REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

          Art. 3                                                                
Strumenti                                                                       
1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:                   
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di                  
transizione al lavoro, nonche' di riqualificazione, anche attraverso            
percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in            
raccordo con le valutazioni della Commissione di cui all'art. 4 della           
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;                                                  
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro,                               
socio-riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento            
tutoriale nel posto di lavoro;                                                  
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo                   
inserimento lavorativo;                                                         
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla           
realizzazione degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 68 del 1999.           
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e' improntata            
ai seguenti principi:                                                           
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari               
degli interventi;                                                               
b) integrazione e collaborazione fra i Servizi competenti, anche                
educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione                
delle persone disabili e svantaggiate;                                          
c) finalizzazione delle attivita' di orientamento al supporto ed allo           
sviluppo delle attitudini e delle capacita' professionali delle                 
persone disabili e svantaggiate;                                                
d) personalizzazione delle attivita' di formazione e verifica                   
dell'efficacia, in ragione delle peculiarita' concernenti                       
l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;                  
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione             
degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle                
cooperative sociali.                                                            
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,                    
concernente Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i           
diritti delle persone handicappate, e' il seguente:                             
"Art. 4 - Accertamento dell'handicap                                            
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla           
necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita'            
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono                    
effettuati dalle Unita' sanitarie locali mediante le commissioni                
mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295,              
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi             
da esaminare, in servizio presso le Unita' sanitarie locali.".                  
2) La Legge n. 68 del 1999 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina