REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

     CAPO III                                                                   
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 18                                                               
Riserva di diverse disposizioni regolamentari                                   
1. Quando amministrazione, gestione e contabilita' dei beni regionali           
sono di competenza del Consiglio regionale o degli enti                         
amministrativi dipendenti dalla Regione, sono fatte salve le diverse            
disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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