regionale medesima. Si intendono in corso le procedure per le quali             
sia stata presentata domanda nei termini ivi previsti.                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 10 aprile 1989, n. 11 e' citata alla nota al Titolo.                 
2) La L.R. 7 novembre 1994, n. 44 concerneva Utilizzo dei beni                  
dismessi da parte degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione.                 
3) Il testo degli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale 11            
novembre 1980, n. 53, concernente Regolamento regionale per il                  
funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 26 - Beni mobili della Regione                                            
I beni mobili, della Regione si distinguono come segue:                         
a) beni mobili destinati al servizio civile regionale cioe' arredi              
degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine,                
attrezzi, oggetti artistici e simili;                                           
b) titoli ed azioni che, a norma del Codice civile, sono considerati            
beni mobili.                                                                    
Tutti i beni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono, nel            
loro complesso, amministrati dal Provveditorato.                                
I titoli ed i valori di cui alla lettera b) del precedente comma 1,             
facenti parte del patrimonio mobiliare della Regione, sono                      
amministrati dall'Assessorato al Bilancio che si provvede tramite il            
Servizio di Ragioneria.                                                         
          Art. 27 - Consegnatari dei beni                                       
I beni mobili della Regione di cui alla lettera a) del precedente               
art. 26 sono affidati in consegna come segue:                                   
1) i beni dei servizi centrali direttamente al Provveditore;                    
2) i beni dei centri operativi, degli organi e dei Servizi regionali            
decentrati, sono affidati agli Economi-Cassieri esistenti in tali               
sedi.                                                                           
Detti beni debbono essere dati in consegna a mezzo di inventario.               
I consegnatari di cui al punto 2) sono responsabili della                       
conservazione del patrimonio mobiliare a loro consegnato e devono               
inoltre comunicare le variazioni annuali mediante inoltro al                    
Provveditorato di copia del registro di carico e scarico ad ogni fine           
anno.                                                                           
I beni di cui alla lettera b) dell'art. 26 sono affidati in custodia            
al Tesoriere della Regione.                                                     
          Art. 28 - Classificazione dei beni mobili                             
I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 26, si                 
distinguono in:                                                                 
1) i beni durevoli;                                                             
2) oggetti fragili o di facile consumo.                                         
Sono beni mobili del tipo di cui al punto 1): gli arredi per uffici             
costituiti da mobili, le macchine da scrivere, quelle da calcolo, le            
autovetture e tutte le attrezzature necessarie al funzionamento di              
tutti i settori regionali, i volumi, le riviste e le pubblicazioni              
varie prodotte od acquistate.                                                   
Sono beni mobili del tipo di cui al punto 2): gli oggetti fragili               
qualunque sia il loro valore, i carburanti, i lubrificanti, i                   
combustibili, le divise del personale ausiliario, le tende, le                  
tendine, i cestini e tutti gli oggetti di esiguo valore.                        
          Art. 29 - Scritture inventariali comuni                               
L'inventario dei beni mobili di uso durevole dovra' essere costituito           
da:                                                                             
1) libro mastro di inventario distinto per categoria determinante la            
situazione del patrimonio mobiliare alla data della sua compilazione;           
2) giornale di entrata e di uscita per i nuovi acquisti e discarichi            
susseguenti la data di cui sopra.                                               
Per gli articoli di cui alla lett. b) dell'art. 26 e' tenuto un                 
apposito registro di consistenza da parte della Ragioneria della                
Regione.                                                                        
La consistenza del patrimonio mobiliare e' data dagli inventari                 
relativi ai beni iscritti nel libro mastro di cui al punto 1), e da             
quelli risultati dalle registrazioni di carico e scarico di cui al              
punto 2). Per le divise e gli altri oggetti di vestiario dovra'                 
essere tenuta una scheda con le date di consegna e le scadenze delle            
stesse, con la firma di ricevuta del personale interessato.                     
Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta denominazione e           
qualita' dell'oggetto, il numero progressivo d'inventario di ogni               
elemento, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta                      
fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali con           
gli estremi della fattura, salvo per i volumi e le pubblicazioni per            
i quali viene indicato il prezzo di copertina.                                  
