LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 17
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di acquisizione,
conservazione, gestione e alienazione dei beni nonche' di controllo
sulla attivita' svolta a tale scopo, la Regione e' autorizzata, ai
sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 a trattare, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti gli inventari, le
procedure contrattuali, i soggetti, gli importi, i contratti e la
loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli
inadempimenti rilevanti.
2. La Regione e' autorizzata, in particolare, ad effettuare le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in
forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonche' di
cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 ed ad
istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni
trattate anche in forma elettronica.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.