REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO II                                                                 
     RIORDINO DELLE FUNZIONI                                                    
     AMMINISTRATIVE REGIONALI                                                   
     IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI                                      
          Art. 9                                                                
Finalita'                                                                       
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni                     
amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in               
attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.              
2. La Regione puo' affidare la realizzazione di opere e lavori                  
pubblici di propria competenza:                                                 
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere           
l'integrazione del sistema regionale e locale;                                  
b) a Consorzi di bonifica nonche' ad enti pubblici ed aziende                   
dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere              
organizzativo o funzionale.                                                     
3. L'affidamento e' effettuato d'intesa con i soggetti di cui al                
comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali                    
provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o             
in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e           
lavori pubblici. Ai soggetti attuatori e' riconosciuto il rimborso              
degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a               
base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale e'               
aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.                                  
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 17            
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione puo' avvalersi,                
previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche                         
Amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.           
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori                   
pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni                
previste da specifiche leggi di settore.                                        
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 159 della L.R. 3/99, citata alla              
nota al titolo, e' il seguente:                                                 
"Art. 159 - Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori              
pubblici e di servizi                                                           
omissis                                                                         
3. In conformita ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della                
Legge 59/97 ed a quanto disposto dall'art. 3 del DLgs 112/98, la                
Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa              
spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine           
di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.".                            
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n.           
109, concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione            
dei lavori e accessorie                                                         
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva           
ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di             
supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico           
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del                 
programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:                     
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;                              
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori           
che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunita' Montane,             
le Aziende Unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di                     
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le            
modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della Legge 8 giugno 1990,           
n. 142, e successive modificazioni;                                             
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le                 
singole Amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;             
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui             
alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;               
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a);              
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);                  
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle             
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui              
all'articolo 13 in quanto compatibili.                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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