REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO I                                                                    
      Classificazione e inventari                                               
          Art. 5                                                                
Ricognizione periodica dei beni                                                 
1. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono                    
sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore                 
utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli                   
inventari.                                                                      
2. Le ricognizioni periodiche, fissate dalla Giunta regionale, sono             
effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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