REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 10                                                               
Convenzioni                                                                     
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla Legge n. 68 del               
1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione,             
in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto             
concerne le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della medesima                
legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui alla           
lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 al               
fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.            
Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del             
1998 prevede le modalita' di attuazione di tali interventi di                   
promozione e supporto.                                                          
2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1             
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli                   
incentivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle imprese              
che assumono persone disabili.                                                  
3. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25              
del 1998 puo' prevedere la concessione dei contributi di cui all'art.           
8 della L.R. n. 45 del 1996 alle Agenzie di lavoro interinale di cui            
alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'obiettivo di favorire                  
l'inserimento lavorativo delle persone disabili, sulla base di                  
appositi criteri definiti dal Piano stesso.                                     
4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per                 
l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della L.R. 28 dicembre           
1999, n. 38, agli obiettivi di cui alla presente legge.                         
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 68/99 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                            
2) Il testo degli artt. 11 e 12 della Legge 68/99, citata alla nota             
3) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa                 
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli               
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma             
3, del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo            
6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro               
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma                 
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla              
presente legge.                                                                 
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle                
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le             
modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta'                
della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'               
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a             
termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli                 
previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della               
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il             
soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di                 
lavoro.                                                                         
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro              
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.           
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro               
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili             
che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di                     
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.                                     
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile            
a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso               
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma             
1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi           
di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le                        
organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui           
all'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli           
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 5 febbraio 1992,             
n. 104 ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a                    
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.            
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del DLgs 23 dicembre             
1997, n. 469 come modificato dall'articolo 6 della presente legge,              
puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei           
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali                 
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo              
periodo del comma 6 dell'articolo 16 del DL 16 maggio 1994, n. 299,             
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.              
Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di                
inserimento mirato.                                                             
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione           
lavorativa devono:                                                              
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore               
disabile e le modalita' del loro svolgimento;                                   
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da             
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento             
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della Legge 5            
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro              
del disabile;                                                                   
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso                   
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da                
parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza            
e controllo.                                                                    
          Art. 12 - Cooperative sociali                                         
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli              
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati              
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative                
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8               
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili             
liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,                 
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei                 
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le            
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi                       
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare            
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso              
soggetto, salvo diversa valutazione del Comitato tecnico di cui al              
comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un             
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50                   
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da             
assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di            
50 dipendenti.                                                                  
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti                  
requisiti:                                                                      
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte           
del datore di lavoro;                                                           
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso               
l'assunzione di cui alla lettera a);                                            
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso             
il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,              
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la           
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi,                  
prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici                      
competenti;                                                                     
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1)                      
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad                
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al             
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che                  
consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di             
cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei                
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri                
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate            
all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti           
da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso                 
formativo personalizzato.                                                       
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in                
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.                      
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro               
privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative           
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8                   
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite                     
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei               
detenuti disabili.".                                                            
3) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge                
381/91 e' riportato alla nota 1) all'art. 1.                                    
4) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato               
alla nota 4) all'art. 1.                                                        
Comma 2                                                                         
5) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)                   
all'art. 2, e' riportata alla nota 3) all'art. 9.                               
Comma 3                                                                         
6) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato               
alla nota 4) all'art. 1.                                                        
7) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)                   
all'art. 2, e' riportata alla nota 3) all'art. 9.                               
8) La Legge 196/97 e' citata alla nota 2) all'art. 9.                           
Comma 4                                                                         
9) La L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 concerne Norme per la                        
valorizzazione del servizio civile.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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