REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 8                                                                
Gestione degli immobili                                                         
1. La gestione di beni immobili della Regione puo' essere affidata,             
con deliberazione della Giunta regionale, ad una societa' di                    
gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a             
criteri di vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita'                
della gestione.                                                                 
2. I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati a              
fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi della L.R. 6 aprile                
1998, n. 12.                                                                    
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
La L.R. 6 aprile 1998, n. 12 concerne Interventi della Regione in               
materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari                         
regolamentati.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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