LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO I
Classificazione e inventari
Art. 5
Ricognizione periodica dei beni
1. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono
sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore
utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli
inventari.
2. Le ricognizioni periodiche, fissate dalla Giunta regionale, sono
effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.