LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO II
Gestione
Art. 7
Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono
essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con
provvedimento del responsabile della struttura competente in materia
di patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale di
approvazione del programma di gestione.
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa
privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano
piu' richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o
in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo
della pubblicizzazione.
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10,
o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,
alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10
delle medesime leggi regionali.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 4
1) Il testo dell'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10, concernente
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo, e'
il seguente:
"Art. 12 - Albo delle associazioni
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo
delle associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed
operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.
2. L'iscrizione all'Albo e' condizione per la stipula delle
convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli
enti pubblici.
3. L'Albo e' costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti
provinciali ed una riservata alle associazioni a carattere regionale
o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni
nazionali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo' articolare
l'Albo regionale in piu' settori per ambiti di attivita'.".
2) Il testo dell'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,
concernente Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto
1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R.
31 maggio 1993, n. 26, e' il seguente:
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991,
n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni
provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti
nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attivita' educative;
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di
attivita'.
3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le
organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e
collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato
prevalentemente iscritte.
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di
volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale
e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui
aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.".
3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 10/95, citata alla nota 1) al
presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7 - Spazi e attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si
estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12,
anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle
attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti
condizioni:
a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e di
manutenzione;
b) il concessionario rilascia fidejussione a garanzia della
restituzione del bene in condizioni di integrita', salvo il normale
deperimento d'uso; tale fidejussione non e' richiesta quando il
valore o il bene non superi Lire 20 milioni.".
4) Il testo dell'art. 10 della L.R. 37/96, citata alla nota 2) al
presente articolo, e' il seguente:
"Art. 10 - Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R 10 aprile
1989, n.11 "Disciplina dei beni regionali", si estendono alle
organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive
di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature
puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico
delle organizzazioni concessionarie;
b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene
nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il
normale deperimento d'uso.
2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle
normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di
volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunita' per
l'uso di spazi e attrezzature di loro proprieta' o a loro
disposizione.".