REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 11                                                               
Alienazioni - Modalita'                                                         
1. L'alienazione di beni immobili e' disposta dalla Giunta regionale            
previa declaratoria di disponibilita' dei beni stessi assunta secondo           
quanto previsto dall'art. 2. Dell'alienazione di detti beni deve                
essere data idonea pubblicizzazione.                                            
2. Alla alienazione si provvede mediante procedura di confronto                 
pubblico concorrenziale sulla base di criteri predeterminati dalla              
Giunta regionale. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si             
potra' procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione,                  
mediante trattativa privata.                                                    
3. La Regione puo' procedere alla alienazione di beni immobili                  
ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:              
a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di             
Lire 300 milioni;                                                               
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un           
diritto di prelazione;                                                          
c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano                    
acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla                    
realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti             
per il perseguimento di finalita' di pubblico interesse.                        
4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione e'                  
preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate              
piu' offerte, si procedera' alla scelta del contraente mediante gara            
ufficiosa. La gara ufficiosa e' altresi' esperita nel caso di cui               
alla lett. b), qualora vi siano piu' soggetti aventi diritto a                  
prelazione.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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