REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 9                                                                
Alloggi di servizio                                                             
1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul            
luogo di lavoro e' inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un           
pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione            
e' corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del                 
concessionario.                                                                 
2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria                       
manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per le spese di              
installazione dell'apparecchio telefonico ed il relativo canone                 
fisso, per le quali puo' essere concesso un contributo qualora                  
l'installazione sia motivata da ragioni di servizio.                            
3. La concessione di alloggi di servizio e' disposta dal responsabile           
della struttura organizzativa competente in materia di demanio e                
patrimonio, su motivata richiesta della struttura organizzativa                 
presso la quale sussiste l'esigenza di cui al comma 1.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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