REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 4                                                                
Programmazione degli interventi                                                 
1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998                  
prevedono interventi di politica attiva e di socializzazione al                 
lavoro delle persone disabili, nel rispetto del Capo I della presente           
legge.                                                                          
2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi                
provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998             
definiscono gli interventi locali per l'inserimento delle persone               
disabili.                                                                       
3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4                
dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998 consulta, relativamente alle              
materie di cui al Capo II della presente legge, i rappresentanti                
delle organizzazioni dei disabili maggiormente rappresentative a                
livello provinciale.                                                            
4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17             
della Legge n. 68 del 1999, costituisce titolo di priorita' per i               
datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di                
valutazione relativi alla concessione di finanziamenti e contributi             
da parte della Regione ed alla fornitura di servizi alla stessa, il             
rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale           
rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della                   
sicurezza e salute dei lavoratori, al lavoro irregolare e al lavoro             
minorile. A tale fine la Giunta adotta appositi criteri.                        
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 e' riportato alla             
nota 4) all'art. 1.                                                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998, citata           
alla nota 4) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province                      
omissis                                                                         
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1                 
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla                
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma                 
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani                
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti                 
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono              
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo             
dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.                                  
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, citata           
alla nota 4) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi                           
omissis                                                                         
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore              
della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal           
Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo             
la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative e la                  
presenza del consigliere di parita'.                                            
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999, citata alla nota           
3) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 17 - Obbligo di certificazione                                            
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi           
per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di                
concessione con pubbliche Amministrazioni, sono tenute a presentare             
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale                         
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che                 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita                
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti           
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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