REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 7                                                                
Disposizioni transitorie                                                        
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art.           
45 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue            
domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti           
civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.            
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 45 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152,           
concernente Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e           
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento               
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla            
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati                  
provenienti da fonti agricole, e' il seguente:                                  
"Art. 45 - Criteri generali                                                     
omissis                                                                         
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche           
e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle             
acque reflue urbane, e' definito dalle Regioni nell'ambito della                
disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.                                 
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7,                      
concernente Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e               
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.            
Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti              
civili e produttivi, e' il seguente:                                            
"Art. 12 - Scarichi nuovi della classe A                                        
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A, di cui             
all'art. 4, che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e           
3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle                       
prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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