I beni durevoli, ai fini dell'iscrizione in inventario, sono                    
classificati in tre categorie:                                                  
I categoria: mobili, oggetti artistici, attrezzature d'ufficio,                 
macchine da scrivere, da calcolo, autovetture, utensili, ecc.;                  
II categoria: volumi, pubblicazioni e riviste;                                  
III categoria: strumenti e materiali speciali.                                  
I registri di cui al I comma dovranno essere tenuti dai rispettivi              
consegnatari a disposizione di qualsiasi controllo degli organi                 
competenti.                                                                     
I registri sia centrali che periferici dell'Amministrazione                     
regionale, compresi i registri inventariali del Consiglio regionale,            
costituiscono l'inventario generale della Regione.                              
Ogni inventario dovra' essere tenuto in due esemplari, ciascuno dei             
quali dovra' essere firmato dal Responsabile della sua tenuta e dal             
funzionario addetto al suo controllo. Gli inventari degli uffici                
periferici sono trasmessi al Provveditorato, che ne trattiene una               
copia restituendo l'altra debitamente firmata.                                  
          Art. 30 - Targhettatura e contrassegno del materiale mobile           
Su ogni oggetto inventariato dovra' essere apposta una targhetta                
metallica riflettente il numero progressivo di inventario per ogni              
categoria. Nei casi in cui cio' non sia possibile verra' applicata al           
mobile una targhetta adesiva riportante detto numero. Sui volumi e le           
pubblicazioni varie verra' invece apposto un timbro riportante detto            
numero progressivo di inventario.                                               
Sulla fattura d'acquisto dovra' essere apposto il numero od i numeri            
d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in              
essa descritti. Il numero puo' anche risultare dal buono di consegna            
allegato alla fattura.                                                          
          Art. 31 - Trasferimenti da ufficio ad ufficio regionale               
E' consentito il trasferimento in via precaria da un ufficio                    
regionale ad un altro di parte del materiale mobile, ferma restando             
la consistenza inventariale di ogni singolo ufficio. Il trasferimento           
si attua mediante la compilazione da parte dei consegnatari                     
interessati di un verbale di consegna dei beni in uso a tempo                   
determinato dal quale risultino i seguenti dati:                                
- numero d'inventario                                                           
- descrizione elemento                                                          
- valore.                                                                       
Se il passaggio diverra' definitivo e, in ogni caso entro il termine            
di ogni esercizio, l'ufficio cedente dovra' produrre richiesta, con             
la indicazione di inventario dei vari elementi, al Provveditorato il            
quale, dopo gli opportuni accertamenti, registrera' il passaggio                
definitivo.                                                                     
Di norma il trasferimento di oggetti inventariati da un consegnatario           
all'altro puo' avvenire solo mediante comunicazione scritta al                  
Provveditorato.                                                                 
Ogni movimento deve essere annotato in entrata ed in uscita su di               
un'apposita scheda in doppio esemplare intestata a ciascun                      
consegnatario. Un esemplare e' tenuto dal Provveditore-Economo e                
l'altro dai consegnatari.                                                       
          Art. 32 - Rendiconto annuale                                          
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Provveditorato trasmette             
al Servizio di Ragioneria della Regione un prospetto in due copie dal           
quale risultano tutte le variazioni avvenute durante l'anno nella               
consistenza dei beni inventariati e la toro situazione finale da                
riportare a nuovo, distintamente per ogni categoria di mobili.                  
          Art. 33 - Aggiornamento degli inventari                               
Ogni dieci anni, o comunque quando la Giunta regionale lo determini,            
sara' provveduto all'aggiornamento dell'inventario previa                       
l'eliminazione degli oggetti scaricati e l'aggiornamento dal valore             
di ogni singolo elemento inventariato.                                          
          Art. 34 - Scarico di materiale mobile inventariato                    
Qualora si presenti la necessita' di scaricare, alienare ecc. del               
materiale mobile inventariato ogni singolo ufficio dovra' inoltrarne            
motivata richiesta al Provveditorato della Regione, descrivendo gli             
oggetti da scaricare col numero e con l'importo di inventario.                  
Il Provveditorato, fatti gli accertamenti del caso, propone                     
annualmente la loro alienazione o cessione gratuita alla CRI, cui               
sara' dato corso con le modalita' di legge previo atto deliberativo             
della Giunta regionale.                                                         
          Art. 35 - Registro degli oggetti fragili o di facile                  
consumo                                                                         
Gli oggetti fragili o di facile consumo, ad eccezione di quelli di              
consumo minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di              
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.                          
Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le                   
seguenti annotazioni:                                                           
a) numero progressivo di ordine;                                                
b) data dell'operazione;                                                        
c) quantita' del materiale caricato e scaricato;                                
d) rimanenza.                                                                   
          Art. 36 - Registro degli stampati                                     
Il Provveditorato cura la tenuta e l'aggiornamento di un catalogo               
generale degli stampati in uso presso le diverse unita'                         
organizzative. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di            
nuovi stampati e alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di           
cessazione d'uso di alcuni di essi, l'unita' organizzativa                      
interessata deve darne notizia al Provveditorato per le opportune               
registrazioni.                                                                  
          Art. 37 - Schedario e catalogo di magazzino                           
Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino il                        
Provveditorato tiene un apposito schedario nel quale devono essere              
annotati, per singole voci e in ordine cronologico:                             
a) il carico iniziale di magazzino;                                             
b) le successive introduzioni;                                                  
c) i prelevamenti;                                                              
d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.                              
Alla fine di ogni anno il Provveditorato esegue l'inventario delle              
rimanenze.                                                                      
Il Provveditorato cura inoltre la compilazione di un catalogo                   
generale di magazzino da distribuire a tutte le unita' organizzative            
per le loro occorrenze.                                                         
          Art. 38 - Tenuta e movimenti di magazzino                             
Il Provveditorato e' responsabile della conservazione e della                   
distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini.                            
Allo stesso compete curare che tutto il materiale sia ordinatamente             
disposto in modo che in qualunque momento si possa agevolmente                  
eseguire il movimento e il conteggio.                                           
Le introduzioni di materiali nei magazzini si effettuano in base ad             
appositi buoni di entrata da portare a carico sullo schedario                   
previsto dal precedente articolo.                                               
Nessun prelevamento dai magazzini stessi puo' essere fatto se non in            
base a regolare richiesta e dietro rilascio di regolare ricevuta da             
portare a scarico sullo schedario.                                              
          Art. 39 - Sub-depositi                                                
In caso di istituzione di sub-depositi presso singole unita'                    
organizzative il Provveditorato accerta, mediante periodiche                    
verifiche, che le operazioni di presa in carico e di distribuzione              
degli oggetti si svolgano regolarmente, che siano adottati tutti i              
provvedimenti necessari per la loro buona conservazione e che sia               
evitata la formazione di fondi inutilizzabili e il verificarsi di               
sfridi.                                                                         
Di ogni verifica e' steso verbale in due esemplari, sottoscritti agli           
intervenuti, che sono conservati rispettivamente dal                            
sub-consegnatario e dal Provveditorato.                                         
          Art. 40 - Perdite e deterioramenti                                    
Il deterioramento o la perdita di oggetti in carico devono essere               
immediatamente segnalati al Provveditorato dai responsabili delle               
unita' organizzative interessate. Il Provveditorato promuove i                  
provvedimenti della Giunta regionale necessari per approvare le                 
conseguenti variazioni alle scritture inventariali, fatte salve le              
sanzioni previste nei casi di responsabilita' personale da parte di             
dipendenti regionali.                                                           
          Art. 41 - Beni di terzi                                               
Per i beni di terzi consegnati in uso alla Regione sono tenuti dal              
Provveditorato appositi registri di carico e scarico, con le stesse             
modalita' di cui al precedente art. 29. I beni di terzi non fanno               
parte del patrimonio regionale.                                                 
          Art. 42 - Modalita' delle registrazioni                               
Registri, schedari, elenchi, cataloghi e le altre forme di                      
registrazione previste nel presente regolamento possono essere                  
sostituite da opportune registrazioni meccanografiche o comunque                
automatizzate.                                                                  
          Art. 43 - Disciplina generale del servizio automobilistico            
L'uso degli automezzi in dotazione agli organi della Regione e'                 
consentito unicamente per lo svolgimento e l'esercizio di attivita'             
che si ricollegano direttamente e strettamente alle attribuzioni di             
servizio degli organi che dispongono del veicolo.                               
