REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 11                                                               
Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45                                     
1. Nel comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 le                
parole "nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui            
alla Legge 1 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni" sono               
sostituite dalle seguenti "nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8            
della Legge  n.68 del 1999".                                                    
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota             
4) all'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli                                
omissis                                                                         
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima            
di Lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di               
handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della               
Legge n. 68 del 1999.                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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