LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO IV
Disposizioni finanziarie
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante:
a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 13;
b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale
che verranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di quanto
disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli
interventi della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 31/77, citata alla nota 2) all'art.
13, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2168 del 23 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6188 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 351 in data 20 novembre 1999;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.7 del 5
gennaio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della Consigliera Bocchini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2000,
atto n. 209/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 286/4.1.8/C.G. del
21 febbraio 2000.