REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

     CAPO III                                                                   
  Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate                              
          Art. 14                                                               
Programmazione delle attivita'                                                  
e realizzazione degli interventi                                                
1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25             
del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al             
presente capo, e' orientata ai principi e si avvale degli strumenti             
di cui agli artt. 9 e 10.                                                       
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998                  
individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le                 
categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le            
priorita' d'azione per le Province.                                             
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R.             
n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di            
socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto              
dei principi di cui al Capo I della presente legge.                             
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 25/98 e' citata alla nota 4) all'art. 1.                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato alla nota 4)              
all'art. 1.                                                                     
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla               
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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