REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 5                                                                
Modifiche all'art. 147 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. Al comma 1 dopo la lett. a) e' aggiunta la seguente:                         
"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente            
di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei               
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988,             
n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la               
loro determinazione;".                                                          
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 147 della L.R. 3/99, citata alla nota            
al titolo, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:           
"Art. 147 - Deleghe di funzioni alle Province                                   
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed                 
attivita' amministrative:                                                       
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e                  
termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso                    
l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della                   
medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale             
per la loro deternimazione;                                                     
a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente             
di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei               
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988,             
n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la               
loro determinazione;                                                            
b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui al             
commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;                   
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli                 
impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di                
prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario,              
statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,                
1932/84, nonche' dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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