REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO I                                                                    
      Classificazione e inventari                                               
          Art. 3                                                                
Inventario dei beni regionali                                                   
1. I beni della Regione sono descritti in inventari.                            
2. L'inventario generale e' tenuto presso la struttura organizzativa            
competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura              
della stessa.                                                                   
3. L'inventario generale e' composto da:                                        
a) inventario dei beni demaniali;                                               
b) inventario dei beni immobili patrimoniali;                                   
c) inventario dei beni mobili patrimoniali.                                     
4. Al fine della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti             
gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili ed immobili od             
ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale             
della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente           
in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a           
trasmettere alla competente struttura in materia di risorse                     
finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto              
generale del patrimonio.                                                        
5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in una                  
descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per              
quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di                        
trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario               
deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite              
sui beni.                                                                       
6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato            
descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti                    
indicazioni:                                                                    
a) il luogo, la denominazione, la qualita';                                     
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;                     
c) i titoli di provenienza;                                                     
d) l'estensione;                                                                
e) il reddito;                                                                  
f) il valore fondiario approssimativo;                                          
g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale           
destinazione;                                                                   
h) la destinazione urbanistica.                                                 
7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole e' tenuto a cura                
della struttura competente in materia di provveditorato.                        
8. Il registro di consistenza dei titoli ed azioni che, a norma del             
Codice civile, sono considerati beni mobili, e' tenuto a cura della             
struttura competente in materia di risorse finanziarie e bilancio.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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