REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 10                                                               
Alienazione dei beni immobili -                                                 
Determinazione del prezzo e prelazioni                                          
1. Le alienazioni di beni immobili sono disposte dalla Giunta                   
regionale, con le modalita' di cui all'art. 11.                                 
2. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il prezzo di vendita delle            
unita' immobiliari urbane e' individuato, di norma, in base ai valori           
catastali determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al DPR 23           
marzo 1998, n. 138.                                                             
3. Qualora il valore di mercato dell'immobile, sulla base di una                
preventiva perizia di stima effettuata dalla struttura competente in            
materia di patrimonio o da incaricati scelti tra persone competenti             
per materia ed iscritte ai relativi Albi professionali, se non                  
pubblici dipendenti, o da organi tecnici di altre amministrazioni,              
risulti discostarsi sensibilmente dal prezzo come determinato al                
comma 2, e comunque in misura non inferiore al dieci per cento, il              
bene immobile viene alienato al prezzo risultante dalla perizia di              
stima, previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del                
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio               
1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai sensi dei commi            
1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive               
modificazioni ed integrazioni.                                                  
4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del            
concessionario, a questi puo' essere riconosciuta una indennita' per            
i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A             
tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 1592 del Codice           
civile.                                                                         
5. Agli immobili urbani e a quelli sottoposti a tutela ai sensi                 
dell'art. 4 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso           
da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni                 
dell'art. 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive                    
modificazioni. Sono altresi' fatte salve tutte le disposizioni,                 
previste da leggi statali e regionali vigenti, riguardanti diritti di           
prelazione nell'acquisto di immobili.                                           
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il DPR 23 marzo 1998, n. 138 concerne Regolamento recante norme              
per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe                   
d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri                 
nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3,              
commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.                          
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente           
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,           
n. 382, e' il seguente:                                                         
"Art. 107 - Organi tecnici dello Stato                                          
Le Regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni                     
amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici                
anche consultivi dello Stato.                                                   
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle               
Regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la                      
composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al             
comma precedente, ad essi appartenenti.                                         
Le Regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza           
dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei               
giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le Regioni,           
eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di                        
litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra            
Stato e Regione, quest'ultima puo' avvalersi del patrocinio                     
dell'Avvocatura dello Stato.".                                                  
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990,             
n. 241, concernente Nuove norme in materia di procedimento                      
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 16                                                                        
1. Gli organi consultivi delle pubbliche Amministrazioni di cui                 
all'articolo 1, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti           
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro                    
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano            
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata                   
comunicazione alle Amministrazioni richiedenti del termine entro il             
quale il parere sara' reso.                                                     
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato             
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze               
istruttorie, e' in facolta' dell'Ammistrazione richiedente di                   
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 1592 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 1592 - Miglioramenti                                                      
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore           
non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati alla cosa             
locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore, questi e'                
tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor somma tra               
l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della            
riconsegna.                                                                     
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il             
valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono           
verificati senza colpa grave del conduttore.".                                  
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 4 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089,                     
concernente Tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 4                                                                         
I rappresentanti delle Province, dei Comuni, degli enti e degli                 
istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco                     
descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o           
istituti che essi rappresentano.                                                
I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunziare le            
cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito               
vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o           
istituti.                                                                       
Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni               
della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e           
nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.".                              
6) Il testo dell'art. 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392,                    
concernente Disciplina delle locazioni di immobili urbani, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 38 - Diritto di prelazione                                                
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso                 
l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto              
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.                                    
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da                 
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali             
la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o            
meno il diritto di prelazione.                                                  
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il                 
termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con             
atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario,               
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.                              
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo           
di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione              
del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta                 
giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello                   
dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del                    
proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di                
compravendita o del contratto preliminare.                                      
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone, la                    
comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna           
di esse.                                                                        
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da               
tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti            
o dal rimanente conduttore.                                                     
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui             
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua           
intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere                    
rinunciato alla prelazione medesima.                                            
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi                   
previste dall'articolo 732 del Codice civile, per le quali la                   
prelazione opera a favore dei coeredi, e, nella ipotesi di                      
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il            
secondo grado.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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