L'uso degli autoveicoli e' strettamente personale, fatta salva la               
comprovata necessita' di prendere a bordo persone interessate alle              
finalita' del servizio, secondo i principi previsti al precedente               
comma.                                                                          
In nessun caso e' consentito l'uso del mezzo per ragioni personali.             
L'organizzazione del servizio automobilistico e le registrazioni                
connesse all'uso degli automezzi saranno disciplinate dalla Giunta              
regionale.                                                                      
          Art. 44 - Altri servizi                                               
I servizi di portineria, di vigilanza dei locali, di stamperia e                
riproduzione di atti e documenti, di spedizione e di funzionamento              
del centralino telefonico saranno disciplinati con apposite circolari           
di servizio diramate dal Presidente della Giunta regionale.                     
          Art. 45 - Norme di rinvio                                             
Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano in                
quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per            
l'amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello            
Stato, nonche' quelle concernenti i servizi del Provveditorato                  
generale dello Stato.".                                                         
Comma 2                                                                         
4) Il testo degli articoli dal 26 al 45 del Regolamento regionale n.            
53 del 1980 e' riportato alla nota 3) al presente articolo.                     
Comma 3                                                                         
5) Il testo del comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 31,           
concernente Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15            
recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di           
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34". Norme in            
materia di beni immobili di riforma fondiaria, era il seguente:                 
"Art. 8 - Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9,            
10, 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386                                       
omissis                                                                         
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della                       
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla           
gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria che nel rispetto                
della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni           
complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono             
essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito                   
dall'Ufficio Tecnico erariale, secondo le modalita' fissate dalle               
norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.               
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
6) Il Capo III della L.R. n. 11 del 1989, citata alla nota al Titolo,           
concerne Autorizzazione all'alienazione di parte del patrimonio                 
immobiliare.                                                                    
7) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 11 del 1989, citata alla nota            
al Titolo, e' il seguente:                                                      
"Art. 16 - Modalita'                                                            
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, la               
Giunta regionale puo' procedere alla alienazione dei beni indicati              
nel precedente art. 15 con il sistema della trattativa privata nei              
casi e con le modalita' individuate dall'art. 11 quando l'acquirente            
sia concessionario o locatario o affittuario, od abbia comunque in              
uso il bene immobile da alienare. La richiesta di cessione in                   
proprieta' puo' essere avanzata anche da un componente il nucleo                
familiare che alla data di entrata in vigore della presente legge               
occupi l'immobile da almeno due anni.                                           
2. La cessione in proprieta' degli immobili adibiti ad uso abitativo            
e' effettuata a trattativa privata diretta quando per i soggetti                
indicati nel precedente comma ricorrano entrambe le seguenti                    
condizioni:                                                                     
a) non abbiano la disponibilita', nell'ambito della regione                     
Emilia-Romagna, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo                
familiare; l'adeguatezza dell'alloggio e' definita dalla lett. c)               
dell'art. 3 della L.R. 14 marzo 1984,  n.12;                                    
b) occupino continuativamente l'alloggio da almeno due anni                     
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
Con la medesima procedura si provvede alla cessione degli immobili              
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino             
adibiti ad uso turistico-commerciale.                                           
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal secondo comma,              
gli immobili adibiti ad uso abitativo sono ceduti in proprieta' con             
la procedura indicata nel quarto comma dell'art. 11.                            
4. Le domande dei soggetti interessati devono pervenire alla Regione            
- a pena di decadenza - entro il termine massimo di sei mesi dalla              
data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
5. La Giunta regionale puo' cedere inoltre i beni ricompresi nelle              
categorie indicate nell'art. 15 con il sistema della trattativa                 
privata diretta ai Comuni interessati che ne facciano richiesta nel             
termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo sistema e alle              
stesse condizioni i predetti beni immobili possono essere ceduti in             
proprieta' anche ad altri enti pubblici, o enti privati non                     
perseguenti finalita' lucrative che ne abbiano legalmente l'uso alla            
data di entrata in vigore dalla presente legge e che si impegnino a             
destinare i beni stessi alla realizzazione dei propri scopi                     
istituzionali.".                                                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1767 del 28 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5875 (VI                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 338 in data 13 ottobre 1999;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.3 del 5           
gennaio 2000, con relazione scritta del consigliere Ielo;                       
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000,           
atto n. 205/2000;                                                               
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 283/4.1.27/C.G. del           
21 febbraio 2000.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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