REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 6                                                                
Graduatorie                                                                     
1. Le graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68 del           
1999 sono formate e pubblicate, nel rispetto dei criteri adottati               
dalla Regione ai sensi del comma 4 di detto articolo, dalle Province            
le quali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della                 
citata Legge 68/99, ed avvalendosi dei Centri per l'impiego, ne                 
curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo                   
accertamento della compatibilita' delle condizioni di disabilita' con           
le competenze professionali richieste, nonche' delle condizioni                 
ambientali del luogo di lavoro.                                                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 8 della Legge 68/99, citata               
alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 8 - Elenchi e graduatorie                                                 
  omissis                                                                       
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unica               
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la              
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di             
cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della             
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio                
percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.              
omissis                                                                         
4. Le Regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi            
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2              
sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e                        
coordinamento di cui all'art. 1, comma 4.                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 9 della Legge 68/99, citata alla nota 3)                  
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 9 - Richieste di avviamento                                               
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la               
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono           
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.                               
2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica             
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici           
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine            
di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche             
attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.                              
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche             
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi             
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.                                
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa                  
mediante le convenzioni di cui all'art. 11. I datori di lavoro che              
effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto              
alle agevolazioni di cui all'articolo 13.                                       
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita' di           
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria              
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;            
la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per                  
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.                            
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni           
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un           
prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori              
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili                
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di                
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo           
1. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la                
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare                
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,             
la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che           
i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione              
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono                
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il                
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi               
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dispongono la loro consultazione              
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.                 
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro           
puo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai           
sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel            
caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione              
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.               
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai            
sensi del presente articolo, la Direzione provinciale del lavoro                
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed                       
all'autorita' giudiziaria.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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