LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 11
Alienazioni - Modalita'
1. L'alienazione di beni immobili e' disposta dalla Giunta regionale
previa declaratoria di disponibilita' dei beni stessi assunta secondo
quanto previsto dall'art. 2. Dell'alienazione di detti beni deve
essere data idonea pubblicizzazione.
2. Alla alienazione si provvede mediante procedura di confronto
pubblico concorrenziale sulla base di criteri predeterminati dalla
Giunta regionale. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si
potra' procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione,
mediante trattativa privata.
3. La Regione puo' procedere alla alienazione di beni immobili
ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di
Lire 300 milioni;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un
diritto di prelazione;
c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano
acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla
realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti
per il perseguimento di finalita' di pubblico interesse.
4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione e'
preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate
piu' offerte, si procedera' alla scelta del contraente mediante gara
ufficiosa. La gara ufficiosa e' altresi' esperita nel caso di cui
alla lett. b), qualora vi siano piu' soggetti aventi diritto a
prelazione.