REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO II                                                                   
      Gestione                                                                  
          Art. 7                                                                
Contratto di affitto, locazione, comodato, uso                                  
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono              
essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con             
provvedimento del responsabile della struttura competente in materia            
di patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale di                   
approvazione del programma di gestione.                                         
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa             
privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano              
piu' richieste, da gara ufficiosa.                                              
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con                
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o           
in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e                
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di           
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo              
della pubblicizzazione.                                                         
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,             
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed                        
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'                 
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10,            
o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,             
alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10                
delle medesime leggi regionali.                                                 
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10, concernente            
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 12 - Albo delle associazioni                                              
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo            
delle associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed              
operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.                                     
2. L'iscrizione all'Albo e' condizione per la stipula delle                     
convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli               
enti pubblici.                                                                  
3. L'Albo e' costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti            
provinciali ed una riservata alle associazioni a carattere regionale            
o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni                   
nazionali.                                                                      
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo' articolare              
l'Albo regionale in piu' settori per ambiti di attivita'.".                     
2) Il testo dell'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,                     
concernente Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto           
1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R.            
31 maggio 1993, n. 26, e' il seguente:                                          
"Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato                         
1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di                   
volontariato, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991,             
n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni                       
provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti           
nei seguenti ambiti:                                                            
a) socio-assistenziale;                                                         
b) sanitario;                                                                   
c) tutela e promozione dei diritti;                                             
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;                           
e) attivita' educative;                                                         
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni                    
culturali;                                                                      
g) protezione civile;                                                           
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.                     
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione                     
consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di           
attivita'.                                                                      
3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le                   
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.                   
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le                     
organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e           
collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato           
prevalentemente iscritte.                                                       
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di              
volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale            
e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui                
aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.".           
3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 10/95, citata alla nota 1) al                
presente articolo, e' il seguente:                                              
"Art. 7 - Spazi e attrezzature                                                  
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si               
estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12,              
anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle             
attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti               
condizioni:                                                                     
a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e di                   
manutenzione;                                                                   
b) il concessionario rilascia fidejussione a garanzia della                     
restituzione del bene in condizioni di integrita', salvo il normale             
deperimento d'uso; tale fidejussione non e' richiesta quando il                 
valore o il bene non superi Lire 20 milioni.".                                  
4) Il testo dell'art. 10 della L.R. 37/96, citata alla nota 2) al               
presente articolo, e' il seguente:                                              
"Art. 10 - Spazi ed attrezzature                                                
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R 10 aprile            
1989,  n.11 "Disciplina dei beni regionali", si estendono alle                  
organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive           
di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature               
puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:                
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico               
delle organizzazioni concessionarie;                                            
b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene               
nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il                  
normale deperimento d'uso.                                                      
2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle               
normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di                    
volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunita' per               
l'uso di spazi e attrezzature di loro proprieta' o a loro                       
disposizione.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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