REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 13                                                               
Permuta di beni immobili                                                        
1. La Giunta regionale puo' procedere alla permuta a trattativa                 
privata di immobili di proprieta' regionale con altri immobili,                 
previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio                
anche funzionale.                                                               
2. La Giunta regionale, previa dichiarazione dei beni dismissibili,             
secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto                
disposto dall'art. 2, provvede con propria deliberazione, senza                 
limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, alla permuta,             
anche d'uso, dei beni demaniali e patrimoniali non piu' necessari               
agli usi istituzionali, con immobili, gia' costruiti o da costruire,            
da destinare esclusivamente a tali usi.                                         
3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in             
base a perizia di stima e con richiesta al competente Ufficio del               
Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del              
DPR 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai              
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241            
e successive modificazioni ed integrazioni.                                     
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e' riportato           
alla nota 2) all'art. 10.                                                       
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990,             
n. 241 e' riportato alla nota 3) all'art. 10.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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