REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 9                                                                
Strumenti del collocamento mirato                                               
1. Il collocamento mirato e' diretto all'obiettivo dell'inserimento             
al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:           
a) analisi delle capacita' professionali dei soggetti, anche al fine            
del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante            
la ricostruzione delle attivita' di lavoro gia' svolte, delle                   
attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle                     
potenzialita' professionali;                                                    
b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto            
di riferimento;                                                                 
c) analisi di posti di lavoro;                                                  
d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;                       
e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della Legge 24                
giugno 1997, n. 196;                                                            
f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale,            
anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari            
degli interventi;                                                               
g) incentivi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996;                   
h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del               
comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;                                
i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1            
dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;                                        
l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti           
interessati al collocamento mirato;                                             
m) utilizzo di modalita' di telelavoro.                                         
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti             
regionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, i programmi di           
cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono                    
prevedere l'erogazione di borse di lavoro, definendo i criteri per la           
relativa concessione. Dette borse di lavoro possono, altresi', essere           
previste, a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 2            
dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.                                          
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 e'               
finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed e' orientata             
ai seguenti principi:                                                           
a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del            
lavoro, i sistemi formativi ed educativi;                                       
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;                 
c) integrazione fra attivita' formative, azioni di supporto e                   
strumenti di politica attiva;                                                   
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei                  
destinatari degli interventi;                                                   
e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento               
delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.                        
4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del               
1998 possono prevedere, nel rispetto degli indirizzi regionali,                 
modalita' attuative semplificate per la realizzazione degli                     
interventi del collocamento mirato.                                             
5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni               
formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono           
programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone               
disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e                
secondo le diverse modalita' di attuazione degli obblighi definite              
dalla Legge n. 68 del 1999.                                                     
6. La Regione individua le modalita' di autorizzazione allo                     
svolgimento di attivita' di riqualificazione professionale, ai fini             
dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4, della                
Legge n. 68 del 1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati             
purche' accreditati ai sensi della normativa vigente.                           
7. La Regione, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979, prevede iniziative           
di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici              
competenti della Provincia, ovvero presso soggetti privati                      
convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dettati ai sensi             
del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.                              
8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli                 
uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti             
con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti                
l'organizzazione del lavoro, nonche' le piu' rilevanti e diffuse                
posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di            
riferimento.                                                                    
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concerne Riordino, programmazione e           
deleghe della formazione alle professioni.                                      
2) La Legge 24 giugno 1997, n. 196, concerne Norme in materia di                
promozione dell'occupazione.                                                    
3) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)                   
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli                                
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano,                     
nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione                  
lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla Legge 5                  
febbraio 1992, n. 104.                                                          
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima            
di Lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di               
handicap iscritta nelle liste provinciali per l'avviamento                      
obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive               
modificazioni.                                                                  
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi            
dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i                
criteri, le modalita' e le priorita' per l'attribuzione dei                     
contributi.                                                                     
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi           
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura                
massima di Lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente               
alle seguenti categorie:                                                        
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;                       
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a               
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti                 
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';                          
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o            
alcolismo.                                                                      
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno                
dodici mesi, la misura dei contributi e' ridotta alla meta' di quanto           
previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale                       
integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo                     
indeterminato.                                                                  
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere                     
realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali,            
enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di                    
volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 2                 
settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati                     
all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista                    
dall'art. 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 in collaborazione              
tra imprese e soggetti pubblici interessati.".                                  
4) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 della            
Legge 68/99, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                    
"Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni                                       
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici                 
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base            
dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo            
di cui al comma 4 del presente articolo:                                        
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei           
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore           
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una                    
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o                
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle               
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di            
guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive                
modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in                    
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti           
in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di             
invalidita', previa definizione da parte delle Regioni di criteri               
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei                
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle           
risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalita' di            
utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;                             
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata              
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali           
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla                  
presente legge, abbia una riduzione della capacita' lavorativa                  
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte           
dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella              
lettera a);                                                                     
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla                 
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle                   
possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'               
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di                   
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere                 
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione                   
lavorativa del disabile.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
5) Il testo dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato alla nota 4)              
all'art. 1.                                                                     
6) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla               
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.                       
7) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato               
alla nota 4) all'art. 1.                                                        
Comma 4                                                                         
8) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla               
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.                       
Comma 5                                                                         
9) La Legge 68/99 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                            
Comma 6                                                                         
10) Il testo del comma 6 dell'art. 4 della Legge 68/99, citata alla             
nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 4 - Criteri di computo della quota di riserva                             
omissis                                                                         
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una            
adeguata riqualificazione professionale, le Regioni possono                     
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle                   
relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione           
oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle                     
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui           
all'articolo 115 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive                   
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e           
disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni            
siano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla              
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui                      
all'articolo 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del                
finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale e               
della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del           
lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del               
testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le              
spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180              
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla Legge 5            
maggio 1976, n. 248 (26), e per il Fondo per l'addestramento                    
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della Legge 29             
aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle Regioni, secondo parametri              
predisposti dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui                
all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 di seguito denominata            
"Conferenza unificata".".                                                       
Comma 7                                                                         
11) La L.R. 19/79 e' citata alla nota 1 al presente articolo.                   
12) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato              
alla nota 4) all'art. 1.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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