LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO I
Classificazione e inventari
Art. 4
Beni mobili
1. L'acquisizione dei beni mobili della Regione e' disciplinata dalla
normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
2. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalita' per
l'utilizzazione, conservazione ed alienazione dei beni mobili
disciplinando la nomina dei consegnatari, le relative attribuzioni
nonche' le modalita' di controllo e di ispezione e della
dichiarazione di fuori uso.
3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati o
permutati. Possono altresi' essere ceduti gratuitamente ad
istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni
operanti nel territorio regionale senza finalita' di lucro. Tali
disposizioni si applicano anche agli enti pubblici dipendenti dalla
Regione o da essa istituiti, secondo i propri regolamenti o, in
mancanza degli stessi, secondo le disposizioni in vigore per la
Regione.
4. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finche'
non ne abbiano ottenuto il legale discarico. Essi hanno l'obbligo di
vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalita' dei beni
stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati
per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo
e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o
affidati a sub-consegnatari se non in quanto abbiano omesso di
esercitare la vigilanza di loro competenza.