LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 12
Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro
1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3
della L.R. n. 25 del 1998 prevede la destinazione di una quota del
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, al finanziamento
delle operazioni di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro
previste dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68
del 1999.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della Legge
68/99, citata alla nota 3) all'art. 1, e' riportato alla nota 4)
all'art. 9.