REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 5                                                                
Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico                               
1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4                  
dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, e' istituito un Comitato                 
tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della Legge            
n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalita' di scelta                 
definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore                  
sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della             
Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del DLgs             
23 dicembre 1997, n. 469, nonche' da esperti designati dalle                    
organizzazioni dei disabili comparativamente piu' rappresentative a             
livello provinciale.                                                            
2. Il Comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla               
Legge n. 68 del 1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati             
dalla Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del            
1998, nonche' sulla base delle modalita' di raccordo tecnico definite           
con le Province.                                                                
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, citata           
alla nota 4) all'art. 1, e' riportato alla nota 3) all'art. 4.                  
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 6, della Legge n.            
68 del 1999, citata alla nota 3) all'art. 1, che modifica l'art. 6              
del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, concernente Conferimento alle                
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di                  
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo                
1997, n. 59, e' il seguente:                                                    
"Art. 6 - Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e                   
modifiche al DLgs 23 dicembre 1997, n. 469                                      
omissis                                                                         
2. All'articolo 6, comma 3, del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, sono             
apportate le seguenti modificazioni:                                            
omissis                                                                         
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ôNell'ambito di tale             
organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed             
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi                   
individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente                 
decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita',             
con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'                   
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti           
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla            
permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il                    
funzionamento del Comitato tecnico si provvede mediante                         
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il                    
funzionamento della commissione di cui al comma 1'.".                           
3) Il testo dell'art. 6 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, citato               
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali                                     
1. La Provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in           
vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1,                    
istituisce un'unica Commissione a livello provinciale per le                    
politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di                     
concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione               
alle attivita' e alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi               
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle                 
attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di              
cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e              
criteri:                                                                        
a) la composizione della Commissione deve essere tale da permettere             
la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;                           
b) presidenza della Commissione al Presidente dell'Amministrazione              
provinciale;                                                                    
c) inserimento del consigliere di parita';                                      
d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei              
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.                     
2. Con effetto dalla costituzione della Commissione provinciale di              
cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le                
relative funzioni e competenze sono trasferite alla Provincia:                  
a) Commissione provinciale per l'impiego;                                       
b) Commissione circoscrizionale per l'impiego;                                  
c) Commissione regionale per il lavoro a domicilio;                             
d) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;                           
e) Commissione comunale per il lavoro a domicilio;                              
f) Commissione provinciale per il lavoro domestico;                             
g) Commissione provinciale per la manodopera agricola;                          
h) Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;                     
i) Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.                    
3. La Provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'               
svolte dalla Commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce              
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti             
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei                    
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle              
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di             
un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e'                
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del              
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle             
Regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con                      
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti              
relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla              
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento            
e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle           
condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del                   
Comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione                  
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione             
di cui al comma 1.".                                                            
Comma 2                                                                         
4) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                   
5) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato               
alla nota 4) all'art. 1.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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