REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 7                                                                
Autorizzazione alla compensazione                                               
tra diverse unita' produttive                                                   
1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita             
ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt.            
6 e 7 della L.R. n. 25 del 1998 formula, ai sensi del comma 1                   
dell'art. 3 di detta legge, gli indirizzi cui le Province devono                
attenersi nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, per il                   
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 5 della                
Legge n. 68 del 1999.                                                           
2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di                 
concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del                
1998, concede l'autorizzazione alla compensazione fra le unita'                 
produttive dello stesso ambito provinciale.                                     
3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono              
presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha             
la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.                          
4. Nel caso di unita' produttive collocate in piu' ambiti                       
provinciali, l'autorizzazione e' concessa dalla Provincia cui e'                
stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli              
altri uffici competenti in materia di concessione                               
dell'autorizzazione.                                                            
5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi              
avviamenti obbligatori verso l'unita' produttiva interessata, deve              
concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni           
dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata            
comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio                
dell'autorizzazione e' subordinato:                                             
a) alla comprovata difficolta' di mantenere l'equilibrata                       
distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui             
alla Legge 68/99;                                                               
b) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto              
inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei                   
soggetti disabili, gia' in forza al momento della presentazione della           
richiesta.                                                                      
6. Decorsi tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione,             
gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni                   
realizzate dai datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione                  
concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di             
concessione, l'autorizzazione e' revocata.                                      
7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unita'            
operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo                  
diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui              
all'art. 20 della Legge n. 68 del 1999, sono presentate alla                    
Provincia nella quale il datore di lavoro richiedente ha la sede                
operativa con il maggior numero di dipendenti. La medesima Provincia            
provvede agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, previa                      
acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di              
concessione dell'autorizzazione.                                                
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 6 e 7 della L.R. 25/98, citata alla nota 4)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 6 - Commissione regionale tripartita                                      
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                   
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle           
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di           
competenza regionale.                                                           
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di           
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art. 11,                
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La                   
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per              
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il                     
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La                     
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione           
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del            
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali            
pareri sono corredati del parere di conformita' ai principi della               
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10           
aprile 1991, n. 125.                                                            
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da            
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione                    
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto            
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97.                       
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.            
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui             
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione. contratti di           
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per           
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere                     
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con                     
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e                 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La            
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di                
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la                
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da            
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.                 
5. La Commissione e' composta da:                                               
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la                
presiede;                                                                       
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali            
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;                        
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori           
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;                             
d) il consigliere di parita' di cui alla Legge 125/91.                          
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione                 
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite              
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di            
cui alle lettere b) e c) del comma 5.                                           
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui           
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti           
pari a quello degli effettivi.                                                  
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa                      
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore                 
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti                   
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.           
La Commissione dura in carica tre anni.                                         
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento approvato dalla Commissione stessa.                                 
          Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale                 
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,            
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e                        
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato             
di coordinamento interistituzionale composto da:                                
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;                           
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore           
o un Consigliere da questi delegato;                                            
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle autonomie                
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in            
rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' montane, garantendo                 
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.                            
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal              
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale            
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni            
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.                                   
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle                   
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti           
applicativi.                                                                    
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo              
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche                    
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento                        
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei                    
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono                    
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il             
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione               
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.                 
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento           
approvato dal Comitato stesso.".                                                
2) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato               
alla nota 4) all'art. 1.                                                        
3) Il testo del comma 8 dell'art. 5 della Legge 68/99, citata alla              
nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi                 
omissis                                                                         
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere                       
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita'               
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento               
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a             
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'                 
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la            
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive           
ubicate in regioni diverse.".                                                   
Comma2                                                                          
4) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 25/98, citata alla               
nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 4.                       
Comma 5                                                                         
5) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                   
Comma 7                                                                         
6) Il testo dell'art. 20 della Legge 68/99, citata alla nota 3)                 
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 20 - Regolamento di esecuzione                                            
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma             
1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di                      
esecuzione, aventi carattere generale, cui le Regioni e le Province             
autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle                
rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni               
della presente legge.".                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina