REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 8                                                                
Organizzazione dei Servizi                                                      
1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della Legge n. 68 del 1999           
sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei              
criteri delle modalita' di gestione dei Servizi previsti dalla L.R.             
n. 25 del 1998.                                                                 
2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli                   
interventi attuati ai sensi della presente legge.                               
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 68/99, citata alla nota 3)                  
all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 5.                               
2) La L.R. 25/98 e' citata alla nota 4) all'art. 1.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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