REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 4                                                                
Modifiche all'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:                                     
"5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si                   
applicano le disposizioni dell'art. 240.".                                      
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 142 della L.R. 3/99, citata alla nota al titolo,             
cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:                      
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse                 
idriche                                                                         
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di            
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo                 
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e            
sorgenti sulla base dei criteri eprincipi di cui al comma 5 dell'art.           
20 della Legge 59/97.                                                           
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre           
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'              
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la                 
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di                
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non              
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal               
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare           
il canone per l'uso esercitato.                                                 
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrara in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di           
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della                      
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della              
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo                 
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.                          
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle                    
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui                  
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                  
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si                    
applicano le disposizioni dell'art. 240.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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