LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 9
Strumenti del collocamento mirato
1. Il collocamento mirato e' diretto all'obiettivo dell'inserimento
al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) analisi delle capacita' professionali dei soggetti, anche al fine
del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante
la ricostruzione delle attivita' di lavoro gia' svolte, delle
attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle
potenzialita' professionali;
b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto
di riferimento;
c) analisi di posti di lavoro;
d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della Legge 24
giugno 1997, n. 196;
f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale,
anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari
degli interventi;
g) incentivi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996;
h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;
i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;
l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti
interessati al collocamento mirato;
m) utilizzo di modalita' di telelavoro.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti
regionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, i programmi di
cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono
prevedere l'erogazione di borse di lavoro, definendo i criteri per la
relativa concessione. Dette borse di lavoro possono, altresi', essere
previste, a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 2
dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 e'
finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed e' orientata
ai seguenti principi:
a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del
lavoro, i sistemi formativi ed educativi;
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
c) integrazione fra attivita' formative, azioni di supporto e
strumenti di politica attiva;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei
destinatari degli interventi;
e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento
delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.
4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del
1998 possono prevedere, nel rispetto degli indirizzi regionali,
modalita' attuative semplificate per la realizzazione degli
interventi del collocamento mirato.
5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni
formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono
programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone
disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e
secondo le diverse modalita' di attuazione degli obblighi definite
dalla Legge n. 68 del 1999.
6. La Regione individua le modalita' di autorizzazione allo
svolgimento di attivita' di riqualificazione professionale, ai fini
dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4, della
Legge n. 68 del 1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati
purche' accreditati ai sensi della normativa vigente.
7. La Regione, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979, prevede iniziative
di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici
competenti della Provincia, ovvero presso soggetti privati
convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dettati ai sensi
del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.
8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli
uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti
con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti
l'organizzazione del lavoro, nonche' le piu' rilevanti e diffuse
posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di
riferimento.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.
2) La Legge 24 giugno 1997, n. 196, concerne Norme in materia di
promozione dell'occupazione.
3) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano,
nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione
lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla Legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima
di Lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di
handicap iscritta nelle liste provinciali per l'avviamento
obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi
dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i
criteri, le modalita' e le priorita' per l'attribuzione dei
contributi.
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura
massima di Lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente
alle seguenti categorie:
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o
alcolismo.
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno
dodici mesi, la misura dei contributi e' ridotta alla meta' di quanto
previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale
integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo
indeterminato.
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere
realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali,
enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati
all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista
dall'art. 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 in collaborazione
tra imprese e soggetti pubblici interessati.".
4) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 della
Legge 68/99, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 13 - Agevolazioni per le assunzioni
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base
dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo
di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti
in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidita', previa definizione da parte delle Regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle
risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalita' di
utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacita' lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
omissis".
Comma 2
5) Il testo dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato alla nota 4)
all'art. 1.
6) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.
7) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.
Comma 4
8) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25/98, citata alla
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 4.
Comma 5
9) La Legge 68/99 e' citata alla nota 3) all'art. 1.
Comma 6
10) Il testo del comma 6 dell'art. 4 della Legge 68/99, citata alla
nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Criteri di computo della quota di riserva
omissis
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le Regioni possono
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle
relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del
finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale e
della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del
lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla Legge 5
maggio 1976, n. 248 (26), e per il Fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della Legge 29
aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle Regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 di seguito denominata
"Conferenza unificata".".
Comma 7
11) La L.R. 19/79 e' citata alla nota 1 al presente articolo.
12) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.